Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 8 agosto 2014, n. 4237
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.Ba., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 250/2013, resa tra le parti e concernente: sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Ba.e l’avvocato dello Stato Fe..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 55 del 2013, proposto dal Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, -OMISSIS- – all’epoca dei fatti in servizio presso -OMISSIS- -, avverso il provvedimento del 16 ottobre 2012, con il quale il Comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza aveva decretato, nei confronti del medesimo, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Il provvedimento disciplinare era stato adottato in esito a procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente e definito con sentenza n. 7 del 1° febbraio 2011 della Corte Militare d’appello – passata in giudicato in esito a declaratoria d’inammissibilità dell’interposto ricorso per cassazione -, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado (limitatamente all’entità della pena) e previa concessione delle attenuanti generiche, il medesimo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione militare, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il reato previsto e punito dall’art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383 (peculato), in quanto lo stesso, nella qualità ut supra, in data 17 giugno 2007 “si appropriava, a profitto proprio, una banconota del valore di Euro 50,00 (euro cinquanta – numero seriale S22215840505) della quale aveva per ragioni del suo ufficio e servizio la custodia (e sulla quale comunque esercitava la sorveglianza), trattandosi di parte di una somma di denaro acquisita per essere sottoposta a sequestro penale nel procedimento a carico del cittadino straniero Gramser Johannes e consegnatagli dai militari che avevano proceduto all’arresto di quest’ultimo” (v. così, testualmente, il capo d’imputazione).
2. Giova, brevemente, esporre l’episodio di vita che ha condotto al procedimento penale sfociato nella citata sentenza penale di condanna, da ritenersi accertato, nella sua fattualità, con efficacia di giudicato penale.
In data 17 giugno 2007, militari della -OMISSIS-della Guardia di Finanza procedevano, in località Vi., nei pressi della barriera autostradale, al controllo di un autoveicolo proveniente dall’Austria, condotto da un cittadino di nazionalità olandese sospettato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In tale circostanza, oltre a droga e macchinari per il taglio, veniva rinvenuta nella disponibilità del soggetto ispezionato una somma in contanti di denaro di euro 1.470,00, sottoposta a sequestro e preso in consegna dal -OMISSIS-, il quale, nell’immediatezza del fatto, informava telefonicamente delle attività di polizia in atto il proprio superiore gerarchico, M.llo aiut. -OMISSIS- (l’odierno appellante), Comandante della Sezione operativa in quel momento in servizio.
Giunto in caserma, il -OMISSIS-ordinava che alcuni componenti della pattuglia procedessero a riscontrare la somma sequestrata e trascrivessero i numeri seriali delle relative banconote.
Al termine del conteggio, le stesse venivano consegnate all’odierno appellante, nel frattempo giunto in caserma, mentre l’elenco dei numeri seriali veniva consegnato al -OMISSIS-, dopo aver riposto il denaro nella tasca posteriore dei pantaloni, provvedeva a custodirlo nella cassaforte collocata nel proprio ufficio in attesa dell’arrivo dell’avvocato difensore del cittadino olandese sottoposto a fermo.
Successivamente, il denaro veniva prelevato dalla cassaforte allo scopo di procedere all’effettuazione dei rilievi fotografici, ed anche in tale occasione il -OMISSIS-verificava che il relativo ammontare era di euro 1.470,00.
Al suo arrivo, il legale dell’arrestato veniva accompagnato nell’ufficio dell’odierno appellante per incontrare il proprio assistito. Nella circostanza, il -OMISSIS-udiva che il Comandante -OMISSIS-comunicava al legale che le banconote sequestrate ammontavano ad euro 1.420,00, al che lo stesso, insospettito dalla divergenza tra importo conteggiato e quello indicato dal Comandante, contattava telefonicamente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per denunciare l’accaduto.
