Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 marzo 2017, n. 1261

Non sussiste responsabilità, in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare, per il sol fatto di tal sua qualità, ove non si dimostri che questi non abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 21 marzo 2017, n. 1261

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9007/2009 RG, proposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – MATTM, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…),

contro

la Fi. Im. s.r.l. (ora, CD. Im. s.r.l.), corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fr. Gi., con domicilio eletto in Roma, via (…),

per la riforma

della sentenza del TAR Toscana, sez. II, n. 665/2009, resa tra le parti e concernente la bonifica del sito d’interesse nazionale di (omissis) (area (omissis));

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 19 gennaio 2017 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Di Ne. (per delega dell’avv. Gi.) e l’Avvocato dello Stato Ma.;

Ritenuto in fatto che:

– la Fi. Im. s.r.l. (ora, CD. Im. s.r.l.), corrente in Roma, dichiara d’esser la proprietaria del complesso immobiliare c.d. (omissis) di ca. mq 135.000, sito in (omissis) (LI) e che le fu a suo tempo trasferito (2006) dalla (omissis) s.p.a., controllata dalla Fi. s.p.a., a seguito di un conferimento di ramo d’azienda;

– tal complesso, come precisa detta Società, non fu mai destinato ad attività produttiva, tant’è che è tuttora un’area a destinazione agricola;

– tal complesso era stato inoltre inserito nel perimetro del sito d’interesse nazionale di (omissis), ex art. 1, c. 4 della l. 9 dicembre 1998 n. 428, onde detta Società rende nota la presentazione, da parte della controllante e per conto della (omissis) s.r.l., d’un piano di caratterizzazione, approvato poi dalla conferenza di servizi decisoria del 17 dicembre 2002;

– a seguito delle relative indagini di caratterizzazione, poi ripetute, più volte detta Società evidenziò la sussistenza per l’area stessa di valori in linea con i limiti previsti con riguardo sia al suolo, sia alla falda, dati, questi e secondo detta Società, ulteriormente confermati pure in esito alle indagini poste dalla conferenza di servizi del 22 dicembre 2005;

– sennonché la conferenza di servizi decisoria del 28 aprile 2006, affermando che le varie indagini avessero evidenziato la contaminazione delle acque di falda, stabilì che il MATTM verificasse le condizioni per l’avvio, nei riguardi anche di detta Società, della procedura di sostituzione in danno, ove le imprese coinvolte non vi avessero provveduto spontaneamente entro il termine fissato, oltre al risarcimento del danno ambientale;

– siffatte prescrizioni furono poi acquisite e fatte proprie dal Ministero, con decreto direttoriale prot. n. 3311/Qdv del 7 febbraio 2007, comunicato a detta Società il successivo giorno 16;

Rilevato altresì che:

– avverso tal statuizione e gli atti connessi detta Società si gravò allora innanzi al TAR Toscana, col ricorso n. 635/2007 RG, deducendo tre gruppi di censure nei confronti della conferenza di servizi e due gruppi contro il citato decreto;

– poiché nel frattempo era intervenuta la conferenza di servizi del 13 dicembre 2006, con la quale si ribadì l’obbligo della messa in sicurezza di emergenza della falda contaminata nei confronti della Società medesima, essa impugnò, con il ricorso n. 637/2007 RG, il decreto direttoriale n. 3312/Qdv del 7 febbraio 2007, deducendo gli stessi motivi già proposti con l’altro gravame;

– con la sentenza n. 665 del 17 aprile 2009, l’adito TAR riunì ed accolse i due ricorsi citati, giacché la P.A., nell’imporre gli obblighi di messa in sicurezza, omise ogni verifica della responsabilità soggettiva in capo alla Società ricorrente sulla contaminazione di un’area che essa acquisì “… in epoca successiva a quella in cui si ipotizza si siano verificati i comportamenti che hanno dato luogo all’inquinamento del sito…”;

– appellò quindi il MATTM, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza in relazione peculiare relazione della Società rispetto al sito inquinato e stante la natura ripristinatoria e non sanzionatoria delle ordinanze ministeriali, essendo appunto rivolte a rimuovere i pericoli ed a prevenire ulteriori danni ambientali, fermo restando che v’erano comunque i presupposti oggettivi per applicare le misure stabilite;

