Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 9 marzo 2015, n. 1203

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4642 del 2012, proposto da Va.Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr.Sc. e Ma.Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma.Co. in Roma, via (…);
contro
la Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Si.Ga. e Ma.Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma.Co. in Roma, viale (…);
nei confronti di
Gi.Po., rappresentato e difeso dagli avvocati Vi.En. e Pa.Ra., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa.Ra. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione II n. 385 del 3 aprile 2012, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela della gara ufficiosa per l’alienazione di un reliquato stradale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Torino e di Gi.Po.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avvocato Sabina Lorenzelli su delega dell’avvocato Ma.Co., l’avvocato Ma.Co. e l’avvocato Vi.En.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

 
1.- La Provincia di Torino, avendo individuato alcuni reliquati stradali e terreni non più utili per l’ente, ne deliberava la vendita, espletando all’uopo una gara informale con aggiudicazione all’offerta più elevata.
Tra questi terreni era compreso un reliquato stradale dell’estensione di metri quadrati 400 circa, situato nel Comune di Castiglione Torinese, censito in catasto al foglio xxx del mappale stradale.
All’esito della gara ufficiosa, alla quale erano stati invitati i tre proprietari delle aree confinanti, l’offerta di Va.Ma., di euro 170,00 al metro quadrato, risultava la più vantaggiosa.
2.- La procedura di gara non poté, tuttavia, essere portata a termine, essendo emerso che il terreno offerto in vendita era gravato da servitù di passaggio per tutta la sua lunghezza in favore del suolo di proprietà Po., al quale la Provincia – servizio concessioni – aveva rilasciato nulla osta per la costruzione in fascia di rispetto.
La procedura veniva dapprima sospesa, essendo intervenute trattative per un componimento degli interessi delle parti coinvolte (la signora Va. dichiarava la disponibilità all’acquisto del reliquato gravato da servitù di passaggio a prezzo inferiore a quello offerto e il signor Po. chiedeva impegni formali in ordine al mantenimento della servitù di passaggio e all’assunzione di ulteriori oneri che gli assicurassero l’esercizio del diritto a costruire, cui era finalizzato il nulla osta e il permesso di costruire nel frattempo richiesto al Comune Castiglione Torinese) e poi la gara veniva annullata in autotutela con la determina dirigenziale del servizio patrimonio del 5 maggio 2005.
3.- Tale determinazione del dirigente del servizio patrimonio n. 46 del 5 maggio 2005 ed il nulla osta per la costruzione in fascia di rispetto sul lato sinistro della strada provinciale rilasciato in data 16 aprile 2003 a Gi.Po., modificato con atto del 15 gennaio 2004, venivano impugnati da Va.Ma. con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, per l’omessa indicazione nella determina n. 46 del 2005 della facoltà di proporre ricorso al Capo dello Stato oltre e in alternativa a quello al TAR;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e carenza di istruttoria dell’amministrazione e grave negligenza negli accertamenti della situazione giuridica degli immobili da vendere;
violazione del procedimento amministrativo come previsto dalla legge n. 241 del 1990.
Si costituivano in giudizio la Provincia di Torino e Po.Gi. che eccepivano in rito l’irricevibilità della impugnazione del nulla osta per tardività e nel merito deducevano l’infondatezza delle censure.
4.- Il TAR dichiarava il ricorso irricevibile quanto alla impugnazione del nulla osta rilasciato a Po.Gi. e lo rigettava per il resto, compensando le spese di giudizio.
5.- Con atto di appello notificato il 30 maggio 2012, Va.Ma. ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma, riproducendo in veste critica le censure dedotte in primo grado, oltre alla violazione dell’articolo 41 c.p.a. con riguardo alla dichiarata irricevibilità dell’impugnazione del nulla osta n. 10578 del 16 aprile 2003.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Torino e Po.Gi. che hanno chiesto il rigetto dell’appello.
Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2015, il giudizio è stato assunto in decisione.
6.- L’appello è infondato e va respinto.
7.- In ordine all’impugnazione del nulla osta n. 105876 del 16 aprile 2003 rilasciato dalla Provincia di Torino a Po.Gi. per la costruzione in fascia di rispetto, lungo la strada provinciale ex S.S. n. 590 della Val Cerrina, ne va ribadita la tardività, correttamente rilevata nella sentenza impugnata.
