L’omessa impugnazione della nuova aggiudicazione pregiudica l’interesse come articolato in giudizio dalla società ricorrente all’affidamento del servizio, che data la natura impugnatoria del ricorso va apprezzato in relazione al singolo atto contestato prima ancora che con riferimento al bene della vita conteso. Ne segue che, in una siffatta situazione dove non è stata fatta contestazione di tale autonomo e secondo atto di aggiudicazione, l’interesse medesimo non è suscettibile nemmeno di trovare in giustizia ristoro sul piano risarcitorio. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, cui va data continuità, nessuna utilità consegue alla pronuncia d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse conseguente alla mancata impugnazione dell’atto lesivo
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 6 ottobre 2016, n. 4131
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2522 del 2016, proposto da:
Zi. El. Di. In. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati An. St., Ma. Sa., con domicilio eletto presso Ma. Sa. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Milano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma., St. Pa., Da. Pa., Ra. Iz., con domicilio eletto presso Ra. Iz. in Roma, (…);
Si. ed Am. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Ra. Pe., Al. Ro., con domicilio eletto presso Pa. Bo. Er. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 00209/2016, resa tra le parti, concernente affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale – risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Si. ed Am. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati St., Sa., Di Gi. per delega di Pe. e Va. per delega di Iz.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Zi. El. Di. In. s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione, disposta dal comune di Milano in favore del raggruppamento “Si. ed Am. /Fe. F.lli”, della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall’abbandono di veicoli con o senza targa sul territorio cittadino.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Milano e il raggruppamento controinteressato.
2. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. IV, con ordinanza n. 1571/2015 ha accolto la domanda incidentale cautelare: a questo ha fatto seguito la riconvocazione da parte della stazione appaltante della Commissione giudicatrice, la quale, anche alla luce delle censure dedotte in ricorso e del contenuto dispositivo dell’ordinanza cautelare, ha effettuato una nuova istruttoria ed una rivalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria.
Infine la stazione appaltante ha nuovamente aggiudicato la concessione del servizio al raggruppamento controinteressato.
3. In difetto dell’impugnazione della nuova aggiudicazione definitiva, il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. Appella la sentenza Zi. El. Di. In. s.r.l.. Resistono il comune di Milano e Si. ed Am. s.p.a..
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisone.
5. Con primo motivo d’appello, la società appellante deduce l’errore di giudizio nel ritenere che l’omessa impugnazione della nuova aggiudicazione abbia determinato l’improcedibilità del ricorso.
6.Il motivo è infondato.
La censura assume a fondamento che la nuova aggiudicazione sia stata disposta in favore del medesimo raggruppamento già aggiudicatario, di cui all’originaria impugnazione.
La circostanza, per quanto esatta in punto di fatto, dal punto di vista giuridico recede rispetto alla natura della seconda aggiudicazione, la quale consegue a un’autonoma istruttoria e a una diversa e specifica valutazione dell’offerta compiuta dalla Commissione giudicatrice con riferimento alle delle censure proposte dalla ricorrente e delle valutazioni dell’ordinanza cautelare.
Ne segue che la nuova aggiudicazione non è meramente confermativa della prima, già oggetto d’impugnazione, ma ha autonoma efficacia lesiva. Perciò andava, pena l’improcedibilità del gravame originario, autonomamente impugnata, se del caso con motivi aggiunti (cfr. Cons. Stato, V, 1 aprile 2015 n. 1714; VI, 20 ottobre 2010 n. 7586).
7. Col secondo motivo, l’appellante lamenta che, prescindendo dalla pronuncia d’improcedibilità del ricorso, residuava comunque l’interesse alla pronuncia nel merito ai fini del risarcimento del danno.
8. Il motivo è infondato.
L’omessa impugnazione della nuova aggiudicazione pregiudica l’interesse come articolato in giudizio dalla società ricorrente all’affidamento del servizio, che data la natura impugnatoria del ricorso va apprezzato in relazione al singolo atto contestato prima ancora che con riferimento al bene della vita conteso. Ne segue che, in una siffatta situazione dove non è stata fatta contestazione di tale autonomo e secondo atto di aggiudicazione, l’interesse medesimo non è suscettibile nemmeno di trovare in giustizia ristoro sul piano risarcitorio. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, cui va data continuità, nessuna utilità consegue alla pronuncia d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse conseguente alla mancata impugnazione dell’atto lesivo (in termini da ultimo, Cons. Stato, V, 5 aprile 2016 n. 1332; Id, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1822).
9. L’appello deve dunque essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara infondato e, per l’effetto, dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna Zi. El. Di. In. s.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del comune di Milano e di Si. ed Am. s.p.a. che si liquidano in complessivi 6000,00 (seimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
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