Considerato in diritto che:

– pure la controversia in esame rimane regolata dall’ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio -cui il Collegio reputa di far riferimento ai sensi dell’art. 88, c. 2, lett. d), c.p.a.-, circa l’insussistenza d’ogni responsabilità, in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare, per il sol fatto di tal sua qualità, ove non si dimostri che questi non abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale (cfr. Cass. pen., III, 8 ottobre 2015 n. 45145; id., 29 dicembre 2015 n. 50997; id., 24 settembre 2016 n. 39797; ma anche C. giust. UE, III, 4 marzo 2015, n. 534);

– invero (cfr. Cons. St., V, 23 febbraio 2015 n. 881; id., 7 luglio 2015 n. 3382), come emerge dagli artt. 4, § 5) e 11, § 2) della dir. n. 2004/35/CE in combinato disposto con il suo considerando 13) ed in base al citato arresto del Giudice comunitario, affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che l’Autorità competente accerti il nesso causale tra l’azione d’uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, onde sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo d’inquinamento di cui trattasi;

– sicché la mera qualifica di proprietario del suolo non impone, di per sé sola, alcuna responsabilità od obbligo, in capo al proprietario, a causa del rinvenimento in situ di contaminazioni ambientali e della necessità dell’eliminazione del relativo danno nell’area di sua proprietà, e lo stesso dicasi nei riguardi di chi ne abbia la disponibilità;

– né v’è la possibilità d’addossare al proprietario in via automatica una responsabilità oggettiva o per fatto altrui (cfr. Cons. St., V, 22 febbraio 2016 n. 722), al di là dell’evoluzione subita dal sistema di responsabilità civile in direzione del progressivo abbandono dei criteri di imputazione fondati sulla sola colpa, poiché nel sistema di responsabilità civile rimane centrale, pure nei casi che prescindono dall’elemento soggettivo, la necessità di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile l’evento lesivo neppure sotto il profilo oggettivo;

– a più forte ragione, neppure si può imputare il danno stesso per il sol fatto dell’acquisto d’un sito inquinato da terzi o dal venditore, del cui danno ambientale l’acquirente sia comunque venuto a conoscenza, in particolare, come adombra il Ministero appellante, a seguito della c.d. due diligence preordinata a tal acquisto, giacché il subentro nella titolarità del bene non sposta o espande, sotto il profilo soggettivo, la responsabilità per l’illecito ambientale quand’anche risaputo dallo stesso acquirente, se non quando anch’egli sia colpevole della relativa causazione;

– non ostandovi la dir. n. 2000/24/CE, al più si può ammettere, ma non è vicenda verificatasi nella specie, che il proprietario può (e non deve) esser tenuto a rimborsare, in base ad un provvedimento congruamente motivato e in presenza d’altre e stringenti condizioni, le spese della bonifica d’ufficio ma nei soli limiti dell’utilità di mercato realmente ritratta dall’efficacia dell’intervento (arg. ex Cons. St., VI, 5 ottobre 2016 n. 4119),

– infatti, la messa in sicurezza della falda contaminata è una misura di correzione dei danni, per cui rientra nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria e/o ripristinatoria, non presuppone affatto l’individuazione dell’eventuale responsabile (cfr. Cons. St., VI, 16 luglio 2015 n. 3544), sia pur nei limiti predetti e non certo per l’intera spesa, che l’Autorità è comunque tenuta a sostenere per i suoi inderogabili obblighi di sicurezza collettiva;

– in definitiva, l’appello va rigettato senz’uopo d’integrare la motivazione della sentenza di prime cure, fermo restando che tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. e che gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso;

– la presente decisione rileva, infine, pure agli effetti di cui all’art. 2, c. 2-quinquies della l. 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il gravame si rivela manifestamente infondato;

– le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 9007/2009 RG in epigrafe), lo respinge.

Condanna il Ministero appellante al pagamento, a favore della Società resistente e costituita, delle spese di giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), oltre IVA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2017, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo – Consigliere

Dario Simeoli –

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