Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 18 settembre 2015, n. 4363
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7057 del 2015, proposto da:
Al.Fr. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fr.St. ed altri, con domicilio presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, p.za (…);
contro
Università degli studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, Via (…);
nei confronti di
CINECA, Ia.Ro., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 03647/2015, resa tra le parti e concernente: prova preselettiva per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2014/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato St. e l’avvocato dello Stato D’A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;
1. PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza camerale, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;
2. RITENUTA l’infondatezza del primo motivo d’appello – con cui si deduce l’erroneità della statuizione reiettiva dell’eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere in applicazione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, essendosi gli odierni appellanti immatricolati in forza di ordinanza cautelare e avendo gli stessi sostenuto esami di profitto –, essendo l’invocata disposizione legislativa una norma di stretta interpretazione, applicabile alle sole abilitazioni professionali e insuscettibile di estensione ai concorsi pubblici, connotati dalla presenza di controinteressati e dalla naturale limitatezza dei posti messi a concorso (v., per tutte, Cons. Stato, VI, 21 luglio 2010, n. 4771; 21 settembre 2010, n. 7002; Corte Cost. 9 aprile 2009, n. 108);
3. RITENUTA, altresì, l’infondatezza del secondo motivo d’appello – con cui si deduce l’erroneità della reiezione della censura di violazione dell’anonimato –, essendo all’uopo sufficiente richiamare il precedente specifico di questa Sezione (sentenza 26 gennaio 2015, n. 315), da cui non v’è ragione di discostarsi, secondo cui l’apposizione di un codice identificativo alfanumerico sulle buste e sui moduli non altera le condizioni di correttezza delle prove di ammissione, neppure nel caso in cui fosse imposto ai candidati di esibire sui banchi il proprio documento di identità, non essendo tali modalità, anche in considerazione del sistema di correzione, inidoneo non solo in concreto, ma anche in astratto, ad influire sulle valutazioni e sull’esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali o a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati (s’intendono qui richiamate integralmente le articolate motivazioni del citato precedente, ai sensi degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm.);
4. RILEVATO che, per le esposte ragioni, di natura assorbente, s’impone il rigetto dell’appello, con conseguente conferma dell’appellata sentenza;
5. RITENUTI i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 7057 del 2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza, a spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Gabriella De Michele – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Andrea Pannone – Consigliere
Depositata in Segreteria il 18 settembre 2015.
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