Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 giugno 2017, n. 3056

Le lacune del verbale possono causare, per se stesse, l’invalidità dell’atto (non) verbalizzato, soprattutto nel caso in cui l’omissione riguardi aspetti dell’azione amministrativa la cui conoscenza risulta necessaria per poterne verificare la correttezza procedimentale

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 21 giugno 2017, n. 3056

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2549 del 2016, proposto da:

Gi. Za., rappresentata e difesa dagli avvocati Gu. An. Pu. C.F. (omissis), Ma. An. Pu. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gu. An. Pu. in Roma, via (…);

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Ro. Ga., rappresentato e difeso dagli avvocati Cl. Vi. C.F. (omissis), Ma. Pr. C.F. (omissis), Gi. Co. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gi. Co. in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2016, proposto da:

Gi. Za., rappresentata e difesa dagli avvocati Gu. An. Pu. C.F. (omissis), Ma. An. Pu. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gu. An. Pu. in Roma, via (…);

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Ro. Ga., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Co. C.F. (omissis), Ma. Pr. C.F. (omissis), Cl. Vi. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gi. Co. in Roma, via (…);

Ca. Vi. Ma. non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2549 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Piemonte – Torino: Sezione II n. 00144/2016, resa tra le parti, concernente approvazione della graduatoria finale area dirigenti – area affari giuridici legali e contenzioso (a2) relativa alla procedura di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni

quanto al ricorso n. 2551 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Piemonte – Torino: Sezione II n. 00143/2016, resa tra le parti, concernente approvazione della graduatoria finale area dirigenti – area affari giuridici legali e contenzioso (a2) relativa alla procedura di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) e di Ro. Ga. e di Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Ro. Ga.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ci. per delega degli avv.ti Gu. e Ma. An. Pu., Ba. Ti. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Ma. Pr.. Gi. Ci. per delega degli avv.ti Gu. e Ma. An. Pu., Ba. Ti. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Ma. Pr..;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Sono appellate le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, di reiezione dei due distinti ricorsi proposti dalla dott.ssa Gi. Za. avverso le due successive approvazioni disposte dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi A.R.T.), degli atti e delle graduatorie finali area dirigenti – area affari giuridici legali e contenzioso (a2) relative alle due procedure di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni.

2. Avverso gli atti della prima selezione la ricorrente, giudicata non idonea, aveva dedotto nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti la radicale illegittimità della procedura, non conformata – a suo giudizio – alle disposizioni dettate in tema di procedure concorsuali pubbliche nonché l’illegittima attribuzione dei punteggi relativamente ai titoli posseduti e alla prova da lei sostenuta di lingua inglese.

3. Con autonomo ricorso la ricorrente ha poi impugnato, sulla base della censura già dedotta avverso il tipo di selezione, gli atti della nuova procedura di selezione indetta dall’A.R.T. (cfr., bando del 10.11.2014), notificando l’impugnazione al controinteressato dott. Ro. Ga., utilmente collocatosi nella graduatoria finale e selezionato come dirigente per l’area A2.

4. Questi, a sua volta, ha spiegato ricorso incidentale c.d. paralizzante sul rilievo che la ricorrente

non avrebbe posseduto la qualifica di dirigente di una pubblica amministrazione con almeno quattro anni d’anzianità prevista quale requisito minimo di partecipazione dall’art. 2, comma 1, letta) dell’avviso di selezione.

5. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, sui ricorsi riassunti, originariamente proposti innanzi al T.A.R. Lazio, accoglieva l’impugnazione incidentale e, senza prendere cognizione delle censure contenute nei ricorsi principali, respingeva i gravami dichiarandoli inammissibili.

6. Appella le sentenze la dott.ssa Gi. Za.. Resistono l’A.R.T. e il dott. Ro. Ga..

7. Alla pubblica udienza del 18.05.2017 le cause, su richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione.

8. Gli appelli soggettivamente ed oggettivamente connessi devono essere riuniti.

9. Col primo motivo, l’appellante lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel ritenerla carente del requisito minimo di partecipazione dall’art. 2, comma 1, letta) dell’avviso di selezione.

I giudici di prime cure, accogliendo il ricorso incidentale, tenendo in non cale gli incarichi e le reggenze dirigenziali eserciate nel corso degli anni dall’appellante, secondo l’appellante, non si sarebbero resi conto che la natura a tempo indeterminato è riferita dall’art. 2 del bando al rapporto di lavoro intrattenuto con la pubblica amministrazione e non già alla qualifica dirigenziale in sé.

10. Il motivo d’appello è fondato.

10.1 L’individuazione del requisito di partecipazione, previsto dall’art. 2 del bando, deve essere compiuta sulla scorta, ai sensi dell’art. 12 disp.att. c.c., del significato proprio delle parole e della lettura complessiva e coordinata delle disposizioni contenute nella norma.

L’appartenenza ai ruoli, sia di una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che di una autorità amministrativa indipendente, è testualmente riferita “al contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Con specifico riguardo alla qualifica di dirigente la norma prescrive alternativamente l’anzianità di servizio il almeno quattro anni nella qualifica, o “il servizio eventualmente prestato presso la pubblica amministrazione con incarichi dirigenziali o di reggenza di uffici dirigenziali formalmente conferiti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, anche per periodi non continuativi”.

10.2 In definitiva dal coordinamento testuale delle due proposizioni normative si desume un duplice regime alternativo di dimostrazione del requisito del possesso della qualifica di dirigente: l’uno, formale, scaturente dall’anzianità quadriennale di servizio; l’altro, sostanziale, derivante dagli “incarichi dirigenziali e di reggenza di uffici dirigenziali, atti a dimostrare l’esperienza maturata nella qualifica”.

L’approccio ermeneutico, oltre a riposare sul dato testuale, trova conforto sul piano sistematico: l’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, quanto al conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, valorizza “le attitudini e la capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza”.

Norma – va sottolineato – che proprio nelle procedure di selezione del personale già in servizio presso la P.A. trova campo elettivo d’applicazione, e che, in ultima analisi, mira ad estendere la platea degli aspiranti al posto, assicurando la massima partecipazione.

10.3 Quanto al tipo di rapporto svolto dall’appellante, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha autocertificato la prescritta anzianità di servizio presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM); quanto agli incarichi dirigenziali, la stessa ha elencato una serie di reggenze, l’ultima delle quali di dirigente generale, correttamente ritenute dalla Commissione giudicatrice soddisfare – sia sul piano diacronico-quantitativo che tipologico-qualitativo – il requisito richiesto dal bando.

11. Venendo agli altri motivi d’appello, va in limine precisato che l’appellante ha espressamente circoscritto il thema decidendi all’accertamento della propria idoneità al ruolo dirigenziale, rinunciando alla cognizione dei motivi preordinati all’annullamento della procedura.

Nell’ambito di un processo dispositivo, aperto ad iniziative delle parti, qual è quello amministrativo (cfr., art. 2, comma 2, c.p.a. e Cons. Stato, ad.plen., 13 aprile 2015 n. 4), orientato funzionalmente all’economia processuale (cfr., art. 2, la comma 2, c.p.a), va salvaguardata la volontà della parte appellante che ex professo – come avvenuto nel caso in esame – rinunci ad una delle domande proposte alla cui risoluzione non abbia più interesse, circoscrivendo il perimetro del decisum d’annullamento al solo giudizio negativo d’inidoneità, senza attingere gli atti della procedura e, con essa, la posizione giuridica maturata in capo al controinteressato che da quella procedura abbia tratto beneficio.

12. In quest’ottica, vanno scrutinate unicamente le censure, non esaminate dal T.A.R. piemontese, riproposte nei motivi d’appello, dedotte avverso il giudizio d’inidoneità di cui al primo ricorso.

12.1 Col primo motivo, la dott.ssa Za. si duole dell’assenza di motivazione nella valutazione dei titoli posseduti.

Le valutazioni, denuncia l’appellante, oscillano dal punteggio massimo di nove punti, rassegnato dall’esperto giuridico, al punteggio minimo di due punti attribuito dagli altri due membri della commissione, non esperti in materia.

13. La censura coglie nel segno.

L’antitetica valutazione non è confortata da alcuna motivazione che dia conto – se del caso anche con formulazione ellittica – di tale discrasia, anche in considerazione del fatto che la candidata ha elencato una serie di titoli – quali l’abilitazione professionale, i master seguiti, le pubblicazioni scientifiche e l’attività di docenza svolta – sintomatici della specifica competenza giuridica richiesta dai posti da ricoprire pertinenti all’area “affari giuridici legali e contenzioso”.

14. Anche la seconda censura, qui riproposta, è fondata.

14.1 La prova di lingua inglese ha avuto la durata complessiva di due minuti, s’è svolta in assenza di commissari e di verbalizzazione. Di fatto, la valutazione minima di due punti della prova non trova alcun supporto documentale: vale a dire difetta della forma giuridica essenziale richiesta per l’esistenza stessa del giudizio espresso dalla commissione.

Non va passato sotto silenzio che la verbalizzazione costituisce, pena la loro inesistenza giuridica, la “forma necessaria” degli atti collegiali, specie laddove la verbalizzazione abbia un’efficacia performativa, oltre che descrittiva, sia volta cioè a produrre gli effetti connessi al compimento dell’atto attestato, a darvi forma giuridica, ossia a realizzare quello che – già secondo il codice di Giustiniano – si definiva “instrumentum” necessario dell’atto.

Deve darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale eventuali lacune del verbale possono causare, per se stesse, l’invalidità dell’atto (non) verbalizzato, soprattutto nel caso in cui l’omissione riguardi aspetti dell’azione amministrativa la cui conoscenza risulta necessaria per poterne verificare la correttezza procedimentale (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2008 n. 1575).

15. Conclusivamente l’appello deve essere accolto ai sensi della motivazione e, per l’effetto, va accolto il (primo) ricorso di prime cure limitatamente al giudizio d’inidoneità.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio individuabili nella emendatio libelli operata dalla ricorrente in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello avverso la sentenza del TAR Piemonte, sez. II, n. n. 143/2014 ai sensi della motivazione e, per l’effetto, accoglie il ricorso di prime cure limitatamente all’impugnazione del giudizio d’inidoneità.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

Dario Simeoli – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

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