Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 aprile 2017, n. 1610

L’errore revocatorio è, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purchè risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 6 aprile 2017, n. 1610

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2016, proposto da:

Gi. Ca., in proprio e quale legale rappresentante dell’A. Ro., rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Le Ro., in Roma, via (…);

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. Di. Pe., con domicilio eletto presso lo studio del dr. Al. Pl., in Roma, via (…);

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V, n. 414/2016, resa tra le parti, concernente revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di scuola per conducenti di veicoli a motore.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Pa. Ma. e Em. Bu., su delega dell’avv. Lu. Di. Pe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso il sig. Gi. Ca. impugna per revocazione la sentenza della Sezione V di questo Consiglio di Stato, 3/2/2016, n. 414.

Deduce il ricorrente che la sentenza sarebbe viziata da errore revocatorio sotto i seguenti profili.

a) Il giudice d’appello avrebbe ritenuto non dimostrata la disponibilità, da parte dell’A. Ro., di un adeguato parco veicolare sul presupposto che l’adesione di quest’ultima al Co. Au. Ro. non fosse idonea a colmare la mancanza in proprio del parco veicolare richiesto dalla normativa di settore.

Sennonché, contrariamente a quanto si legge nell’impugnata sentenza non è vero che “con nota n. 6194 del 27 agosto 2013, la medesima Direzionale Generale rendeva noto alla Provincia che l’A. Ro. di tipo A non risultava ricompresa “negli elenchi dei centri di istruzione allo stato riconosciuti””, posto che tale nota non attesta che la detta Au. non è ricompresa in alcun centro di istruzione, ma soltanto che la stessa non fa parte di centri di istruzione riconosciuti dalla menzionata Provincia.

Dall’erronea lettura della suddetta nota è dipeso il convincimento che l’odierna istante fosse priva del requisito concernente il possesso del necessario parco veicolare.

b) Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciare sul motivo con cui la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte in cui aveva affermato l’impossibilità per l’A. ricorrente di beneficiare del parco veicolare di un consorzio avente sede in altra provincia.

c) Si legge nella revocanda sentenza che il provvedimento di revoca impugnato in primo grado non può che essere regolato dalle norme in vigore al tempo della sua emanazione.

Tuttavia dagli atti della Provincia si ricava come la contestata revoca si basi su disposizioni non più vigenti all’epoca della sua adozione.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Provincia di Benevento.

Quest’ultima con successive memorie ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 2/3/2017, la causa è passata in decisione.

In punto di diritto occorre premettere che l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14/5/2015 n. 2431).

L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Sez. IV, 13/12/2013, n. 6006).

Pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale – senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, Sez. III, 24/5/2012, n. 3053) – esso, invece, non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2015 n. 5657; Sez. IV, 5/1/2017, n. 13; 26/8/2015 n. 3993; Sez. III, 8/10/2012, n. 5212; Sez. IV, 28/10/2013, n. 5187; Sez. V, 11/6/2013, n. 3210; Sez. VI, 2/2/2012, n. 587; Cass. Civ., Sez. I, 23/1/2012, n. 836; Sez. II, 31/3/2011, n. 7488).

L’errore revocatorio è, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099).

Alle luce dei consolidati principi di diritto poc’anzi illustrati, deve escludersi che nel caso di specie sussistano gli elementi tipici dell’errore di fatto che giustificano e legittimano la proposizione del ricorso per revocazione.

Ed invero, l’impugnata sentenza è motivata come segue.

“L’attuale appellante, titolare dell’A. Ro. sita in (omissis) (BN), era stato autorizzato dalla Provincia di Benevento, con determina dirigenziale n. 361-10 del 4 novembre 2004 del Settore Mobilità-Energia, alla preparazione dei candidati per il conseguimento di patenti di guida per veicoli a motore per le categorie patenti di categoria A-B-C-D-F, nonché per quelle E e C.A.P. (Certificato abilitazione professionale).

Con la comunicazione n. 161 del 9 gennaio 2013, la Provincia di Benevento, all’esito di una verifica ispettiva disposta presso l’autoscuola del ricorrente, richiedeva un parere al Ministero delle Infrastrutture, allo scopo di conoscere se vi era il permanere dei requisiti per continuare l’esercizio dell’attività stessa “senza possedere i veicoli per il conseguimento delle patenti superiori”.

L’attuale appellante faceva pervenire al competente Settore della Provincia di Benevento una formale dichiarazione con la quale attestava che l’autoscuola di cui era titolare faceva parte del Co. Au. Ro., con sede in Napoli alla via (omissis).

In data 28 gennaio 2013, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha risposto al quesito, formulato dalla Provincia, rilevando che “ad un’autoscuola abilitata allo svolgimento dei corsi per il conseguimento di tutte le categorie delle patenti di guida, che non ha la disponibilità di tutti i veicoli previsti dal D.M. 317-95, deve applicarsi la sanzione di cui all’art comma 9, lett. b), del codice della strada, che prevede l’inibizione dell’attività della scuola stessa”.

Inoltre con nota n. 6194 del 27 agosto 2013, la medesima Direzionale Generale rendeva noto alla Provincia che l’a. Ro. di tipo “A” non risultava ricompresa “negli elenchi dei centri di istruzione allo stato riconosciuti”.

La Provincia di Benevento, con comunicazione n. 5875 del 12 settembre 2013, richiedeva al ricorrente di dimostrare, per il regolare esercizio dell’attività di cui alla determina n. 361-10, la disponibilità di idoneo parco veicolare, previsto dall’art. 6 del D.M. 17 maggio 1995, n. 17, o, in alternativa, l’adesione ad un centro di istruzione automobilistico ubicato nella Provincia di Benevento, oppure ad un centro istruzione ubicato in provincia diversa, avente sede in un comune limitrofo al comune di (omissis) (BN) sede dell’autoscuola; con nota n. 9882/SEPEC del 30 ottobre 2013, la Provincia reiterava la richiesta di informazioni.

La Provincia resistente, con l’atto del Servizio Motorizzazione n. 586/02 del 26 giugno 2014, revocava l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di Au. in assenza della dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, provvedimento che veniva contestato in questo giudizio.

2. Passando all’esame del nodo centrale della questione sollevata dall’appellante e legata all’applicazione, che è stata fatta in sede di procedimento amministrativo, del D.M. 30-2014 (che ha modificato ed integrato le previsioni del D.M. 317-1995, entrato in vigore dal 1° aprile 2014, in corso di procedimento), deve in primo luogo rilevarsi che questo Consiglio di Stato ha già espresso il consolidato ed univoco orientamento, basato sul principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1° settembre 2015, n. 4059, e 5 febbraio 2013, n. 686, nonché, tra le più recenti, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3149, sez. IV, 3 marzo 2014, n. 993, e sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5822).

Tale principio – espresso soprattutto con riferimento alla questione dell’irrilevanza di provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi – è applicabile anche ad un’ipotesi come quella di specie ove il quadro normativo muti prima della conclusione del procedimento, poiché la legittimità del provvedimento finale va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo esso è emanato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2015, n. 2356), salvi i casi in cui si debba dare rilievo ad un bando, che costituendo la lex specialis, andvidua le regole applicabili nel corso del procedimento (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 1° aprile 2015, n. 490).

Nel caso di specie, è evidente che il provvedimento di revoca – basato sulla assenza dei requisiti sostanziali del titolare al mantenimento della sua precedente autorizzazione, non può che essere regolato dalla legge vigente alla data in cui esso è emanato.

3. Atteso, dunque, che legittimamente l’Amministrazione ha applicato, sotto il profilo intertemporale, e a prescindere dall’applicazione della disciplina transitoria ritenuta decisiva dal TAR, la normativa identificata dall’appellante come “sopravvenuta” (D.M. 30-2014), è consequenzialmente evidente che alla luce della normativa sopra indicata l’appellante non possiede i requisiti tecnico-didattici imposti dalla normativa regolamentare.

In effetti, sotto questo profilo, non si può che concordare con il TAR, nel ritenere che la partecipazione al Co. Au. Ro., con sede in Napoli alla via (omissis), non è comunque idonea a sopperire alla mancanza del requisito indispensabile della disponibilità di un idoneo parco veicolare per l’esercizio integrale dell’attività di formazione dei conducenti ai fini del conseguimento delle patenti di qualsiasi categoria (con la conseguente legittimità dell’atto di revoca dell’autorizzazione nell’esercizio dei poteri indicati dall’art. 123, comma 3, del codice della strada).

Infatti, nell’attuale quadro normativo, imposto dalle modifiche introdotte con l’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE, le autoscuole devono necessariamente essere in regola con il parco veicolare, atteso che la normativa UE impone inderogabilmente la presenza in autoscuola, per ogni tipo di patente europea (non solo A e B ma AM, A1, B1, ecc.), del suo veicolo specifico, per le esercitazioni e per gli esami.

Tale presenza si può manifestare in vari modi, con la proprietà, ma anche con la disponibilità, ovvero con la concessione da parte di un terzo a fronte o meno di un corrispettivo.

Nel caso di specie, non vi è in giudizio alcuna dimostrazione di tale presenza nel senso sopra precisato di ‘disponibilità’, con la conseguenza che legittimamente è stato adottato il provvedimento di revoca qui in esame “.

Risulta evidente, quindi, come il giudice d’appello:

a) si sia esplicitamente pronunciato sul requisito concernente il possesso del necessario parco veicolare e circa la normativa applicabile al caso di specie;

b) abbia esaminato il motivo con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per aver affermato che l’A. ricorrente non potesse beneficiare del parco veicolare di un consorzio avente sede in altra provincia.

Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli – Presidente FF

Claudio Contessa – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore

Daniele Ravenna – Consigliere

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