Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 aprile 2017, n. 1888

La maturazione di almeno tre anni accademici rappresenta un requisito temporale, in quanto l’aggettivo “accademico” è riferito all’anno, mentre il termine “insegnamento” è indicato in termini generici, senza riferimento alcuno alla tipologia di “corso” cui esso si riferisce; ne consegue che in presenza di un dato meramente temporale (anno accademico), riferentesi alla istituzione presso la quale l’attività di “insegnamento” è svolta, il requisito non sconti di una distinzione rilevante in relazione alla tipologia di corsi comunque organizzati da e tenuti presso l’Istituzione (accademico o pre-accademico) e per i quali l’insegnamento sia stato comunque esercitato

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 24 aprile 2017, n. 1888

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5451 del 2016, proposto dalla signora Ma. El. Bi., rappresentata e difesa dall’avvocato Fe. Fr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza 23 dicembre 2015, n. 14552, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Fe. Fr. e l’avvocato dello Stato Pa. Sa..

FATTO e DIRITTO

1.- Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 30 giugno 2014, n. 526, ha indetto la procedura per la costituzione delle graduatorie nazionale utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti di posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La dott.ssa Bi. Ma. El. ha conseguito il diploma di flauto presso il Conservatorio di musica E. R. Du. di Matera l’8 luglio 1987 e, nel 2002, il Master di I livello in Filologia e Prassi esecutiva presso l’Università di Pavia. Dall’anno accademico 1992/1993 è titolare dell’insegnamento di Flauto presso il Conservatorio regionale di Horta (Portogallo), dipendente dalla Segreteria regionale dell’educazione, scienza e cultura della Regione Autonoma delle Azzorre.

La dott.ssa Bi. ha presentato domanda al fine di essere inclusa nella graduatoria per l’insegnamento CODI/13 Flauto – I fascia, necessaria per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Ministero l’ha esclusa per “carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del d.lgs. n. 297 del 1994 o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia di contratto”.

La dott.ssa Bi. ha impugnato il decreto n. 526 e l’atto di esclusione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando la loro illegittimità per mancata valutazione dell’attività svolta all’estero.

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 23 dicembre 2015, n. 14552, ha rigettato il ricorso, in quanto “la motivazione dell’esclusione (…)non riporta affatto alla eventuale inutilità dell’attività svolta all’estero, bensì alla carenza del requisito della natura accademica del servizio prestato”.

3.- La ricorrente in primo grado ha proposto appello, in particolare lamentando l’erroneità della sentenza per avere individuato una motivazione dell’atto di esclusione che non sussisterebbe. L’amministrazione, si sottolinea, si sarebbe limitata ad escludere la candidata senza menzionare la natura, accademica o non accademica, del servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto dell’appello.

4.- L’appello è fondato.

L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 prevede che: “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito (…) in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili”.

Nella fattispecie in esame, il Ministero si é limitato a rilevare l’assenza del requisito dei tre anni accademici, senza indicare le ragioni a sostegno di tale affermazione.

Nella specie, risulta dagli atti che l’appellante ha svolto attività all’estero, sopra descritta, di cui non vi è menzione nel provvedimento censurato.

Né del resto varrebbe rilevare, come ritenuto dal primo giudice, che tale attività avrebbe valenza assimilabile a quella “pre-accademica” e non “accademica”.

Questa Sezione già avuto modo di affermare che la maturazione di “almeno tre anni accademici” rappresenta un requisito temporale, in quanto “l’aggettivo “accademico” è riferito all’anno, mentre il termine “insegnamento” è indicato in termini generici, senza riferimento alcuno alla tipologia di “corso” cui esso si riferisce”. Ne consegue che “in presenza di un dato meramente temporale (anno accademico), riferentesi alla istituzione presso la quale l’attività di “insegnamento” è svolta, il requisito non sconti di una distinzione rilevante in relazione alla tipologia di corsi comunque organizzati da e tenuti presso l’Istituzione (accademico o pre-accademico) e per i quali l’insegnamento sia stato comunque esercitato” (Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2709).

In definitiva, dunque, alla luce di quanto esposto, è necessario che il Ministero adotti una nuova determinazione che tenga conto dell’attività svolta all’estero dall’appellante e della irrilevanza della distinzione tra corsi “accademici” e “pre-accademici” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie in esame.

5.- Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va annullato l’atto di esclusione, salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità amministrativa.

La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello n. 5451 del 2016, proposto con il ricorso indicato in epigrafe, sicché, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso di primo grado n. 12584 del 2015 ed annulla l’atto impugnato;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;

c) dispone che l’Amministrazione appellata rimborsi all’appellante quanto effettivamente versato nel corso dei due gradi del giudizio, a titolo di contribut unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore

Francesco Mele – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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