Quest’ultimo, unitamente al sostituto procuratore di turno, decideva di recarsi presso gli uffici della Compagnia, dove, alla presenza del Comandante del Reparto, intimava al -OMISSIS-di esibire il denaro sequestrato in ragione del sospetto ammanco di una bancanota da euro 50,00.
Durante le operazioni di verifica, il Procuratore capo notava il-OMISSIS-, seduto alla scrivania, mettere inizialmente la mano nella tasca posteriore dei pantaloni e, successivamente, portare entrambe le mani sotto la scrivania. Nell’udire il rumore di ‘accartocciamento’, il Procuratore ingiungeva al -OMISSIS-di mettere le mani in vista, al che quest’ultimo, ottemperando alla richiesta, abbandonava sul tavolo una bancanota da euro 50,00 che, dai successivi riscontri, risultava appartenere a quelle oggetto di sequestro, ossia, essere quella di cui era stato riscontrato l’ammanco.
3. L’adìto T.r.g.a., con la qui impugnata sentenza, provvedeva come segue:
(i) respingeva il primo e il terzo motivo di ricorso – di carenza d’istruttoria e di difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle tesi difensive prospettate dall’incolpato -, rilevando testualmente che “i fatti contestati al ricorrente, oggetto di accertamento definitivo in sede penale, appaiono eloquenti e nel provvedimento impugnato si rinviene un’esauriente motivazione sulla rilevanza specifica del comportamento delittuoso tenuto dal ricorrente, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione disciplinare impugnata”;
(ii) respingeva il secondo motivo di ricorso – di violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione applicata -, ritenendo che il percorso logico seguito dalla commissione di disciplina dovevano ritenersi esenti dal dedotto vizio, risultando ampiamente illustrate le ragioni poste a base dell’applicazione della massima sanzione disciplinare ed apparendo la sanzione adeguatamente ponderata e congruamente rapportata alla gravità del fatto;
(iii) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
4. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi:
a) l’erronea reiezione delle censure di carenza d’istruttoria e di motivazione, con particolare riguardo all’omessa contestualizzazione dell’isolato episodio delittuoso con l’ultraventennale carriera del ricorrente, connotata dall’assenza di mancanze disciplinari e da valutazioni positive dei superiori gerarchici, con conseguente “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 punto 5) c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto non controverso e decisivo per il giudizio. Denegata giustizia” (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame);
b) l’erronea reiezione, in violazione dell’art. 360, punto 5), cod. proc. civ., delle censure di violazione del principio di proporzionalità nell’individuazione della sanzione e di correlativo difetto di motivazione.
L’appellante riproponeva, per il resto, tutti i profili di censura di primo grado, chiedendo, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
5. Costituendosi in giudizio, l’Amministrazione appellata contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
6. All’udienza pubblica del 27 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. I motivi d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Premesso che, come correttamente rilevato dal T.r.g.a., a norma dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. la sentenza penale irrevocabile di condanna esplica efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con conseguente preclusione di ogni correlativo potere di differente valutazione della rilevanza penale del fatto in questione in sede disciplinare, si osserva che, secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare e, dunque, in ordine al rapporto tra l’infrazione e il fatto, costituisce espressione di larga discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, se non sub specie di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (v. per tutte, Cons. St., Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830; Cons. St., Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili i dedotti profili di eccesso di potere, in quanto il giudizio della commissione di disciplina e l’impugnato provvedimento disciplinare – legittimamente basati, quanto all’accertamento della materialità dei fatti di rilevanza penale (quali esposti sopra sub 2.), sul giudicato penale, atteso il disposto di cui all’art. 653 cod. proc. pen. – si fondano su un’adeguata istruttoria e sono suffragati da un’ampia e logica motivazione in ordine alla rilevanza disciplinare del reato in oggetto, risultando, in particolare, valorizzate le seguenti circostanze, d’indubbia rilevanza disciplinare:
– “l’inquisito, al momento degli accadimenti – essendo un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza con circa 26 anni di servizio ed in possesso delle qualifiche di p.g., p.t. e p.s. – era senza dubbio in grado di percepire il carattere antigiuridico della propria condotta e doveva essere ben consapevole che la stessa avrebbe, oltre che costituito un grave illecito penale, avuto anche gravissimi riflessi disciplinari in relazione anche al grado rivestito e alle funzioni di ‘comando’ esercitate presso il Reparto”;
– “il disvalore che esprimono detti accadimenti (…) è ancora più demarcato dalla circostanza che nell’occasione l’interessato è venuto meno ai superiori doveri di onestà, fedeltà, lealtà e rettitudine che, assunti con il giuramento, debbono sempre contraddistinguere l’operato degli appartenenti al Corpo più di ogni altro soggetto e che, al momento dei fatti, dovevano essere patrimonio primario ed indefettibile dell’interessato, alla luce anche della propria menzionata pregressa anzianità di servizio”;
– “in relazione a quanto precede, irrilevanti appaiono i buoni precedenti di carriera dell’ispettore, che, semmai, ancor più s’appalesano stridenti con la gravità del comportamento contestato, nel senso che dimostrano come egli abbia violato i suoi doveri d’ufficio nonostante le buone qualità dimostrate in passato e, quindi, la capacità di discernere esattamente il grave disvalore personale, morale e professionale di tale condotta”;
– “l’interessato, con il comportamento tenuto (…) ha, tra l’altro, ingenerato dubbi sulla collettività circa la correttezza dei militari della Guardia di Finanza” (v. così, testualmente, l’impugnato provvedimento disciplinare).
Come, in particolare, messo in rilievo nel gravato provvedimento, i precedenti di carriera e l’anzianità di servizio dell’odierno appellante sono stati valutati, con argomentazione logica e intrinsecamente coerente, quali circostanze aggravanti la sua responsabilità, in quanto indici di maggiore consapevolezza del grave disvalore personale, morale e professionale del reato perpetrato.
La valutazione della gravità del reato trova, peraltro, conferma nel giudizio al riguardo espresso dal giudice penale, che ha definito la condotta dell’imputato “di rilevante gravità, perché incidente non solo sul patrimonio pubblico e sul generale dovere di fedeltà ai compiti propri dei finanzieri, ma anche e soprattutto, nel caso, sull’affidamento del bene per motivi di giustizia, con potenziale lesione dell’attività giudiziaria collegata al bene stesso”, ritenendo la stessa sorretta da “motivi a delinquere (…) improntati alla avidità più piccina (e viene il sospetto che si nascondano nel gesto ben cattive abitudini, come suggerisce la circostanza delle modalità adottate per scoprire il colpevole) ” (v. così, testualmente, la sentenza penale di primo grado, in parte qua confermata dalla Corte d’appello).
Alla luce di quanto sopra, la valutazione del fatto-reato risulta essere stata correttamente contestualizzata con i precedenti di carriera dell’incolpato, così come la gravità della condotta giustifica l’applicazione della sanzione espulsiva, attesa la manifesta violazione dei doveri assunti con il giuramento, con conseguente indubbia osservanza del principio di proporzionalità nell’individuazione della misura sanzionatoria, sorretta da adeguata motivazione.
Inammissibile è, invece, la censura d’illegittima applicazione degli artt. 861 e 867 D.Lgs. n. 66 del 2010 – dovendo invece, secondo l’assunto dell’appellante, trovare applicazione ratione temporis la disciplina (asseritamente più favorevole) di cui all’art. 60 l. n. 599 del 1954 -, poiché tale censura è stata, per la prima volta, dedotta nel presente giudizio di appello con la memoria difensiva del 23 aprile 2014, e dunque tardivamente e in violazione del divieto dello ius novorum in appello.
Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
8. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8531 del 2013), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000/00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’originario ricorrente ed odierno appellante -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Sergio De Felice – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Gabriella De Michele – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 08 agosto 2014
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