Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 settembre 2016, n. 3787

L’annullamento d’ufficio trova il suo fondamento normativo nella regola generale sancita dall’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2015 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 1 settembre 2016, n. 3787

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015, proposto da:
Be. To. Ca. To., rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Or. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Ri. Pa. in Roma, Via (…);
contro
Università degli Studi di Milano, in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 00458/2015, resa tra le parti, concernente immatricolazione e carriera universitaria fina alla laurea per mancanza del requisito del titolo di studio utile all’accesso ai corsi univarsitari;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato An. Cu. per delega dell’avvocato Or., e l’avvocato dello Stato Fi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto da Ca. Be. To. contro la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano, del 17.1.2014, reg. 028854, con il quale si è disposto l’annullamento dell’immatricolazione del ricorrente e di tutti gli atti della sua carriera universitaria fini alla laurea per mancanza del requisito del titolo di studio utile per l’accesso ai corsi universitari.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Milano chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello merita accoglimento.
5. Giova ricostruire brevemente la delicata e peculiare vicenda sottesa al presente contenzioso.
6. Il ricorrente, dopo avere frequentato per sette anni il corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano è stato ammesso all’esame di laurea, che ha superato con successo in data 19 marzo 2013, conseguendo, quindi, il titolo di dottore in giurisprudenza.
7. Dopo circa dieci mesi dal conseguimento del titolo universitario, l’Università degli Studi di Milano, tenuto conto che durante il controllo della carriera per l’ammissione alla prova finale, è emerso che il ricorrente non aveva validamente conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ha disposto l’annullamento dell’immatricolazione, della carriera universitaria e del titolo accademico conseguito.
A seguito di una richiesta di informazioni che l’Università ha inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Ufficio scolastico regionale per la Campania, è risultato, in particolare, che il liceo “Gi. Le.” di To. de. Gr., presso il quale il ricorrente aveva autodichiarato, ai fini dell’immatricolazione, di avere conseguito la maturità classica, in realtà non esisteva.
La vicenda ha avuto anche un risvolto in sede penale, dal quale è emerso che l’odierno ricorrente, è stato vittima, insieme ad altri numerosi terzi, dei reati di truffa e di falso in atto pubblico: in sintesi, gli è stato fatto credere di frequentare dei corsi legalmente validi per ottenere diplomi di maturità presso una scuola che rilasciava, invece, falsi titoli di studio (cfr. la sentenza n. 600/13 emessa dal Tribunale penale di Torre del Greco, in cui si fa riferimento proprio alla scuola parificata Gi. Le., sita in (omissis), Piazza (omissis), ed emerge che tale scuola, pur non essendo riconosciuta dallo Stato, veniva indicata come parificata).
8. In questo quadro fattuale, deve, dunque, anzitutto, escludersi che al ricorrente sia soggettivamente imputabile la falsità (sebbene oggettivamente sussistente) dell’autodichiarazione che egli ha presentato al fine di ottenere l’immatricolazione.
Dagli atti non sono non risulta che il ricorrente fosse consapevole della non validità del diploma conseguito; anzi, al contrario, il seguito in sede penale che la vicenda ha avuto sembra dimostrare che egli sia stato indotto in errore, e, dunque, che, sia stato vittima inconsapevole di reati consumati ai suoi danni.
9. La mancanza dell’elemento soggettivo in ordine alla falsità dell’autodichiarazione presentata impedisce, quindi, di ritenere che gli atti oggetto del provvedimento di autotutela adottato dall’Università degli studi di Milano (dall’atto di immatricolazione fino al conseguimento del diploma di laurea) siano stati conseguiti dal ricorrente sulla base di una dichiarazione (soggettivamente) falsa.
Quell’autodichiarazione è stata, infatti, resa nella erronea convinzione della corrispondenza alla realtà (e, dunque, nella erronea convinzione della effettiva titolarità del diploma di istruzione secondaria).
10. Esclusa la possibilità di rinvenire nella falsa dichiarazione il presupposto del provvedimento di autotutela (e di ritenere, quindi, in ragione di quella falsità, sussistente un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione dell’atto conseguito grazie alla falsità), l’annullamento d’ufficio non può allora che trovare il suo fondamento normativo nella regola generale sancita dall’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale, nella versione vigente all’epoca dei fatti (prima, quindi, delle modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2015) il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Nel caso di specie, il provvedimento di autotutela adottato dall’Università degli Studi di Milano non è conforme al citato paradigma normativo, atteso che non contiene alcuna specifica motivazione volta ad evidenziare la comparazione effettuata tra, da un lato le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento della carriera universitaria, e, dall’altro, l’affidamento maturato in capo all’interessato. Affidamento nella specie, particolarmente qualificato se si considera che il provvedimento di annullamento d’ufficio è stato adottato dopo oltre sette anni dall’immatricolazione e dopo il superamento di tutti gli esami del corso universitario, ivi compreso quello finale per il conseguimento del diploma di laurea.
In tale contesto, l’Università avrebbe dovuto, innanzitutto, valutare il carattere incolpevole dell’affidamento riposto dal ricorrente nella sussistenza del titolo di studio per accedere al corso di laurea, e poi, comunque, tener conto sia del notevole tempo trascorso rispetto alla data dell’immatricolazione, sia della particolare incidenza sulla situazione di vita, personale e professionale del ricorrente, derivante dall’annullamento dell’intera carriera universitaria dopo un così consistente lasso di tempo dalla data dell’immatricolazione.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono i presupposti, considerata la peculiarità della vicenda fattuale sottesa al giudizio, per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere

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