Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 maggio 2017, n. 2333

L’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 prevede che al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e a tal fine dispone che sia il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio a provvedere alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Il punto 4, della parte seconda dell’Allegato II del D.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce invece quali elettrodotti, e i relativi requisiti minimi, rientrano nella competenza statale sui procedimenti di VIA ovvero gli elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 17 maggio 2017, n. 2333

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2013, proposto dai signori Gi. Sa., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati An. La. Ro., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Pa. in Roma, via (…);

contro

Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, la Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

la Regione – Sicilia Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Regione Sicilia – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fi. Ar. e Gi. Ia. C., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ro. Ie. in Roma, via (…);

nei confronti di

La s.p.a. Te. – Rete Elettrica Nazionale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Fi. Pa., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza 30 ottobre 2012, n. 8893 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione II-bis.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pa. Sa. e l’avvocato Pa., l’avvocato Ra. To., per delega dell’avvocato Ia., e l’avvocato Ma. Sa..

FATTO e DIRITTO

1.- Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con provvedimento 8 luglio 2010, ha rilasciato a Te. s.p.a. l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto in doppia terna a 380 Kv denominato «(omissis)».

I soggetti, indicati in epigrafe, in qualità di abitanti del territorio su cui insiste l’opera in questione, hanno impugnato la predetta autorizzazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i motivi, riproposti in sede di appello, e indicati nei successivi punti.

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 30 ottobre 2012, n. 8893, ha rigettato il ricorso.

3.- I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello.

4.- Si sono costituite in giudizio Te. s.p.a. e le amministrazioni intimate, indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto dell’appello.

In particolare, Te. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (di seguito anche VIA). La Regione Calabria ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in quanto non sarebbero stati contestati «poteri amministrativi riconducibili all’operato della Regione Calabria».

5.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2017.

6.- L’appello, a prescindere dalle eccezioni sopra riportate, non è fondato.

7.- Con un primo motivo, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui non avrebbe accertato come il progetto, inizialmente unitario, sarebbe stato artificiosamente frazionamento in due tratte (la prima “(omissis)”; la seconda “(omissis)” e “(omissis)”), con elusione delle norme di disciplina della VIA che richiederebbero un giudizio complessivo e unitario sull’opera.

In particolare, si rileva come sarebbe erronea l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui per la “prima tratta” non sarebbe necessaria la VIA richiesta solo per le tratte aeree degli elettrodotti e non anche per i cavi interessati o sottomarini, in quanto, sottolineano gli appellanti, si tratterebbe una distinzione che non si rinverrebbe nell’art. 4, Allegato II, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Né, si aggiunge, il primo giudice e l’amministrazione avrebbero dimostrato l’autonomia funzionale delle due tratte.

Il motivo non è fondato.

L’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), prevede che «Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato».

Lo stesso articolo dispone che «Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato».

Il d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina, agli articoli 19 e seguenti, il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che rappresenta un procedimento presupposto e autonomo che si collega, per espressa previsione normativa, al procedimento di autorizzazione unica, sopra indicato.

L’Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto dispone, al punto 4, che rientrano nella competenza statale i procedimenti di VIA relativi a «Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri».

Nella fattispecie in esame, il primo tratto di elettrodotto autorizzato non rientra nell’ambito applicativo delle disposizioni sopra riportate, in quanto non si tratta di un elettrodotto aereo e non ha la lunghezza minima richiesta dal suddetto Allegato.

Il secondo tratto, invece, è sottoposto alle norme sulla VIA.

Chiarito ciò, risulta non supportata da idonea prova l’affermazione degli appellanti secondo cui la VIA cui è stato sottoposto il secondo tratto di elettrodotto sarebbe illegittima in quanto la società avrebbe frazionato abusivamente la domanda per sottrarsi all’applicazione di regole più rigorose che impongono un giudizio di impatto complessivo.

In particolare, gli appellanti non hanno indicato elementi tali da dimostrare la sussistenza di tale intento elusivo mediante la prova della mancanza di autonomia funzionale dei due tratti e in particolare del primo.

A fronte delle loro contestazioni, le parti resistenti hanno dedotto, invece, come il primo tratto si fosse reso necessario per assicurare – in presenza di gravi disservizi, documentati, della rete siciliana – un minimo indispensabile collegamento tra la Sicilia e il Continente.

In definitiva, la mancata dimostrazione della necessaria unitarietà dell’intervento comporta che non risulta manifestamente irragionevole la determinazione dell’Amministrazione di considerare autonomamente le due tratte.

8.- Con altro motivo, gli appellanti deducono la violazione dell’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), in quanto, incidendo l’elettrodotto su numerosi siti di interesse comunitario, la valutazione di incidenza avrebbe richiesto necessariamente il previo rilascio del parere della Commissione europea.

Il motivo non è fondato.

L’art. 5, comma 1, del decreto, nel disciplinare la «valutazione di incidenza», dispone che «nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico -ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione».

Il comma 10 prevede che: «qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

Nella fattispecie in esame, il Dipartimento regionale dell’ambiente presso l’assessorato siciliano per il territorio e l’ambiente, mutando l’iniziale convincimento, ha ritenuto non necessario tale parere alla luce del contenuto della perizia tecnica depositata da Te. s.p.a.

In particolare, in tale documento erano illustrate specifiche attività di monitoraggio e conseguenti azioni ambientali al fine di minimizzare l’incidenza dell’opera sulla avifauna.

Si tratta di una attività che, in mancanza ancora una volta di elementi concreti dedotti dalle parti appellanti o desumibili dalla documentazione acquisita, non risulta contraria al principio di ragionevolezza tecnica.

In altri termini, non emergono elementi idonei a ritenere che il giudizio reso dalle amministrazioni competenti in ordine alla non necessità del parere della commissione sia inficiato da illegittimità e dunque sia sindacabile per eccesso di potere.

9.- Con l’ultimo motivo, si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati per il mancato coinvolgimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, dei privati e degli enti locali.

Il motivo non è fondato.

Il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come siano state adeguatamente coinvolte nel procedimento le parti interessate.

In ogni caso, la censura è formulata in modo generico, non essendo stato dedotto specificamente chi sarebbero le parti private e gli enti locali che si sarebbero dovuto coinvolti coinvolgere e se la asserita lesione riguardi la partecipazione di parti necessarie o eventuali (essendo differenti, ai sensi degli evocati artt. 7 e 8, le forme di tutela).

10.- Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Gli appellanti sono condannati al pagamento di euro 5.000,00, oltre accessori di legge, che devono essere corrisposti a ciascuna delle parti costituite nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe n. 911 del 2013;

b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore

Francesco Mele – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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