Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 19 giugno 2017, n. 2967

A contesti stagionali diversi corrispondono differenti modalità di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale è comunque minore se temporalmente limitato.

Consiglio di Stato

sezione VI 

sentenza 19 giugno 2017, n. 2967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8411 del 2011, proposto da:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

Sa. D’O. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sandro Co. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Ma. Mi. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01112/2011, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per interventi di mantenimento stabilimento balneare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sa. D’O. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Ma. St. Me. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Lo. Tu. per delega dell’avv. Sa. Co..;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza c.d. breve del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig. Lu. Al., titolare di concessione demaniale marittima, avverso il provvedimento del comune di (omissis) con il quale è stato negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente all’intervento di “Mantenimento annuale della struttura balneare denominata Sa. – in lo. Ve.” e il presupposto parere obbligatorio e vincolante contrario della Soprintendenza.

2. Lamenta il Ministero per i Beni e le Attività Culturali la concorrente violazione degli artt. 142, 146 e 149 del d.lgs. n. 42/2004.

I giudici di prime cure, secondo il motivo d’appello, trascurando la disciplina ambientale statale a tutela della fascia costiera, avrebbero (iper)valorizzato l’art 11, comma quarto della legge regionale Puglia 23 giugno 2006 n. 17 laddove stabilisce che “la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l’intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell’autorità competente”.

Non avrebbero considerato, lamenta l’amministrazione statale appellante, che per modificare lo stato dei luoghi ricompresi nella fascia costiera è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Nulla osta, a sua volta, subordinato al giudizio d’assenza d’incidenza negativa delle opere sul valore tutelato dal vincolo. Valutazione che, nel caso in esame, sarebbe stata puntualmente esperita dalla Soprintendenza, la quale ha rilevato come il mantenimento delle strutture connesse all’attività balneare per tutto l’anno solare comprometterebbe il vincolo paesaggistico.

3. Si è costituita in giudizio la sig. Lu. Al., instando per la reiezione dell’appello.

4. Alla pubblica udienza del 4.05.207 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato.

5.1 La valutazione negativa della Soprintendenza, seppure ellitticamente espressa, dà conto icasticamente che “le opere di progetto consistenti nel mantenimento annuale delle strutture balneari per estensione plano-volumetrica e dimensioni non si inseriscono nel contesto paesaggistico caratterizzato da una fascia esigua di litorale sabbioso ostacolandone la visibilità”.

La normativa regionale, stentoreamente richiamata dal T.A.R., ancorché consenta il mantenimento delle opere precarie poste a servizio di uno stabilimento balneare per l’intero anno solare, va nondimeno coordinata con la disciplina statale, oltretutto gerarchicamente sovraordinata (cfr. art. 9 cost.), preordinata a garantire la tutela ambientale della fascia costiera.

Del resto lo stesso art. 11, comma 4 quater, la l.r. Puglia 23 giugno 2006 n. 1, in vista della libera fruibilità e visibilità degli arenili, ancora prescrive la rimozione al termine della stagione estiva delle strutture balneari costituite, per l’appunto, da manufatti precari, funzionali all’agevole rimozione.

5.2 Quanto al giudizio negativo di compatibilità espresso dalla Soprintendenza, contrariamente a quanto osservato dai giudici di prime cure, le valutazioni operate dall’amministrazione, lungi dall’essere irrazionali e contraddittorie – in thesy il pregiudizio al contesto paesistico ed alla godibilità del panorama si determinerebbe (ingiustificatamente) durante il solo periodo invernale e non anche durante quello estivo – evidenziano piuttosto che la fascia costiera demaniale, strumentale all’esercizio dell’impresa esercitata dal titolare della concessione, una volta ciclicamente cessata l’attività economica, riacquista il suo statuto originario di bene paesaggistico specificamente tutelato.

5.3 D’altra parte, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, a contesti stagionali diversi corrispondono differenti modalità di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale è comunque minore se temporalmente limitato (cfr., Cons. Stato, sez. 6, 12 giugno 2015. n. 2892).

6. Ad un più attento esame non sfugge la complementarietà fra amovibilità delle strutture precarie e disciplina urbanistica e, più a valle, paesaggistica.

6.1 L’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 qualifica come “nuove costruzioni” le strutture di qualsiasi genere che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.

È “nuova costruzione”, implicante una modifica dello stato dei luoghi rilevante ai fini giuridici, il manufatto destinato al soddisfacimento di esigenze in sé stabili, indipendentemente dai materiali usati e dal carattere amovibile rispetto al suolo.

6.2 Conseguentemente se nella valutazione dell’Amministrazione il pregio paesaggistico richiede che solo i manufatti amovibili possano essere ritenuti compatibili con il vincolo, quando cessi l’esigenza stagionale che ne aveva richiesto l’istallazione, è del tutto coerente sotto il profilo logico ancora prima che giuridico che di tali manufatti se ne preveda la rimozione.

7. La radicalità del vizio di legittimità inficia il fondamento stesso procedimento promosso dalla ricorrente ed è tale da assorbire i motivi di ricorso non esaminati dal Tar.

8. Conclusivamente l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, va respinto il ricorso di prime cure.

9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna la sig. Lu. Al. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’amministrazione statale costituita che si liquidano in complessivi 4000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

Dario Simeoli – Consigliere

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