Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 23 febbraio 2016, n. 740
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2015, proposto da:
Sa. Ba. ed altri, con domicilio eletto presso l’avv. Lu. Fo. in Roma, viale (…);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi legali presupposti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA:SEZIONE III n. 01104/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione – diniego inserimento ex-novo nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ambito Territoriale di Padova e Rovigo e di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Ca. per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, considerato che il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti presenti in camera di consiglio sono state sentite sul punto;
Considerato che l’appello risulta manifestamente fondato, tenendo conto dell’ormai consolidato orientamento espresso da questa Sezione la quale, con riferimento ad analoghe fattispecie aventi sempre ad oggetto l’inserimento nelle graduatoria permanenti e ad esaurimento, ha chiaramente affermato: a) che gli atti contestati non concernono la sola attribuzione del punteggio per la collocazione di una graduatoria in cui si è già inseriti, ma anche gli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento; b) che in questi casi, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2015; sez. VI 10 settembre 2015, n. 4232; sez. Vi, 30 settembre 2015, n. 4565);
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla con rinvio la sentenza appellata.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.500, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2016.
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