Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 giugno 2017, n. 2695

Il principio della validità del ricorso sottoscritto in via congiunta da legale privo dello ius postulandi e da difensore all’uopo abilitato, non è estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale; e l’effettuazione della notifica da parte di legale non munito di valida procura alle liti, come tale non abilitato al compimento di atto di impulso processuale, è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista , per i soli casi di nullità

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 5 giugno 2017, n. 2695

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6989 del 2016, proposto da:

Fratelli Fi. Sas di Fi. Gi. & C., in persona del legale rappresentante p.t., e Gi. Fi., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Va. Sa., Al. Lu., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Va. Sa. in Roma, via (…);

contro

El. Sa., Li. Co., rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. Di Be., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Cr. in Roma, viale (…);

nei confronti di

Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 04771/2016, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza del Tar Lazio- Roma n. 3010/2013 – demolizione opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di El. Sa. e di Li. Co.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Ma. Va. Sa., Al. Lu. e Ma. di Be.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 4771/2016 del 26-4-2016, resa in sede di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3010/2013, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglieva il ricorso proposto dai signori El. Sa. e Li. Co. ed ordinava all’Amministrazione comunale di (omissis) di provvedere a porre in essere tutte le misure demolitorie o di rimessione in pristino, relativamente agli specifici abusi di cui alle lettere a), b) e c) dell’ordinanza di demolizione del 21 gennaio 2010, nominando un Commissario ad Acta, per il caso di perdurante inerzia del Comune.

Avverso la prefata sentenza hanno proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato la Fratelli Fi. s.a.s. di Fi. Gi. & C. ed il signor Fi. Gi., deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma.

Hanno dedotto che le opere realizzate non erano affatto abusive e che le difformità riscontrate nella esecuzione del manufatto risultavano sanate tramite l’ottenimento prima dalla Regione Lazio di un nulla osta paesistico (determinazione n. A9210 del 23-9-2011) e poi di un pedissequo permesso di costruire in sanatoria del Comune di (omissis) (n. 84/05- E).

La impugnata pronuncia avrebbe omesso di considerare che l’immobile era pienamente conforme ai titoli abilitativi rilasciati e che le varianti apportate erano state sanate.

La mancanza di abusi edilizi e la riconduzione delle varianti ai titoli abilitativi ottenuti in sanatoria risultano, poi, confermate dal Dirigente dell’area tecnica del Comune, escusso nel procedimento penale instauratosi dinanzi al Tribunale di Velletri, in data successiva a quella di udienza dinanzi al TAR e a quella di deposito della sentenza gravata, nonché dalla Regione Lazio con nota n. 506229 del 22-2-2016, come da documentazione depositata in sede di appello.

La sentenza del giudice di prime cure sarebbe, pertanto, erronea, atteso che nessuna elusione o violazione del giudicato è imputabile al Comune, il quale ha adottato ogni provvedimento opportuno sulla scorta dell’istruttoria compiuta.

Il Tribunale amministrativo, disattendendo le finalità cui il proprio giudizio è teso, avrebbe omesso di compiere una puntuale verifica dell’esatto obbligo di conformarsi al giudicato da parte dell’Amministrazione, ignorando le difese spiegate.

Si sono costituiti in giudizio i signori El. Sa. e Li. Co., deducendo l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 25 maggio 2017.

In diritto, ritiene la Sezione, conformemente ad eccezione sollevata dagli appellati, che il presente appello sia irricevibile, a cagione dell’avvenuta notificazione dello stesso da parte di procuratore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Questo Consiglio (sez. V, 22-3-2012, n. 1631; V, 28-7-2014, n. 4005), con orientamento che la Sezione condivide ha, invero, avuto modo di affermare quanto segue:

” Rilevato, in punto di fatto, che la notifica è stata effettuata per via postale, ai sensi dell’art. 1 della legge 21-1-1994, n. 53, da parte di legale che non risulta essere iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti;

Ritenuto, in punto di diritto, che:

ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53/94 cit., l’avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 del codice di procedura civile e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

nella specie fa difetto il presupposto di una valida ed efficacia procura alle liti in quanto l’investitura di un avvocato non cassazionista non legittima il procuratore ad alcun atto difensivo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ivi compreso l’atto di impulso processuale dato dalla notifica di cui alla norma in parola;

non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la procura alle liti sia stata conferita anche ad un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti in quanto l’indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto in via congiunta da legale privo dello ius postulandi e da difensore all’uopo abilitato, non è estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale;

ad avviso di condivisibile indirizzo interpretativo, l’effettuazione della notifica da parte di legale non munito di valida procura alle liti, come tale non abilitato al compimento di atto di impulso processuale, è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista, per i soli casi di nullità, dall’art. 156 del codice di rito civile (cfr. Cass. Civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041; sez. III, 11 giugno 2008, n. 15478)”.

Ciò posto, rileva il Collegio che la notificazione del presente appello è avvenuta, a mezzo del servizio postale, da parte dell’avv. Al. Lu. in data 26-7-2016.

Orbene, risulta che a tale data l’avvocato Lu. non era iscritto all’albo dei cassazionisti, risultando tale iscrizione avvenuta in epoca successiva, in data 28-4-2017.

Da quanto sopra, attesa l’inesistenza della notifica effettuata e conformemente alla citata preclusione in rito affermata dalla giurisprudenza sopra richiamata, l’appello deve essere dichiarato irricevibile.

Tanto impedisce al Collegio l’esame del merito del gravame.

La peculiarità fattuale dell’oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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