Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 6 ottobre 2014, n. 4992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2014, proposto dai signori Ro.Sc. e Ar.Cu., rappresentati e difesi dagli avvocati D.Ti. e Fe.Te., con domicilio eletto presso il primo in Roma, via (…);
contro
Ufficio Provinciale Elettorale di Latina, U.T.G. – Prefettura di Latina;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 804/2014, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione nelle liste per le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale di Latina del 12/10/2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza speciale elettorale del giorno 6 ottobre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. D.Ti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che il provvedimento impugnato in primo grado non ha ammesso gli odierni appellanti all’elezione del presidente e del consiglio provinciale di Latina, in quanto sospesi dalla carica di sindaco e consigliere comunale di Sperlonga, a seguito della loro condanna in sede penale con pronuncia di primo grado gravata d’appello tuttora pendente;
RILEVATO che la denegata ammissione all’elezione è stata disposta ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014;
VISTA la sentenza impugnata, che ha respinto il ricorso di primo grado;
RITENUTO che l’appello risulta infondato;
CONSIDERATO che non può essere condivisa la censura di difetto di motivazione ascritta al provvedimento amministrativo originariamente impugnato, dal momento che questo (tra l’altro, un atto non discrezionale), dichiaratamente uniformatosi al parere espresso sulla vicenda dal Ministero dell’Interno, lo ha assunto a proprio fondamento;
PREMESSO, ai fini del merito di causa, che l’art. 1, comma 69, della L. n. 56/2014 stabilisce quanto segue: “Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica”, e, pertanto, configura l’elettorato di cui si tratta come elettorato di secondo grado;
CONSIDERATO, quanto all’assunto di fondo della parte che la sospensione dalla carica di consigliere determina, sì, la sospensione dello svolgimento delle funzioni, ma non priverebbe il titolare della fruizione delle prerogative comunque connesse al suo status ;
– sul piano testuale che, poiché la sospensione di diritto prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012 è riferita dal legislatore espressamente alle “cariche” indicate dall’articolo, l’applicazione concreta di tale misura agisce proprio facendo venir meno, nel soggetto colpito, l’attualità di quella “carica” dalla quale la legge n. 56/2014 fa dipendere, invece, l’eleggibilità;
– su un piano più sostanziale, che la fruizione dell’elettorato per cui si controverte, in quanto espressione della carica dalla quale gli interessati sono stati sospesi, e come ogni altra concreta manifestazione della carica stessa, in difetto di una previsione normativa difforme deve reputarsi inibita dalla sospensione che ha investito la carica medesima;
RITENUTO, quanto all’argomento che il D.Lgs. n. 235/2012 esclude la candidabilità dei condannati con sentenza definitiva, nel mentre tale preclusione non sarebbe estensibile al diverso caso di soggetti solo temporaneamente sospesi per effetto di sentenza non definitiva, che il caso in esame, in quanto attinente alla specifica procedura elettorale delineata dalla legge n. 56/2014, rinviene la propria disciplina nelle previsioni di tale diversa fonte;
OSSERVATO, con riferimento al dubbio di costituzionalità prospettato in termini di eccesso di delega a carico della previsione normativa sulla sospensione in presenza di una condanna non definitiva, che il T.A.R. ha ineccepibilmente rilevato che tale questione difetta di rilevanza nell’odierno giudizio, poiché in questa sede non si controverte della legittimità del provvedimento, solo presupposto, della sospensione irrogata ex D.Lgs. n. 235/12 (atto i cui effetti non possono essere incisi in questa sede), bensì solo, a valle, dell’applicazione, con un atto conclusivo di un distinto procedimento, dell’art. 1, comma 69, della L. n. 56/2014;
RILEVATO che con il presente appello non sono stati forniti argomenti suscettibili di inficiare quest’ultima considerazione;
CONSIDERATO che per ragioni simili risulta corretta anche la reiezione del rilievo di parte per cui la provvisoria sentenza penale di condanna (avverso la quale pende appello) accordava il beneficio della sospensione della pena, beneficio che in tesi dovrebbe estendersi a tutte le conseguenze derivanti dalla pronuncia emanata, atteso che ai limitati e specifici fini della corrente controversia è necessaria e sufficiente la presa d’atto che gli interessati sono stati attinti dalla misura della sospensione, tuttora in corso, a seguito di provvedimento prefettizio assunto ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 235/2012;
RILEVATO, in conclusione, che per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto e la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate esime la Sezione dal dettare disposizioni sul carico delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Carlo Saltelli – Consigliere
Doris Durante – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero – Consigliere
Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2014.
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