Consiglio di Stato
sezione VI
ordinanza 12 novembre 2014, n. 5556
REPUBBLICA ITALIANA
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4991 del 2014, proposto da:
Cl.Ti., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Le., con domicilio eletto presso Gi.Le. in Roma, Via (…);
contro
Comune di Vairano Patenora;
per la riforma
dell’ ordinanza collegiale del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VIII n. 01885/2014, resa tra le parti, concernente rigetto opposizione a decreto di perenzione
Viste le memorie difensive;
Visto il ricorso in appello proposto avverso l’ordinanza ex art. 85, comma 5, cod. proc. amm., pronunciata dal T.A.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli; udito l’avvocato Le.;
Considerato che l’appello non merita accoglimento atteso che:
– risulta incontestato che la causa è stata cancellata dal ruolo innanzi al Tribunale amministrativo regionale in data 25 novembre 2009 e che nel successivo biennio non è stato compiuto nessun ulteriore atto di iniziativa processuale;
– la cancellazione della causa dal ruolo disposta dal Tribunale amministrativo regionale, neutralizzando gli effetti propulsivi dei precedenti atti di impulso processuale (nella specie, l’istanza di fissazione di udienza del 10 giugno 2008 e la successiva istanza di rinvio del 16 novembre 2009) fa di nuovo nascere in capo alla parte l’onere di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza o, comunque, un atto di impulso processuale;
– in mancanza di tale nuovo atto di impulso processuale, risulta irrilevante, al fine di evitare la perenzione del giudizio, la volontà di proseguire il giudizio che il ricorrente avrebbe manifestato nell’istanza di rinvio del 16 novembre 2009 e nel corso dell’udienza del 25 novembre 2009, all’esito della quale è stata, invece, disposta la cancellazione della causa dal ruolo;
– non rileva neanche la mancata comunicazione da parte della segreteria del Tribunale amministrativo regionale dell’avviso di cui all’art. 82, comma 1, c.p.a., perché la perenzione in oggetto non è quella conseguente al decorso del termine quinquennale dal deposito del ricorso (prevista, appunto, dall’art. 82, comma 1, c.p.a.), ma è quella conseguente all’inerzia processuale della parte nell’arco del termine biennale (art. 81 c.p.a. e, ratione temporis, artt. 23 e 25 l. n. 1034 del 1971).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Carlo Mosca – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Depositata in Segreteria il 12 novembre 2014.
Leave a Reply