È illegittima l’ordinanza del Comune di demolizione di un immobile abusivo se è stata presentata una domanda di condono, ed il Comune non si è ancora pronunciato su di essa. La sentenza ha motivato che in base all’articolo 38 della legge 47/1985, che si applica anche ai condoni presentati in base all’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 26, la presentazione della domanda di condono sospende l’iter dell’applicazione delle sanzioni
Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 29 novembre 2016, n. 5028
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3678 del 2012, proposto da:
Gi. Ba. e Sa. Ca., rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Vi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Ro. Mu. e Um. Ga., domiciliata in Roma, via (…), 21;
Roma Capitale – Municipio XX, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ente Regionale Parco di Ve., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata 24 gennaio 2012, n. 716 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione I-quater.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Gi. Vi. e Um. Ga..
FATTO e DIRITTO
1.- Roma Capitale, con determinazione 10 agosto 2011, n. 1398, ha ingiunto ai signori Ba. Gi. e Ca. Sa. la demolizione di una costruzione di metri quadrati 45 in un’area di 4.000 metri quadrati «chiusa e recintata».
I soggetti intimati hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo l’illegittimità della determinazione amministrativa, in quanto era stata presentata, in data 9 dicembre 2004, domanda di condono.
2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 24 gennaio 2012, n. 716, ha rigettato il ricorso. In particolare, si è affermato che dalla documentazione depositata dall’amministrazione comunale risulta che, nel mese di giugno 2004, sull’area in questione non risultava esistente alcun manufatto.
3.- I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello, prospettando le censure fatte valere in primo grado.
4.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2016.
5.- L’appello è fondato.
6.- L’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative. Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione. Tale disposizione si applica anche ai condoni presentati ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 26 (cfr. comma 28 di tale articolo).
Nella fattispecie in esame risulta che gli appellanti hanno presentato, in data 9 dicembre 2004, domanda di condono, ai sensi del suddetto art. 32, non ancora definito, con la conseguenza che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare l’atto di demolizione, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Né varrebbe rilevare, come ha fatto il primo giudice, che il manufatto non esisteva prima della domanda di condono sia perché tale circostanza risulta contraddetta dalla produzione documentale degli appellanti sia perché è questo un elemento che dovrà essere oggetto di accertamento nel diverso procedimento di sanatoria.
7.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza 24 gennaio 2012, n. 716, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la determinazione di Roma Capitale 10 agosto 2011, n. 1398;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore
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