7.1- La nota inviata dalla signora Varretto alla Provincia di Torino in data 26 gennaio 2005 ha indiscussa valenza confessoria della piena conoscenza, perlomeno da tale data, dell’esistenza del nulla osta del 16 aprile 2003 rilasciato al signor Po.Gi.
Infatti, con la predetta nota del 26 gennaio 2005, in riscontro alla nota della Provincia di Torino dell’11 gennaio 2005, con la quale erano comunicate le condizioni che sarebbero state inserite nell’atto di compravendita in ragione del nulla osta rilasciato al signor Po. dalla Provincia, tra le quali, la costituzione a titolo gratuito per 29 anni della servitù di passaggio a favore del terreno di proprietà Po., la signora Varretto aveva dichiarato il permanere dell’interesse all’acquisto del reliquato stradale ma a prezzo inferiore a quello indicato in sede di gara in proporzione all’entità dei pesi gravanti sul terreno.
La acquisita piena conoscenza del nulla osta in questione sin dal mese di gennaio 2005 comporta la tardività della sua impugnazione con ricorso notificato il 26 – 27 maggio 2005, oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.
Invero, la signora Va. era a conoscenza anche del permesso di costruire rilasciato dal Comune Castiglione Torinese al signor Po., avverso il quale aveva proposto separato ricorso al TAR Piemonte notificato il 12 maggio 2005 e del provvedimento n. 4 del 9 agosto 2004 dello sportello unico del Comune di San Mauro Torinese con cui era stata assentita la realizzazione di un fabbricato in fascia di rispetto (il ricorso è stato respinto dal TAR per il Piemonte con la sentenza n. 2000 dell’8 giugno 2005 e pende appello).
7.2- In ordine alla ravvisabilità dei presupposti per il beneficio dell’errore scusabile ai fini della rimessione nei termini, non sussistono nel caso i presupposti individuati dalla giurisprudenza, quali la situazione normativa obiettivamente confusa, una situazione di fatto particolarmente complessa o un’interpretazione di norme non univoca che consentano di beneficiare della eccezionale deroga al rispetto dei termini posti a pena di decadenza per l’impugnazione degli atti della pubblica amministrazione.
7.3- Per mera completezza, va rilevata la non pertinenza dell’asserita decadenza dal nulla osta per decorrenza dei termini per l’inizio dei lavori, trattandosi di un parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo (nel caso “zona di rispetto”) sicché non è ad esso applicabile la disciplina prevista per il permesso di costruire, richiamata dall’appellante.
8.- Le censure dedotte dall’appellante avverso la determinazione della Provincia di Torino di annullamento in autotutela della gara ufficiosa per l’alienazione del reliquato stradale, non sono fondate nel merito, così come rilevato nella sentenza impugnata.
A) non integra vizio dell’atto la mancata indicazione della facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato in alternativa a quello giurisdizionale, che si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dell’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle leggi processuali, assistite da presunzione legale di conoscenza (cfr. Cons. Stato Ad. plen. n. 1 del 14 febbraio 2001; Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5055; 10 aprile 2008, n. 1528; 11 maggio 2007, n. 2270).
B) In materia di contratti pubblici, l’amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l’aggiudicazione se sussiste l’interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all’interesse pubblico medesimo, salvo naturalmente il rispetto dei principi di correttezza, che nel caso in esame risultano essere stati rispettati.
Invero, il venir meno, in corso di gara, della corrispondenza tra quanto offerto in vendita e l’effettiva situazione dell’immobile integra indubbiamente un valido presupposto per l’annullamento in autotutela della gara, essendo uno dei principi cardine delle pubbliche gare l’immutabilità dell’oggetto della gara posta a tutela della par condicio dei concorrenti.
Ne consegue che la disponibilità manifestata dall’appellante a modificare i termini dell’offerta in relazione al minor valore dell’immobile perché gravato da vincoli reali non poteva trovare ingresso, non essendo stata prevista una tale facoltà nell’avviso della gara di cui trattasi.
8.1- Quanto all’asserita carenza di istruttoria da parte della Provincia, accortasi solo dopo l’avvio della procedura di gara della situazione reale dell’immobile, essa non rileva nel giudizio in esame in cui si controverte dell’annullamento in autotutela della gara ufficiosa e della sussistenza dei presupposti dello ius poenitendi della pubblica amministrazione.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Vito Poli – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Doris Durante – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 9 marzo 2015

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *