Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 6 ottobre 2015, n. 4648

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2006, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ed.Ba. ed altri, con domicilio eletto presso l’avvocato Gi.Gr. in Roma, corso (…);

contro

Il Condominio di (…), Napoli, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An.Ab., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

il Condominio di via (…), Napoli, in persona dell’amministratore pro tempore,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania – Napoli, Sezione V, n. 19595/2005, resa tra le parti, concernente la concessione di un contributo per lavori di recupero di edifici del centro storico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocati Ga.Pa. ed altri;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V, con la sentenza 25 novembre 2005, n. 19595:

, ha accolto il ricorso n. 10700 del 2004, proposto dall’attuale appellato Condominio di (…) in Napoli, per l’annullamento delle note a firma congiunta del Dirigente del Servizio Programmi e Progetti per l’Edilizia Cittadina e del Dirigente dell’Unità di Progetto “Attuazione 2° bando per il recupero delle parti comuni dei fabbricati – Progetto Sirena” del Comune di Napoli. n. 909 del 5 maggio 2004 e n. 1922 del 29 giugno 2004 e l’atto n. 1 del 7 aprile 2004, di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi al contributo del Progetto Sirena, nella parte in cui non ritiene ammissibile l’istanza del condominio ricorrente;

– ha respinto la domanda risarcitoria.

Il TAR ha rilevato che:

– l’atto dirigenziale n. 1 del 7 aprile 2004 (con cui il Comune di Napoli, in applicazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico del 21 ottobre 2003, ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi al finanziamento) non è stato mai notificato o comunicato individualmente al condominio ricorrente, il quale ha appreso delle concrete ragioni della inammissibilità della sua istanza di contributo solo a seguito della comunicazione, rispettivamente in data 7 giugno 2004 e 8 luglio 2004, delle note n. 909 del 5 maggio 2004 e n. 1922 del 29 giugno 2004;

– in relazione a questi ultimi atti, il ricorso di primo grado, notificato ai controinteressati in data 13 settembre 2004, è tempestivo, tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini processuali;

– con il verbale del 27 novembre 2003, l’assemblea del condominio di (…), ha, nello stesso tempo, conferito all’amministratrice il “mandato per la presentazione della richiesta di contributi legati al progetto Sirena” ed ha incaricato l’ing. Mau. Nic., tra l’altro, di predisporre la D.I.A. relativa agli interventi edilizi oggetto della domanda di finanziamento;

– in esecuzione dell’incarico professionale conferitogli, l’ing. Mau. Nic. ha inoltrato al Servizio Tecnico Circoscrizionale Chiaia-S. Ferdinando-Posillipo una D.I.A., acquisita al protocollo comunale con il n. 5556 in data 12 dicembre 2003 e, in allegato a tale D.I.A., il tecnico incaricato dal condominio ha depositato presso gli uffici comunali, tra l’altro, copia della medesima delibera assembleare del 27 novembre 2003;

– poiché la copia della delibera assembleare del 27 novembre 2003 si trovava nella diretta disponibilità degli uffici comunali sin dal 12 dicembre 2003 (data del deposito della D.I.A.), il responsabile del procedimento preordinato all’erogazione dei contributi, in base all’art. 18, comma 2, L. 241-1990, era tenuto ad acquisirla d’ufficio;

– peraltro, l’amministratrice del condominio, in allegato all’istanza di contributo del 15 gennaio 2004, aveva nuovamente depositato copia della D.I.A. con i relativi allegati, tra i quali figurava la delibera assembleare del 27 novembre 2003;

– pertanto, per il TAR, è fondato il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure non esaminate, e il condominio ricorrente, attualmente collocato al 29° posto della graduatoria, ha titolo ad ottenere il finanziamento richiesto, peraltro accantonato dalla stessa amministrazione comunale in esecuzione dell’ordinanza cautelare di primo grado;

– infine, la domanda risarcitoria è generica e non provata, tenuto anche conto del fatto che la P.A., in esecuzione dell’ordinanza cautelare citata ha, come rilevato, disposto l’accantonamento del contributo eventualmente spettante al condominio.

Con il gravame in esame, il Comune appellante contestava la sentenza del TAR, chiedendo la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva la parte appellata, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo deve confermarsi che il ricorso di primo grado è tempestivo, atteso che la disposizione dirigenziale n. 1 del 7 aprile 2004 (con la quale il Comune di Napoli, in applicazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico del 21 ottobre 2003, ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi al finanziamento) non è stata mai notificata o comunicata al condominio ricorrente, il quale ha appreso delle concrete ragioni dell’inammissibilità della sua istanza di contributo solo a seguito della comunicazione, in data 7 giugno 2004 e 8 luglio 2004, delle note n. 909 del 5 maggio 2004 e n. 1922 del 29 giugno 2004.

Infatti, il dies a quo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso va identificato in quello della comunicazione individuale per i soggetti espressamente contemplati nel provvedimento e nei confronti dei quali lo stesso produce una lesione immediata e diretta (come accade nel caso di specie, per il condominio appellato) e in quello della pubblicazione nell’albo pretorio per i soggetti che, non essendo individuati nell’atto o comunque, non avendo partecipato al procedimento, non hanno titolo alla notifica personale; pertanto, in questa ultima ipotesi il dies a quo per l’impugnativa del provvedimento deve essere identificato in quello del perfezionamento della sua pubblicità legale, che produce l’effetto della presunzione legale e assoluta di conoscenza dello stesso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5411 e Consiglio di Stato, sez. III, 31 luglio 2013, n. 4036).

2. Passando all’esame delle censure rivolte contro le statuizioni con cui il TAR ha annullato l’atto impugnato in primo grado, deve ritenersi che la situazione di fatto giustificasse pienamente la necessaria attivazione del soccorso istruttorio, più che il procedimento ex art. 18 l. n. 241-90 su cui si è basato il TAR (mancandovi la dichiarazione dell’interessato sensi dell’art. 18, punto 2, l. n. 241-90, come osserva correttamente il Comune nel suo atto d’appello).

Infatti, anche se non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato per l’attivazione del soccorso istruttorio (di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990), dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) e il cd. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda), il medesimo art. 6, comma 1, va necessariamente applicato dall’Amministrazione (qualora una norma o un precedente atto non dispongano diversamente), qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione a una procedura concorsuale, documentato con un atto comunque già in possesso di un ufficio della medesima amministrazione, dovendo richiedersi al partecipante, dunque, gli opportuni chiarimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Nel caso di specie, il condominio aveva incaricato l’ing. Mau. Nic. di predisporre la D.I.A. relativa agli interventi edilizi oggetto della domanda di finanziamento e, in esecuzione dell’incarico professionale conferitogli, il medesimo ingegnere aveva inoltrato al Servizio Tecnico Circoscrizionale Chiaia-S. Ferdinando-Posillipo la D.I.A. acquisita al protocollo comunale con il n. 5556 in data 12 dicembre 2003.

In allegato a tale D.I.A., il tecnico incaricato dal condominio aveva depositato presso gli uffici comunali anche la copia della delibera assembleare del 27 novembre 2003 di cui il Comune appellante assume la mancanza per legittimare l’esclusione del condominio.

Inoltre, l’amministratrice del condominio, in allegato all’istanza di contributo del 15 novembre 2004, aveva nuovamente depositato copia della D.I.A. in uno con i relativi allegati, tra i quali figurava la delibera assembleare del 27 novembre 2003, a riprova che, nella specie, il soccorso istruttorio era da ritenersi una necessità per il Comune.

Si deve osservare conclusivamente, che la situazione descritta e la relativa illegittima attività del Comune emergono dalla descrizione della situazione di fatto così come effettuata dal condominio ricorrente in primo grado, a prescindere dalla puntuale indicazione della norma violata (art. 6 ovvero art. 18 l. n. 241-90), poiché la fattispecie dedotta rientra nella sostanza in entrambe le norme richiamate.

3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1824 del 2006come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2500,00, oltre accessori di legge, in favore della società appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *