Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 gennaio 2017, n. 291

Le commissioni giudicatrici hanno la possibilità di introdurre criteri e parametri ulteriori rispetto a quelli generali indicati nello stesso decreto, ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, purché diano ragione della scelta effettuata, che può essere giustificata dalla natura del settore scientifico interessato, con atto motivato al quale deve essere data adeguata pubblicità con le modalità suindicate

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 24 gennaio 2017, n. 291

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6011 del 2016, proposto da:

Gi. La., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Ra. e Fa. Ma., con domicilio eletto presso Fa. Ma. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Mu. Fe., non costituito in giudizio;

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 6591 dell’8 giugno 2016, resa tra le parti, concernente la valutazione negativa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4304 del 30 settembre 2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti l’avvocato Fa. Ma. e l’avvocato dello Stato Ma. Pi. Ca.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- La dr.ssa La. Gi., professore associato di Chirurgia, è risultata non idonea, come da verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 15 aprile 2013, alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, indetta con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 222 del 20 luglio 2012, per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale.

2- La dr.ssa Gi. ha impugnato l’esito della procedura davanti al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma che, con sentenza della Sezione III, n. 6591 dell’8 giugno 2016, ha respinto il ricorso.

2.1- Il T.A.R. per il Lazio ha ricordato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la candidata aveva superato due delle tre mediane disciplinate dall’art. 6 e dall’Allegato A al D.M. n. 76 del 2012, avendo al suo attivo: 34,8 articoli normalizzati (a fronte dei 25 su cui si attesta la mediana di settore); 10 citazioni normalizzate (inferiori alla mediana che è pari a 13,36) e un valore 8 del H-Index (con una mediana pari a 7), ed ha evidenziato che l’esito della procedura è stato sfavorevole in quanto la Commissione, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta all’unanimità dai propri componenti, ha ritenuto “decisiva la circostanza che, delle pubblicazioni complessivamente sottoposte dalla candidata al vaglio analitico della Commissione, soltanto 8 (meno delle metà delle opere presentate) evidenzierebbero un apporto individuale di rilievo da parte della candidata mentre, in applicazione del criterio relativo all’apporto individuale, come specificato dalla Commissione nel verbale n. 1 del 15.4.2013 (doc. 3 ric., pag. 3, lett. b), sarebbero state “… maggiormente valorizzate le pubblicazioni in cui il candidato compare come autore primo o secondo in quanto indicative di un contributo rilevante alla conduzione della ricerca e alla stesura del lavoro, e quelle in cui compare come autore penultimo o ultimo e/o corrispondente, in quanto indicative del ruolo di Principal Investigator e di direzione e coordinamento del gruppo di ricerca”.

2.2- Il T.A.R. ha inoltre rilevato che nella propria motivazione la Commissione ha dimostrato “di non essersi fermata al solo dato della marginalità dell’apporto individuale, avendo anche compiuto una doverosa verifica sulla qualità delle opere sottoposte al suo vaglio, pervenendo alla conclusione che la qualità dei lavori appare di livello “limitato” (ai sensi dell’Allegato D al D.M. n. 76/2012), proprio nelle pubblicazioni in cui la ricorrente assume la veste di primo o ultimo autore”.

Con la conseguenza che il giudizio di non idoneità non poteva “considerarsi affetto dai vizi dedotti da parte ricorrente, ivi compresa la contestata sottovalutazione delle mediane superate (due su tre) ai sensi del punto 3, lett. b), Allegato A al D.M. 76/2012”.

3- La dr.ssa Gi. ha appellato l’indicata decisione ritenendola erronea sotto diversi profili.

Con il primo motivo ha insistito nel sostenere l’illegittimità del giudizio espresso nei suoi confronti per l’illegittima applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 76 del 2012 che consente alla Commissione di introdurre criteri e parametri di valutazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 240 del 2010 e dal Regolamento di cui al DPR n. 222 del 2011.

3.1- Il motivo non è fondato.

Al riguardo, si deve ricordare che il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati, ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, dopo aver stabilito, all’art. 3, comma 2, che, “nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l’abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi”, ha anche previsto, all’art. 3, comma 3, che “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione”, con l’ulteriore precisazione che “la ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata”.

3.2- In base a tale disposizione, che questa Sezione ha già ritenuto più volte legittima (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3897 del 16 settembre 2016), le commissioni giudicatrici hanno quindi la possibilità di introdurre criteri e parametri ulteriori rispetto a quelli generali indicati nello stesso decreto, ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, purché diano ragione della scelta effettuata, che può essere giustificata dalla natura del settore scientifico interessato, con atto motivato al quale deve essere data adeguata pubblicità con le modalità suindicate.

4.- Con il secondo motivo di appello la dr.ssa Gi., dopo aver evidenziato che l’unica criticità ritenuta erroneamente ostativa al conseguimento del giudizio di non idoneità è stata l’affermazione della Commissione relativa all’asserito “ruolo limitato come autrice significativa”, desunta dal fatto che nei lavori presentati sarebbe stata limitata la sua presenza come primo e ultimo autore (solo in 8 lavori su 20), ha sostenuto che la Commissione ha illegittimamente applicato, nella fattispecie, un criterio meramente meccanicistico, limitando l’indagine alla presa d’atto della posizione da lei occupata nell’elenco degli autori. In conseguenza la stessa Commissione ha erroneamente ritenuto che non vi era stato un apporto particolarmente significativo in tali lavori e non ha effettuato un doveroso e necessario esame puntuale di ogni singola pubblicazione nonché della particolare natura traslazionale dei lavori presentati nei quali il contributo chirurgico era stata esclusivamente da lei fornito.

Mentre da un esame puntuale ed analitico di tali lavori la Commissione avrebbe potuto agevolmente rilevare l’effettiva rilevanza ed importanza del contributo della dr.ssa Gi., coerente con la continuità scientifica della produzione dei titoli e dei riconoscimenti ottenuti nel settore di riferimento.

4.1- L’appellante ha poi aggiunto che la necessità di un apporto multidisciplinare nei lavori traslazionali rende del tutto anacronistica la contestata scelta di ritenere rilevanti esclusivamente il primo, secondo, ultimo e penultimo autore.

Mentre la sua partecipazione ai lavori di medicina traslazionali è stata rilevante perché, nella quasi totalità dei casi, il suo era l’unico contributo in materia di chirurgia generale.

La particolare caratterizzazione della ricerca traslazionale avrebbe dovuto quindi indurre la Commissione ad entrare nel merito delle ricerche attraverso un doveroso esame puntuale ed analitico di ogni lavoro presentato senza dare rilievo alla mera collocazione formale nell’elenco degli autori.

4.2- L’appellante, a supporto delle proprie argomentazioni ha depositato anche una dichiarazione del prof. Se. Fi., coautore e corresponding author dei lavori traslazionali presentati (indicati ai numeri 2, 5, 6, 9 e 10 dell’elenco pubblicazioni).

4.3- La dr.ssa Gi. ha quindi insistito nel sostenere la contraddittorietà del giudizio emesso nei suoi confronti e l’omessa adeguata valutazione del suo profilo curriculare, della sua produzione scientifica, che si compone di ben 161 lavori, elaborati nel corso di una lunga carriera (in numerosi casi come primo autore), totalmente coerenti con la declaratoria del settore concorsuale in questione, e con l’accertato superamento di due su tre delle mediane di riferimento.

5- Al riguardo, come si rileva dagli atti, la Commissione giudicatrice, nel fare applicazione dei criteri generali dettati dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati, ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia, nonché dei criteri ulteriori dettati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 76 del 2012, effettivamente ha ritenuto di dover valorizzare, in base allo specifico criterio elaborato nella riunione del 15 aprile 2013, le pubblicazioni in cui il candidato compare come autore primo o secondo, in quanto indicative di un contributo rilevante alla conduzione della ricerca e alla stesura del lavoro, e quelle in cui compare come autore penultimo o ultimo e/o corrispondente, in quanto indicative del ruolo di “Principal Investigator” e di direzione e coordinamento del gruppo di ricerca.

5.1- Ma in tal modo la Commissione non ha tenuto in adeguata considerazione, come sostenuto nell’appello, la particolare natura dei lavori a carattere traslazionale presentati dalla dr.ssa Gi. (ai quali l’interessata ha partecipato anche come unico medico chirurgo) che sono stati elaborati con la partecipazione di professionisti appartenenti a branche diverse e nei quali non poteva avere quindi rilievo decisivo la collocazione (prima o seconda, ultima o penultima) nell’elenco dei professionisti.

5.2- La medicina traslazionale costituisce, infatti, una branca interdisciplinare del campo medico e biomedico che combina discipline, risorse e tecniche diverse per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie, con l’obiettivo di trasformare le ricerche scientifiche fatte in laboratorio in applicazioni cliniche, in uno stretto legame fra la scienza e la medicina.

I lavori di medicina traslazionale vedono quindi la partecipazione di diversi professionisti che operano in branche diverse della scienza e della medicina.

Per tale motivo, l’ordine con il quale sono indicati nella ricerca i diversi professionisti, appartenenti alle diverse branche della scienza e della medicina, non caratterizza necessariamente la rilevanza del contributo individuale dato alla realizzazione del lavoro.

In tale campo, infatti, non è tanto significativa la collocazione in una certa posizione del nome degli autori quanto il valore assoluto del lavoro, al quale hanno contribuito i soggetti appartenenti ai diversi settori, con il conseguente impatto sulla comunità scientifica.

6. In tale contesto, come ha sostenuto l’appellante, l’applicazione rigorosa da parte della Commissione giudicatrice dei criteri dettati con riferimento alla collocazione del nome dell’autore delle pubblicazioni presentate, ha determinato l’illogica mancata considerazione di lavori traslazionali di sicuro e riconosciuto rilievo, anche pubblicati su riviste di elevato impact factor, ai quali l’appellante ha partecipato anche come unico medico chirurgo.

Almeno in tali casi la Commissione avrebbe dovuto invece verificare in concreto la qualità del lavoro presentato e l’apporto dato allo stesso dall’interessata, a prescindere dalla mera collocazione dei nomi dei partecipanti al lavoro e quindi a prescindere dalla circostanza che la dr.ssa Gi. non risultava come primo o secondo, ultimo o penultimo autore.

Infatti in tali lavori la dr.ssa Gi. aveva dato un apporto comunque significativo, anche come unico medico chirurgo, in stretta collaborazione con diverse figure professionali operanti in settori diversi, capaci di condurre insieme la ricerca, la cui rilevanza ha rilievo in ragione della specifica professionalità richiesta per la partecipazione alla stessa.

7- Si deve quindi ritenere illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice che, come ha lamentato la dr.ssa Gi., non ha tenuto conto della particolarità dei lavori in questione e, applicando in modo rigoroso i criteri dettati per la selezione, ha ritenuto non idonea l’interessata all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale.

8. Per tali motivi, l’appello deve essere accolto e, in riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, deve essere accolto il giudizio di primo grado, nei limiti dell’interesse dell’appellante.

In conseguenza l’Amministrazione dovrà disporre un nuovo giudizio di idoneità dell’appellante, con una diversa commissione.

9- Tenuto conto dei particolari elementi che hanno caratterizzato la presente controversia, il Collegio ritiene che vi siano le ragioni per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 6591 dell’8 giugno 2016, accoglie il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Andrea Pannone – Consigliere

Vincenzo Lopilato –

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