Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 10 maggio 2017, n. 2162

In tema di giudizi ai fini del conseguimento dell’ASN, alla commissione spetta una discrezionalità valutativa assai ampia, nei riguardi della quale il giudice amministrativo non può compiere un sindacato di tipo sostitutivo, non esercitando in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito: il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti profili di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 10 maggio 2017, n. 2162

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2016, proposto da Ma. Lu. Fe., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Me. e Fe. Fr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lu. Me. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (in seguito anche MIUR, o Ministero), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III, n. 3509/2016, resa tra le parti, concernente mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (in seguito anche ASN) alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 -Diritto penale;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 3350 del 2016 di accoglimento della istanza cautelare presentata dall’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 2 marzo 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Cl. Mo., su delega dell’avv. Lu. Me., per l’appellante, e Ci. Me. per il MIUR;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza n 3509 del 2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto, con condanna del ricorrente a rimborsare le spese di causa al MIUR, il ricorso del dott. Ma. Lu. Fe., ricercatore di Diritto penale dal 2001 presso l’Università di Cassino, proposto avverso e per l’annullamento degli atti della procedura di ASN e del giudizio finale di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1.

In particolare, la sentenza di primo grado:

-nel respingere il primo motivo di ricorso, con il quale era stata rilevata violazione di legge e di regolamento sull’assunto che il d. m. n. 76 del 2012 non preveda alcuna differenziazione di criteri e di parametri di valutazione tra le diverse aree disciplinari, nonostante l’eterogeneità delle stesse, e pretenda di applicare i medesimi criteri e gli stessi parametri a tutte le aree scientifiche senza considerare che la mancata “calibratura” correlata alla specificità di ciascuna area disciplinare è in grado di determinare una “distorsione del sistema valutativo”, ha osservato in primo luogo che l’affermazione del ricorrente sul mancato adeguamento e sulla omessa calibratura non risponde totalmente al vero, atteso che vi è una differenziazione tra i settori disciplinari sul numero massimo di pubblicazioni presentabili, e lo stesso sistema delle mediane di cui all’art. 6 del d. m. n. 76 del 2012 e agli allegati A e B del d. m. presenta differenze significative in merito agli oggetti e ai metodi di calcolo degli indicatori quantitativi, tra settori bibliometrici e settori non bibliometrici; inoltre, nel sistema delineato dall’art. 16 della l. n. 240 del 2010, e dalle norme di attuazione, è demandata alle singole commissioni giudicatrici la funzione fondamentale di selezionare e di adattare i criteri e i parametri alle particolarità del settore concorsuale specifico di riferimento; infine, la critica sembra essere più di carattere metodologico e, pertanto, di merito, e come tale inammissibile, che di legittimità; né è individuabile un interesse concreto del ricorrente all’accoglimento della censura atteso che non viene indicato in quale modo l’asserita assenza di specificità avrebbe inciso sul giudizio finale riportato, determinandone l’ingiustizia;

-ha disatteso il secondo motivo, incentrato sulla omessa “calibratura interna” di valori tra titoli e pubblicazioni e sulla illegittimità della mancata predeterminazione, nel giudizio finale, del peso rispettivo da assegnare alle pubblicazioni e ai titoli. A questo riguardo, la sentenza ha rilevato che il ricorrente non ha spiegato attraverso quale sequenza logico -causale l’asserita carenza di una ponderazione “a monte” prestabilita tra titoli e pubblicazioni avrebbe inciso in modo negativo sul giudizio finale danneggiando in concreto il candidato. Nella motivazione della sentenza si soggiunge che a differenza di quanto ritiene il ricorrente i titoli riferibili all’attività di docenza del dott. Fe. sono stati adeguatamente considerati dalla commissione in sede di adozione della delibera sui criteri del 30.5.2013 ma che, mancando un criterio prestabilito di misurazione del rapporto tra il peso delle pubblicazioni e il peso degli altri titoli, viene in questione una critica metodologica, di merito, come tale inammissibile, più che una vera e propria censura di legittimità, e non è indicato come e in quali termini l’assenza di un esatto rapporto tra le pubblicazioni e gli altri titoli abbia inciso sul giudizio finale attribuito, determinandone l’ingiustizia. In ogni caso la valutazione, non sufficientemente positiva, circa l’originalità delle pubblicazioni, non poteva essere superata dal dato, di per sé non decisivo, della lunga esperienza didattica maturata; l’esperienza di docenza accademica non poteva cioè condurre a un esito nel complesso positivo della procedura valutativa sovvertendo il giudizio finale, e ciò a causa del mancato superamento del parametro maggiormente selettivo, stabilito dalla commissione e costituito dalle tre pubblicazioni di livello eccellente o buono, tra cui almeno una monografia;

-ha respinto il terzo motivo, basato su profili di illegittimità e di incongruenza riferiti alle verbalizzazioni della commissione, alle modalità con le quali si sono svolte le riunioni a distanza e alla ratifica delle operazioni già compiute da parte del componente subentrato di area OCSE, prof. De Fa. Co., ravvisandone l’infondatezza, la carenza di prova e la valenza in ogni caso non determinante ai sensi dell’art 21 octies della l. n. 241 del 1990;

-ha rigettato la quarta censura, rivolta al giudizio collegiale e ai giudizi individuali formulati nei riguardi delle pubblicazioni, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale “in materia di ASN” in base al quale i giudizi della commissione non sono soggetti al vaglio giurisdizionale salvo casi di palese irragionevolezza, sproporzione valutativa e travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso in esame, nel quale vi è coerenza tra i giudizi espressi per quanto riguarda in particolare la qualità delle pubblicazioni, aspetto che assume una valenza centrale nei giudizi come quello in discussione. La sentenza ha osservato anche che l’aver superato “la mediana relativa ai libri” non è sufficiente ai fini dell’annullamento del giudizio riportato e del conseguimento di una valutazione positiva posto che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di abilitazione si fonda non solo sul pilastro “quantitativo” ma anche sul pilastro “qualitativo”, inerente alla qualità della produzione scientifica atta a dimostrare il possesso della maturità scientifica richiesta dall’art. art 5, comma 2, del d. m. n. 76 del 2012, sicché si deve necessariamente pervenire a una valutazione negativa qualora dall’esame delle pubblicazioni non risulti raggiunto il livello richiesto di maturità scientifica;

-ha infine respinto anche il motivo aggiunto, imperniato sulla affermata insussistenza dei requisiti necessari di qualificazione in capo al presidente della commissione, prof. En. Mu..

2.Il dott. Fe. ha proposto appello con quattro motivi, contestando statuizioni e argomentazioni della sentenza.

Il Ministero ha svolto una difesa di mera forma.

Con l’ordinanza n. 3350 del 2016 questa sezione ha considerato l’appello, a un primo esame, “sorretto da consistente “fumus boni juris” con riferimento al secondo motivo, concernente l’omessa valutazione dei titoli, con particolare riguardo al profilo attinente alla mancata considerazione dell’esperienza didattica maturata” e, per l’effetto, ha disposto il riesame del giudizio sull’appellante entro 90 giorni, “tenendo conto delle considerazioni svolte con la presente ordinanza”.

Non consta che la commissione si sia riunita e abbia rinnovato il giudizio nei riguardi dell’appellante.

All’udienza del 2 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. L’appello è fondato solo in parte, per le ragioni e nei termini, entro i limiti e con gli effetti che saranno specificati in appresso.

In via preliminare il collegio rileva che il difensore dell’appellante ha deposito in giudizio, in data 27.2.2017, una “nota informativa” che, però, non è utilizzabile, essendo stata prodotta in violazione del termine di 30 giorni liberi di cui all’art. 73, comma 1, del c.p.a..

3.1. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante, nel dedurre violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, rileva in particolare l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto insussistente un interesse concreto e attuale del ricorrente all’accoglimento della prima censura, e nella parte in cui è stato rilevato che non risulta indicato come e in quali termini l’assenza di specificità e di diversificazioni, “a monte”, dei criteri e dei parametri valutativi, avrebbe inciso sul giudizio finale riportato, determinandone l’ingiustizia.

Si rimarca poi che il d. m. n. 76 del 2012, nell’individuare criteri e parametri di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale applicabili a tutti i settori, senza differenziazioni tra aree disciplinari, non avrebbe attuato in modo corretto il d.P.R. n. 222 del 2011 nella parte in cui quest’ultimo richiede criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Sul punto, la sentenza impugnata è corretta e persuasiva.

E infatti, come rilevato dal Tar, in primo luogo, diversamente da ciò che si afferma nell’atto di appello, una differenziazione di criteri e di parametri di valutazione sussiste.

Essa riguarda non soltanto ciascuna delle due fasce dell’ASN (si vedano al riguardo gli articoli da 3 a 5 del d. m. n. 76 del 2012), ma attiene anche alle diverse aree disciplinari.

A quest’ultimo proposito, il collegio ritiene di dover fare rinvio, anzitutto all’Allegato C al d. m. n. 76 del 2012, relativo al numero massimo -diversificato, appunto, a seconda dell’area disciplinare di riferimento- di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione; e agli allegati A e B del medesimo d. m., i quali si riferiscono agli indicatori di attività scientifica bibliometrici (v. allegato A) e non bibliometrici (v. allegato B), e ai “settori concorsuali” ai quali essi si applicano.

Dunque, il rilievo di parte appellante sulla “omessa differenziazione” di criteri e di parametri di valutazione, come segnalato dal Tar, anzitutto non risponde al vero.

Inoltre, in base al “sistema” delineato dall’art. 16 della l. n. 240 del 2010, dall’art. 4 del d.P.R. n. 222 del 2011 e dall’art. 5 del d. m. n. 76 del 2012, sono essenzialmente le singole commissioni giudicatrici a (dover) svolgere una funzione basilare nell’individuare -e nell’applicare ai casi concreti- i vari criteri e parametri valutativi, in relazione a ciascun settore concorsuale specifico (e a ciascuna fascia).

Non solo.

Più in radice, anche cioè a prescindere dalle considerazioni su esposte, rimane il fatto che, come osservato dal Tar in maniera anche qui condivisibile, il motivo dedotto, così come formulato, non evidenzia alcun nesso causale tra l’asserita -e in ogni caso, come si è rilevato, insussistente- mancata diversificazione di criteri e di parametri tra le diverse aree disciplinari, e l’esito sfavorevole della valutazione compiuta nel 2013.

Detto altrimenti, tenuto conto della natura della critica formulata, correlata a omesse differenziazioni imputabili a fonti regolamentari, “a monte” quindi rispetto alla procedura singola, e “scollegate” da quest’ultima procedura, che forma oggetto del giudizio, anche questo giudice di appello non riesce a riconoscere, in capo all’appellante, un interesse effettivo, meritevole di tutela, a far valere i rilievi critici suesposti, dato che non si vede come e qualmente l’affermata, omessa differenziazione possa avere, e abbia in concreto avuto, una incidenza causale sulla valutazione sfavorevole opposta all’appellante.

3.2. Per ragioni di priorità logica va esaminato il motivo di appello rivolto contro la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha respinto la censura attinente alla affermata insufficiente qualificazione scientifica del presidente della commissione esaminatrice, prof. En. Mu..

Con l’appello si sostiene, in sintesi estrema, che il prof. Mu. non supererebbe alcuna delle tre mediane individuate per i commissari.

Quanto alla prima mediana, relativa alla pubblicazione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre libri, per “libro” dovrebbe essere intesa, ad avviso dell’appellante, un’opera esclusiva, e non anche il libro scritto in collaborazione con un altro autore.

Ciò posto, nella specie la mediana non risulterebbe superata poiché la pubblicazione “Diritto penale tributario” (2010) risulta scritta da due autori senza attribuzione di capitoli e quindi non sarebbe valutabile; il testo “Il reato di atti persecutori (c.d. stalking)” (2009) sarebbe privo di codice ISBN e quindi non sarebbe valutabile ai fini del superamento della mediana; la pubblicazione “Nuova V edizione della parte generale e della parte speciale (delitti contro la persona, delitti contro i beni collettivi)” (2006) non sarebbe una monografia ma un mero aggiornamento del manuale, privo di specifico ISBN; il testo “L’illusione penalistica” (2004) è anch’esso privo di ISBN e, come tale, non valutabile; il testo “I nuovi reati societari” (2003) è stato scritto in collaborazione con Ma. No. Ma. e sarebbe opera didattica e non di carattere monografico.

Quanto alla seconda mediana, risultano indicati nel “curriculum” solo 13 articoli o capitoli di libro, in luogo dei 17 previsti come soglia minima dalla delibera n. 50 del 2012 dell’ANVUR.

Nemmeno la terza mediana, relativa alla pubblicazione di almeno sette articoli su riviste di fascia A, risulterebbe superata, posto che il prof. Mu. avrebbe pubblicato un solo articolo su riviste di fascia A.

Inoltre, farebbe difetto anche il requisito della continuità della produzione scientifica.

Il motivo è infondato e va respinto.

Al riguardo, occorre convenire con il giudice di primo grado laddove in sentenza, alla luce del disposto di cui agli articoli 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, 4 e 6 del d.P.R. n. 222 del 2011 e 8 del d. m. n. 76 del 2012, e relativi allegati, evidenzia che:

-l’allegato B al d. m. n. 76 del 2012, in relazione alle opere rilevanti per il primo indicatore di attività scientifica, fa riferimento al “numero di libri” e al “numero… di capitoli su libro” e non ai libri ad autore singolo, per cui da tali indicatori “si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale”;

-il regolamento ministeriale, quindi, in relazione ai libri da tenere in considerazione ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’all. B), non distingue quelli scritti in collaborazione con un altro autore da quelli scritti da un autore singolo. Tale modalità di calcolo è confermata dall’art. 10, comma 1, lett. a) della delibera n. 50/2012 dell’Anvur -non impugnata- secondo cui “tra i libri rientrano le monografie” mentre sono escluse le “curatele”. Da quanto sopra si evince che l’Anvur ai fini del calcolo delle mediane non avrebbe potuto escludere i libri scritti da più autori, ma solo le curatele. Il testo “Diritto penale tributario”, redatto dal prof. Mu. e dal prof. Ardito, pertanto, sebbene scritto da più autori (e al riguardo il prof. Mu. risulta essere autore di sette capitoli della pubblicazione), è stato in modo legittimo considerato tra i “libri” ai fini del calcolo della prima mediana, non presentando le caratteristiche della “curatela”;

-quanto al rilievo per cui la monografia “l’illusione penalistica” sarebbe priva del codice ISBN, è corretto porre in risalto, come fa il Tar, che l’Amministrazione, dopo avere rilevato tale omissione, in sede di autotutela ha consentito al docente di integrare la domanda comunicando il codice ISBN mancante, per cui tale opera può essere considerata valutabile ai fini del calcolo della mediana;

-sulla asserita tardività di detta indicazione è esatto che “l’eventuale tardiva indicazione di un titolo da parte di un commissario non risulta lesiva di alcun valore giuridico, e, in specie, della “par condicio” tra gli aspiranti -nominati commissari a seguito di sorteggio e non retribuiti- non vertendosi in materia di affidamento di contratti o di copertura di posti in organico”: da ciò discende la qualificazione della “originaria mancanza del codice ISBN” come “mera irregolarità sanabile, come tale non rilevante ai fini della qualificazione del docente quale componente della commissione”;

-sulla terza monografia -“i nuovi reati societari”-, scritta “con la collaborazione” della prof.ssa Ma. e quindi, si sostiene, in “coautoria”, bene si osserva in sentenza che “il termine “collaborazione” nell’ambito accademico si riferisce usualmente ad una attività di mero supporto materiale, che non assurge al livello della redazione, di modo che la prof.ssa Ma. non può nel caso specifico essere considerata coautrice dell’opera insieme al prof. Mu.”;

-in ordine al carattere “meramente didattico” del testo, “il sistema di calcolo delle mediane prescinde da ogni valutazione in termini di valore didattico del testo”, e “ogni valutazione in ordine alla scientificità delle pubblicazioni rientra nella esclusiva competenza dell’Amministrazione”;

-non pare superfluo aggiungere che ove anche la pubblicazione “Diritto penale tributario” fosse ritenuta inidonea a integrare la prima mediana, in base al principio di conservazione degli atti i sette capitoli scritti dal prof. Mu. andrebbero considerati in ogni caso ai fini del superamento della seconda mediana, relativa al “numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN” di cui all’allegato B del d. m. n. 76 del 2012. I sette capitoli dovrebbero essere valutati “come capitoli di libro ai fini del calcolo della seconda mediana e somma(ti) agli altri articoli su rivista o capitoli di volumi redatti dal medesimo decente”, con conseguente, ampio superamento del numero di 17 pubblicazioni della seconda mediana, (e integrazione del) requisito per la nomina a componente della commissione, atteso che alle 17 pubblicazioni indicate nella domanda andrebbero aggiunti i 7 capitoli del libro “diritto penale tributario” e gli altri due testi “l’illusione penalistica” e “i nuovi reati societari”;

-né sussiste, tenuto anche conto dell’amplissima discrezionalità valutativa rimessa all’ANVUR sul punto, come tale sottratta di norma al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, fatte salve ipotesi di abnormità nella specie non riscontrabili, tenuto anche conto delle datazioni delle opere, la dedotta carenza di continuità della produzione scientifica, emergendo anzi, in base agli atti, una ragionevole continuità della produzione scientifica.

3.3. Con il motivo sub 3., da esaminare e decidere unitamente al motivo sub 2., nella parte in cui con quest’ultimo si deduce che dalla valutazione, sostanzialmente favorevole, delle pubblicazioni scientifiche, la commissione avrebbe dovuto trarre le conseguenze del caso in punto “idoneità del candidato”, anziché dichiararlo non idoneo (per la parte in cui il motivo sub 2. è fondato, esso verrà invece vagliato “infra”, al p. 3.4.); col terzo motivo, viene dedotta l’erroneità della sentenza per non avere considerato incoerente e illogico il giudizio della commissione sulla qualità delle pubblicazioni presentate.

Nell’atto di appello è posta in risalto l’incongruità della valutazione finale, alla luce dei lavori scientifici del candidato.

Si sostiene che una valutazione adeguata delle pubblicazioni, e un esame complessivo del “curriculum”, avrebbero dovuto portare a un giudizio di idoneità.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento (fermo restando ciò che si dirà sotto, al p. 3.4.).

Va premesso che nella riunione del 30.5.2013 la commissione aveva inteso vincolarsi, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, alla qualità della produzione scientifica,

da considerare sulla base delle “capacità teorico-sistematiche e di ricerca ed analisi giuridica”, dell'”adeguata esperienza di ricerca scientifica”, dell'”autonomia di ragionamento critico”, della capacità di “saper ricostruire teoricamente e unitariamente il tema di analisi tramite un lavoro di riflessione personale”.

La commissione aveva inoltre deliberato, quale “ulteriore criterio di valutazione della qualità della produzione scientifica…, la varietà delle tematiche affrontate e delle prospettive di ricerca”, e aveva stabilito il seguente criterio più selettivo, ex d. m. n. 76 del 2012: “avere inserito almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D, commi 1 e 2, del d. m. n. 76 del 2012, tra cui almeno una monografia”.

Ciò premesso, e rammentato inoltre, sempre in via preliminare, che “in tema di giudizi ai fini del conseguimento dell’ASN, alla commissione spetta una discrezionalità valutativa assai ampia, nei riguardi della quale il giudice amministrativo non può compiere un sindacato di tipo sostitutivo, non esercitando in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito: il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti profili di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere” (v., “ex multis”, Cons. di Stato, sez VI, n. 5471/2016); va rilevato che il candidato, come emerge dagli atti di causa, ha presentato in particolare una monografia del 2005 sugli obblighi di impedire l’evento nelle strutture sanitarie complesse, e una monografia del 2010 sulla “suitas” nel sistema penale, oltre ad altri scritti, considerati però dalla commissione piuttosto sintetici e non capaci di aggiungere elementi valutativi tali da far riconoscere nel candidato la maturità scientifica.

Entrambe le monografie, in effetti, non vengono valutate in termini negativi.

In base al giudizio collegiale, la monografia sull’impedimento dell’evento in ambito sanitario merita attenzione ma il lavoro, benché di respiro superiore a quello di una raccolta ragionata di giurisprudenza, è ancora “non dimostrativo della maturità scientifica, per la mancanza di una salda ricostruzione teorica dell’istituto sul piano generale”.

La monografia sulla “suitas”, per quanto accurata e diligente, prospetta un approccio “non sufficientemente fondato sul piano normativo”.

La valutazione finale di non raggiunta maturità scientifica viene motivata anche mediante riferimenti alle altre pubblicazioni, per dir così, “minori”, anche se è giusto ricordare, con l’appellante, che nella parte finale del giudizio collegiale la commissione, in maniera unanime, osserva che “si tratta di candidato meritevole di attenzione, che potrà dare in futuro prova del completamento del suo percorso scientifico”.

La commissione, ai fini del riconoscimento dell’ASN, ha applicato, come si è detto, un parametro di valutazione che implica il raggiungimento del livello di “buono” per almeno tre pubblicazioni, tra cui una monografia.

Si tratta di un criterio normativamente consentito, ex d. m. n. 76 del 2012 e, di suo, tutt’altro che irragionevole o sproporzionato.

Tenuto conto di ciò, resta che le pubblicazioni scientifiche sono state motivatamente ritenute non meritevoli del livello di buono anche dai singoli commissari, in mancanza degli elementi di saldezza necessari per alzare il livello, da “accettabile” o, comunque, modesto o non buono, a buono (si vedano, al riguardo, sia pure con sfumature e gradazioni differenziate, i giudizi individuali dei commissari).

Quantunque il livello qualitativo delle due monografie non sia stato giudicato in termini negativi, bisogna ammettere che dalla lettura del giudizio collegiale -e dall’esame dei giudizi individuali- emergono con chiarezza le ragioni per le quali non è stato conseguito il livello di “buono” che la commissione medesima, autovincolandosi, aveva richiesto, in modo, come detto, tutt’altro che illogico, per poter ottenere l’ASN.

Per quanto riguarda la valutazione dei lavori scientifici del candidato, tenuto conto:

-dei limiti del sindacato di legittimità attribuito in materia a questo giudice;

-del fatto che la valutazione qualitativa sulla produzione scientifica del candidato è considerata, nel sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, la componente di maggior peso nell’economia del giudizio finale di idoneità, ossia l’elemento preponderante rispetto ai parametri meramente quantitativi costituiti dal superamento delle mediane; e

-della circostanza che ciascun valutazione è autonoma;

il collegio ritiene che la commissione abbia specificato in modo non incongruo e anzi adeguato le ragioni degli apprezzamenti effettuati e della decisione finale sul punto, senza che siano rilevabili incoerenze tra la motivazione che sorregge il giudizio collegiale su questo aspetto e le formulazioni dei giudizi individuali (fermo rimanendo quanto si preciserà sotto, al p. 3.4.).

Quanto poi alla ribadita assenza di una ponderazione e “calibratura interna”, “a monte”, tra pubblicazioni e altri titoli; di un criterio prestabilito di misurazione del rapporto tra il peso delle pubblicazioni e il peso degli altri titoli, il che, nella prospettazione dell’appellante, non avrebbe permesso ai candidati -e soprattutto al dott. Fe.- di comprendere appieno quale peso ponderale avrebbero avuto l’una o l’altra voce nella economia del giudizio finale; anche questo collegio, come è stato persuasivamente rilevato con la sentenza di primo grado, ritiene che il profilo di censura, così come formulato, si concretizzi in una critica metodologica più che in una vera e propria doglianza di legittimità, anche perché non viene indicato come e in quali termini l’assenza di un rapporto prestabilito tra le pubblicazioni e gli altri titoli avrebbe inciso sul giudizio finale assegnato, determinandone l’ingiustizia.

In ogni caso non risulta normativamente prescritto un vincolo, per le commissioni, a fissare “un esatto rapporto matematico tra peso delle pubblicazioni e peso degli altri titoli” (v. pag. 14 sentenza di primo grado).

3.4. Il profilo del secondo motivo di appello che invece il collegio reputa meritevole di accoglimento si incentra sulla motivazione -oggettivamente carente- del giudizio conclusivo con riferimento alla omessa considerazione degli incarichi di insegnamento e della “consolidata e continuativa esperienza didattica” maturati, e puntualmente indicati dal ricorrente nel suo “curriculum”.

Ciò, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, laddove si è osservato da una parte che i titoli riferibili alla attività di docenza, e la lunga esperienza accademica, erano stati presi in considerazione dalla commissione e, dall’altra, che la valutazione, non sufficientemente positiva, circa l’originalità delle pubblicazioni, non poteva in nessun caso essere superata dal dato, di per sé non decisivo, della lunga esperienza didattica maturata dal candidato.

Al riguardo il collegio ritiene di dover premettere che nei criteri deliberati nella riunione del 30.5.2013 era stato deciso che la commissione, pur dovendo attribuire un rilievo particolare al criterio della qualità della produzione scientifica, avrebbe tenuto conto anche dell’attribuzione di incarichi di insegnamento e dell’attività didattica e di ricerca scientifica svolta (v. pag. 14 del verbale della seduta, in atti).

Ciò posto, scrivere, nel giudizio collegiale, che il candidato “è ricercatore universitario dal 2001” non significa dimostrare di avere preso in considerazione, ponderandoli, gli incarichi di insegnamento e le altre esperienze didattiche puntualmente indicati dal ricorrente nel suo “curriculum”.

Né, al fine di respingere il profilo di censura incentrato sulla insufficiente motivazione del giudizio conclusivo, da considerare in maniera complessiva, assume rilievo decisivo constatare che in taluni dei giudizi individuali si fa riferimento in modo esplicito all’attività di insegnamento e agli incarichi didattici del candidato (nel giudizio individuale del prof. Fa. Co. si dà atto, anzi, che il candidato ha ricoperto “numerosi incarichi didattici anche in via continuativa presso vari corsi di laurea”, mentre il prof. Mu. segnala che il candidato è “in possesso di una significativa esperienza didattica”; il prof. Manna accenna al fatto che il candidato è dal 2001 ricercatore presso l’Università di Cassino, dove ha svolto e svolge in prevalenza l’attività didattica; analogo il riferimento operato dal prof. Ronco), posto che nel giudizio collegiale manca una valutazione di sintesi su questo profilo.

E’ infatti assente una considerazione esplicita in ordine ai titoli diversi dalle pubblicazioni, con riferimento specifico agli incarichi di insegnamento presso corsi universitari e alla prestazione di attività didattica e di ricerca presso atenei italiani ed esteri, pur rientrando queste attività, come detto, tra gli elementi che andavano valutati in aggiunta, in base ai criteri che la stessa commissione si era data, fermo rimanendo il “particolare rilievo” da riconoscere all’elemento della “qualità della produzione scientifica”.

L’intera valutazione effettuata dalla commissione risulta concentrata sulla produzione scientifica e in particolare sulle due monografie, mentre nulla viene detto sulle attività di insegnamento e sulle esperienze didattiche maturate nel corso degli anni.

Né potrebbe utilmente dirsi, come pure è stato fatto in sentenza, che la non positiva valutazione delle pubblicazioni non poteva essere superata dal dato della lunga esperienza didattica; che, cioè, la lunga esperienza di docenza accademica, seppur presa in considerazione, come gli altri titoli esibiti, non poteva condurre a un esito nel complesso positivo della valutazione e ciò a causa del mancato superamento del parametro, maggiormente selettivo, fissato dalla commissione “in punto pubblicazioni”.

Ciò equivarrebbe a considerare i titoli diversi dalle pubblicazioni sostanzialmente irrilevanti, il che contrasta coi dati segnalati sopra.

La normativa e i criteri esigono infatti una valutazione e una ponderazione sia delle pubblicazioni scientifiche e sia degli altri titoli, attività che non risulta essere stata puntualmente compiuta.

Né pare possibile pronosticare se, ove la commissione avesse effettivamente (valutato e) motivato in ordine anche agli incarichi di insegnamento e all’attività didattica prestata, l’esito del giudizio sarebbe stato, o sarebbe potuto essere stato, differente.

Da ciò deriva l’accoglimento parziale dell’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado “in parte qua” e l’annullamento del giudizio finale.

Per una corretta attuazione del giudicato la commissione dovrà riformulare il giudizio entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, anche sulla base di una valutazione specifica e analitica dei titoli diversi dalle pubblicazioni, motivando sul punto e tenendo comunque conto delle considerazioni svolte in sentenza.

Le peculiarità della vicenda trattata e l’esito complessivo della controversia sono tali da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione (v. p. 3.4.) e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, e in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, annulla la valutazione negativa impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Spese del doppio grado del giudizio compensate.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo – Consigliere

Dario Simeoli – Consigliere

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