Palazzo-Spada

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE VI

ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 4492

 
 
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 7567 del 2014, proposto da:

Arepo Bp Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Irti, Giuseppe Morbidelli, Francesco Arnaud, Marco Annoni, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine N. 6; Matteo Arpe, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Irti, Marco Annoni, Francesco Arnaud, Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine N. 6;

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Providenti, Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano, Rocco Vampa, con domicilio eletto presso Legale Sede Consob in Roma, via G.B. Martini N. 3;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 04013/2014, resa tra le parti, concernente istanza di adozione nuovo regolamento sanzionatorio con contestuale revoca procedimento in corso

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa – Consob;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Irti, Annoni, Arnaud, Morbidelli, Providenti, e Vampa.;

Ritenuta la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in ordine alla impugnativa di atti regolamentari illegittimi e alle situazioni soggettive relative all’adozione di (o all’obbligo di adeguare) atti regolamentari in conformità a sentenze CEDU;

Considerato che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, nella sfera dei destinatari, già per la difformità del regolamento sanzionatorio applicato nei procedimenti sanzionatori “lato sensu penali” che li riguardano, la cui la pendenza comprova l’attualità dell’interesse;

Considerato altresì che, al fine della effettività della tutela giurisdizionale cautelare, non è necessario attendere la piena vulnerazione con la eventuale emanazione di sanzioni, per ipotesi viziate perché adottate sulla base di regolamento illegittimo, anche nell’interesse della stessa Autorità emanante;

Considerata altresì la particolarità della controversia, avendo nella specie la sentenza CEDU n.18640 del 4 marzo 2014 riguardato proprio il regolamento sanzionatorio Consob – ritenuto violativo dell’art. 6 CEDU sotto vari profili, quali, tra gli altri, la mancanza del contraddittorio e la mancata pubblicità del procedimento – e che sussiste il dovere di adeguarsi alle sentenze CEDU (tra varie, si veda Corte Costituzionale n.113 del 7 aprile 2011);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 7567/2014) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare presentata in primo grado, relativamente all’obbligo della Consob di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio per le sanzioni “penali” alla sentenza CEDU su menzionata.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate per la particolarità della controversia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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