Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 luglio 2017, n. 3262

 

L’obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 4 luglio 2017, n. 3262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2017, proposto da:

La. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Lo., An. Cl., An. Pa., Is. Lo., Vi. Au. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Cl. in Roma, via (…);

Rti – B+. So. e altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati An. Cl., Al. Lo., Is. Lo., An. Pa., Vi. Au. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Cl. in Roma, via (…);

contro

Co. It. di Ri. S.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Eu. Da. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ar. Ca. in Roma, piazza (…);

nei confronti di

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Se. Ri. s.p.a. e altri non costituiti in giudizio;

Du. Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi. Ma., Da. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Fi. Ma. in Roma, corso (…);

El. Ri. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ri. An., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);

sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2017, proposto da:

Società Co. It. di Ri. S.C. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti, Rti – Ca. So. Co. a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eu. Da. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ar. Ca. in Roma, piazza (…);

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

La. s.r.l. (già La. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Lo., An. Cl., An. Pa., Is. Lo., Vi. Au. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…);

nei confronti di

El. Ri. s.p.a. quale Capogruppo Mandataria Costituito Rti e altri non costituiti in giudizio;

Du. Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi. Ma., Da. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Fi. Ma. in Roma, corso (…);

El. Ri. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ri. An., con domicilio eletto presso lo studio Ri. An. in Roma, piazza (…);

-quanto al ricorso n. 949 del 2017:

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 02093/2017, resa tra le parti, concernente annullamento:

– del provvedimento di ammissione delle ditte controinteressate alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei servizi connessi accessori presso gli enti/distaccamenti e reparti del Ministero della difesa per l’anno 2017 – (lotto 1);

– dei verbali di gara, dei chiarimenti resi sulla normativa di gara, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni.

-quanto al ricorso n. 2073 del 2017:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I Bis n. 02093/2017, resa tra le parti, concernente – del provvedimento adottato in data 27.10.2016 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 1) avente ad oggetto le ammissioni al Lotto 1 delle ditte offerenti alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017;

– del verbale di gara n. 594 del 05.10.2016 di apertura delle offerte pervenute (doc. 2);

– del verbale di gara n. 3/16/1^ div del 27.10.2016 di valutazione della documentazione amministrativa (doc. 3);

– dei verbali di gara, ad oggi tutti ignoti, relativi alle sedute riservate nel corso delle quali il Seggio di gara ha provveduto al vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

– dell’ordine del giorno n. 41 del 27.07.2016 del Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali avente ad oggetto la nomina del Seggio di gara (doc. 4);

– della Determinazione a contrarre n. 1/1^ DIV/02 datata 19.07.2016 del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa (doc. 5);

– della Determinazione n. 1/1^ DIV/03 datata 08.09.2016 del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa (doc. 6) avente ad oggetto la rettifica della determinazione a contrarre n. 1/1^ DIV/02 datata 19.07.2016;

– di tutti i comunicati pubblicati dal Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 7);

– dell’avviso di rettifica della normativa di gara del Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali pubblicato in data 14.09.2016 sulla GUUE (doc. 8);

– dei documenti riepilogativi delle rettifiche apportate al disciplinare di gara dal Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 9);

– per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, dell’avviso di gara (doc. 10), del bando di gara (doc. 11), del disciplinare di gara (doc. 12) e dei relativi [Allegato 1 – Capitolato Tecnico e relativi allegati A, B, I, II, III, IV, V e VI (doc. 13), Allegato 2 -Schema di contratto (doc. 14), Allegato 3 – Elenco EDR per Lotto (doc. 15), Allegato 4 – DUVRI ANNESSO 1 (doc. 16), Allegato 5 – Patto di integrità (doc. 17), Allegato 6 – Documento di partecipazione (doc. 18), Allegato 7 – DGUE (doc. 19), ANNESSO 1 (doc. 20), Allegato 8 – Tabelle riduzione garanzia (doc. 21), Allegato 9 – Modello di dichiarazione di avvalimento (doc. 22), Allegato 10 – Facsimile Dichiarazione familiari conviventi (doc. 23)];

– per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante sulla normativa di gara nelle more della scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara (doc. 24);

– di tutti gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione che hanno limitato il diritto di difesa del RTI CI. Fo.;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto;

– di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché ignoti, nonché l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia del contratto, stipulato tra le parti anche nelle more del giudizio, con riserva, nel caso di impossibilità nel subentro nel servizio, di chiedere tutela risarcitoria per i danni subiti.

PER LA DECLARATORIA

Voglia l’Eccellentissimo TAR per il Lazio, sede di Roma, previa fissazione della Camera di Consiglio prevista dal comma 6 bis dell’art. 120 del c.p.a., accogliere il ricorso e conseguentemente annullare il provvedimento adottato in data 27.10.2016 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 1) avente ad oggetto le ammissioni al Lotto 1 delle ditte offerenti alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017, poiché illegittimo limitatamente alla parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura delle Società costituende e/o costituite gli RTI La. e altri.

OLTRE CHE PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni arrecati al RTI CI. Fo. dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati, con riserva di avvalersi solo in subordine ex art. 122 del c.p.a. del risarcimento del danno per equivalente.

PER LA RIFORMA E/O L’ANNULLAMENTO IN PARTE QUA

della sentenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. I bis, n. 2093/2017, depositata in data 07.02.2017 e resa nel giudizio ex art. 120, comma 2 bis del c.p.a. iscritto al numero di Rg. 13904/2016;

E CONSEGUENTEMENTE PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI GIA’ IMPUGNATI AVANTI IL T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ. II BIS, CON IL RICORSO RGN. 13904/16:

– del provvedimento adottato in data 27.10.2016 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 1) avente ad oggetto le ammissioni al Lotto 1 delle ditte offerenti alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017;

– del verbale di gara n. 594 del 05.10.2016 di apertura delle offerte pervenute (doc. 2);

– del verbale di gara n. 3/16/1^ div del 27.10.2016 di valutazione della documentazione amministrativa (doc. 3);

– dei verbali di gara, ad oggi tutti ignoti, relativi alle sedute riservate nel corso delle quali il Seggio di gara ha provveduto al vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

– dell’ordine del giorno n. 41 del 27.07.2016 del Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali avente ad oggetto la nomina del Seggio di gara (doc. 4);

– della Determinazione a contrarre n. 1/1^ DIV/02 datata 19.07.2016 del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa (doc. 5);

– della Determinazione n. 1/1^ DIV/03 datata 08.09.2016 del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa (doc. 6) avente ad oggetto la rettifica della determinazione a contrarre n. 1/1^ DIV/02 datata 19.07.2016;

– di tutti i comunicati pubblicati dal Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 7);

– dell’avviso di rettifica della normativa di gara del Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali pubblicato in data 14.09.2016 sulla GUUE (doc. 8);

– dei documenti riepilogativi delle rettifiche apportate al disciplinare di gara dal Ministero delle difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 9);

– per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, dell’avviso di gara (doc. 10), del bando di gara (doc. 11), del disciplinare di gara (doc. 12) e dei relativi [Allegato 1 – Capitolato Tecnico e relativi allegati A, B, I, II, III, IV, V e VI (doc. 13), Allegato 2 -Schema di contratto (doc. 14), Allegato 3 – Elenco EDR per Lotto (doc. 15), Allegato 4 – DUVRI ANNESSO 1 (doc. 16), Allegato 5 – Patto di integrità (doc. 17), Allegato 6 – Documento di partecipazione (doc. 18), Allegato 7 – DGUE (doc. 19), ANNESSO 1 (doc. 20), Allegato 8 – Tabelle riduzione garanzia (doc. 21), Allegato 9 – Modello di dichiarazione di avvalimento (doc. 22), Allegato 10 – Facsimile Dichiarazione familiari conviventi (doc. 23)];

– per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso, dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante sulla normativa di gara nelle more della scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara (doc. 24);

– di tutti gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione che hanno limitato il diritto di difesa del RTI CI. Fo.;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto;

– di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché ignoti, nonché l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia del contratto, stipulato tra le parti anche nelle more del giudizio, con riserva, nel caso di impossibilità nel subentro nel servizio, di chiedere tutela risarcitoria per i danni subiti.

PER LA DECLARATORIA

Voglia l’Eccellentissimo Consiglio di Stato, accogliere il presente ricorso in appello ex art. 120, comma 6 bis del c.p.a., riformando in parte qua la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, Sez. I bis, n. 2093/2017, depositata in data 07.02.2017 e conseguentemente statuire l’annullamento del provvedimento adottato in data 27.10.2016 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (doc. 1) avente ad oggetto le ammissioni al Lotto 1 delle ditte offerenti alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017, limitatamente ai motivi I, VI e VII di cui all’originario ricorso introduttivo, ossia nella parte in cui è in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura anche delle Società costituende e/o costituite RTI El. Ri. e altri.

OLTRE CHE PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione appellata al risarcimento dei danni arrecati al R.T.I. CI. Fo. dagli atti amministrativi impugnati, con riserva di avvalersi solo in subordine ex art. 122 del C.p.a. del risarcimento del danno per equivalente.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Cl., Al. Lo. per sé e in dichiarata delega di Pa., Is. Lo., Pa., Ma., Da. Ca., dello Stato Gr. e De Lu. Da. Ca., Cl., Al. Lo. per sé e in dichiarata delega di Pa., Is. Lo., Pa., Ma., e dello Stato Gr. e De Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto preliminarmente che deve essere disposta, ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti sub nn. 949/2017 e 2073/2017 del R.G., in quanto concernenti appelli proposti avverso la medesima sentenza, ed in particolare avverso la sentenza 7 febbraio 2017, n. 2093 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis;

Considerato in particolare che detta sentenza ha accolto in parte il ricorso esperito, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., dal R.T.I. avente come mandataria la Co. It. di Ri. (C.I.) s.c. avverso l’ammissione, contestata sotto molteplici profili, alla procedura aperta (condotta con il sistema telematico di negoziazione di Consip s.p.a.), indetta nel luglio 2016 dal Ministero della Difesa, per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso Enti, Distaccamenti e Reparti (EDC) per la durata dell’anno 2017, relativamente al lotto n. 1, delle altre imprese partecipanti;

Rilevato in particolare che per il lotto in questione hanno partecipato alla gara e sono state ammesse, come da pubblicazione sul profilo istituzionale della stazione appaltante, tutte le concorrenti, che, all’esito, sono risultate così graduate: 1) R.T.I. La.; 2) R.T.I. El. Ri.; 3) R.T.I. Du. Se.; 4) R.T.I. CI. Fo.; 5) R.T.I. Se. Ri.;

Rilevato che è dunque intervenuta, già prima della proposizione del gravame avverso le ammissioni delle imprese concorrenti, l’aggiudicazione in favore del R.T.I. La.;

Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso nella parte in cui impugna le ammissioni dei raggruppamenti El. e altri, mentre lo ha accolto con riguardo all’ammissione del raggruppamento La., nell’assunto che solamente alcuni componenti del R.T.I. concorrerebbero alla gestione completa del servizio, a seconda dei vari EDR, mentre le altre mandanti si occuperebbero del servizio di “customer satisfaction”, con una quota di esecuzione ciascuna dello 0,1 per cento, non rientrante nell’oggetto della gara, disponendone l’esclusione dalla gara;

Considerato che con il ricorso in appello iscritto sub n. 949/2017 del R.G. il R.T.I. La. ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto la propria esclusione, allegando in via preliminare che la pronuncia di prime cure non ha tenuto conto dell’intervenuta aggiudicazione del lotto in proprio favore, provvedimento che è anche stato fatto oggetto di separato gravame, deciso in primo grado; e che con il detto ricorso in appello la stessa La. ha pure eccepito il mancato superamento, da parte della ricorrente in primo grado, della “prova di resistenza”;

Considerato, in particolare, che con il primo motivo di appello La. s.p.a. deduce l’erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, nella considerazione che, dopo l’espletamento della gara, il raggruppamento CI. risulta comunque collocato in quarta posizione, non avendo il ricorso in primo grado scalfito la posizione delle altre imprese collocate in posizione potiore rispetto alla sua;

Ritenuto, al riguardo, che anche a ritenere ininfluente, sotto il profilo della permanenza del particolare interesse al ricorso ex art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., la circostanza dell’intervenuta aggiudicazione, essendo tale relativo rito specialissimo finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone la situazione al fine della rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara (così Cons. Stato, V, ord. 14 marzo 2017, n. 1059), purtuttavia detto particolare interesse al ricorso non può, anche durante il processo, essere valutato in modo avulso dalla realtà storica costituita dalla graduatoria formulata, e dunque nell’indifferenza della posizione ivi conseguita dalle singole imprese partecipanti alla gara;

Ritenuto infatti che la distinzione e la separatezza del giudizio ex art. 120, commi 2-bis e 6-bis, rispetto a quello ordinario (seppure costituente anch’esso rito speciale) del medesimo art. 120 non contempla per il giudice del primo un divieto di prendere in considerazione i fatti storici medio tempore venuti in essere e risultanti dai suoi atti processuali, come, appunto, l’avvenuta aggiudicazione della gara e gli effetti di eventuali impugnazioni di quest’ultima;

Considerato, del resto, che la legge non prevede uno stand-still processuale collegato alla presentazione del ricorso di cui ai commi 2-bis e 6-bis;

Considerato, perciò, che detti atti, pur non formanti oggetto del medesimo rito specialissimo, si riflettono parzialmente sulla persistenza dell’interesse a ricorrere in quest’ultimo;

Rilevato, pertanto, che nella fattispecie in esame l’avvenuta aggiudicazione in favore di La. e la relativa graduatoria viene ad incidere sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, condizione della presente azione, facendone venire meno il rilievo, in particolare per quanto riguarda la posizione del R.T.I. CI.;

Ritenuto che quindi il primo motivo del presente appello principale di La. deve ritenersi fondato, ed il suo accoglimento comporta di per sè la riforma della sentenza di primo grado nel senso della, allo stato, improcedibilità del ricorso avverso l’ammissione alla gara di La., corollario della reiezione dell’impugnativa avverso l’ammissione delle altre imprese partecipanti alla gara e meglio graduate rispetto al raggruppamento CI.;

Ritenuto, tuttavia, per completezza di analisi, di procedere anche allo scrutinio del secondo motivo dell’appello principale, con cui si censura la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere la sentenza impugnata ritenuto che le attività riconducibili al servizio di “customer satisfaction”, non possono farsi rientrare nell’oggetto di gara tra le prestazioni appaltabili, con la conseguenza che l’avere indicato lo svolgimento di detto servizio in capo a diverse imprese costituenti il raggruppamento La. in qualità di mandanti viola l’art. 48, comma 4, dello stesso corpus legislativo, nonché l’art. 3.2 del disciplinare;

Ritenuto che, ad avviso del Collegio, anche tale motivo è fondato, in quanto, il punto 3.2 del disciplinare di gara si limita a stabilire che l’operatore economico che partecipa in R.T.I. dovrà indicare la parte dei servizi che eseguirà ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, senza porre limiti ad una partecipazione percentualmente minore od anche minima all’esecuzione del servizio;

Ritenuto in proposito che Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26 ha chiarito, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, che l’obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali;

Ritenuto, ancora, che l’attività di customer satisfaction svolta da alcune imprese mandanti del R.T.I. La. con una quota di esecuzione ciascuna dello 0,1 per cento, non può ritenersi esorbitante dall’oggetto della gara, come bene si desume dal punto 2.2 del disciplinare, alla stregua del quale “i servizi dovranno essere svolti in regime di controllo della qualità nel rispetto delle norme contenute nelle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005, che devono essere in possesso della Ditta come prescritto nel Bando di gara al punto III.1.3, lettera a)”;

Ritenuto che infatti l’attività di customer satisfaction si traduce in un sistema di monitoraggio e misurazione della soddisfazione dei clienti, espressamente previsto dal par. 8.2.1 delle norme UNI EN ISO 9001, e quindi necessario anche all’appalto oggetto di controversia;

Ritenuto, a conferma di quanto precede, che il capitolato prevede anche sanzioni in caso di mancata o non corretta esecuzione del piano della qualità, nel cui ambito assume un ruolo significativo la customer satisfaction;

Ritenuto che deve dunque essere accolto, anche con riguardo al secondo motivo, l’appello principale del R.T.I. La., con conseguente riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha disposto l’esclusione dalla gara dello stesso raggruppamento appellante;

Ritenuto che, analogamente, merita accoglimento il convergente appello incidentale del Ministero della Difesa, fondato su due analoghi (rispetto all’appello principale) ordini di censure;

Ritenuto che devono, al contrario, essere disattesi i motivi reiterati in appello dal R.T.I. CI., in quanto assorbiti in primo grado;

Ritenuto, in particolare, che non è ravvisabile una falsa dichiarazione nel DGUE del procuratore speciale della società Se., mandante del raggruppamento La., rispetto alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 (illecito professionale), in relazione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna 30 maggio 2016, n. 469 (che ha ritenuta legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto di mensa scolastica da parte del Comune di Quartucciu, in quanto la società era priva del centro di cottura dichiarato), atteso che il punto di cottura era munito di regolare autorizzazione ad effettuare attività di ristorazione, prodotta con la documentazione di gara, ma è risultato mancante di documentazione assimilabile alla sopravvenuta DUAAP- mod. B5 (dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive), tanto che la revoca dell’aggiudicazione non è neppure stata annotata nel casellario informatico dell’ANAC, cui le stazioni sono tenute a fare riferimento al fine di verificare la sussistenza di possibili cause di esclusione a norma dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016;

Ritenuto che deve essere parimenti respinto il motivo di CI. secondo cui La. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere la mandante Sl. s.r.l. reso dichiarazione nel DGUE falsa in ordine all’esclusione dalla gara, indetta dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l’Abruzzo ed il Molise, per falsità della referenza bancaria presentata, come accertato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, 2 febbraio 2014, n. 404;

Ritenuto infatti che Sl. aveva comunque il possesso di altre valide referenze bancarie, e dunque il possesso del requisito in contestazione, e peraltro si tratta di fatti commessi nell’ormai lontano 2012;

Rilevato, in ogni caso, che anche questa esclusione dalla gara non risulta annotata nel casellario informatico dell’ANAC, dal che discende che non è ravvisabile un obbligo di esclusione dalla gara a tale titolo;

Ritenuto ancora che infondato appare anche l’ulteriore motivo con cui CI. deduce che alcune imprese mandanti del R.T.I. La. (ed in particolare Nu. Cu. Si. so. co. e altri) hanno presentato certificazioni di qualità in corso di validità, ma con scadenza precedente al 31 dicembre 2017 (data di scadenza del contratto) ed anche per tale ragione dovevano essere escluse dalla gara;

Ritenuto infatti che il punto III.1.3 del bando di gara, tra le “condizioni di partecipazione”, quale requisito di capacità professionale e tecnica, prevede, tra l’altro, il “possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 22000 in corso di validità (da dichiarare nel DGUE)”, incontestabilmente risultante in capo a tutti i componenti del raggruppamento La., così che la scadenza in corso di esecuzione contrattuale rappresentata da CI. pone solamente un fisiologico problema di rinnovo della certificazione di qualità;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello principale del R.T.I. La. e l’appello incidentale del Ministero della Difesa devono essere accolti, con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso dalla gara il R.T.I. La., mentre devono essere respinti i motivi di ricorso riproposti dal R.T.I. CI.;

Ritenuto di procedere ora alla disamina del ricorso in appello iscritto sub n. 2073/2017 del R.G. con il quale il R.T.I. CI. ha gravato la sentenza n. 2093 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, relativamente ai capi con cui è stato respinto il ricorso, dallo stesso proposto, avverso l’ammissione alla gara del R.T.I. El. Ri., del R.T.I. Du. Se., nonché del R.T.I. Se. Ri.;

Ritenuto, in particolare, che con il presente appello si deduce che i suddetti operatori economici hanno omesso di indicare e descrivere nelle rispettive domande di partecipazione sia i servizi che gli EDR presso i quali sarebbe stata svolta la prestazione oggetto di affidamento da parte di ciascuna impresa, non ritenendosi sufficiente la mera indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto dei servizi stessi, in ragione della loro natura complessa (ristorazione, catering completo e catering veicolato), e che i raggruppamenti El. e Du. Se. hanno fatto ricorso a contratti di avvalimento illegittimi e comunque inidonei per avere la disponibilità del centro di cottura (costituente requisito di capacità tecnica), reiterandosi anche i motivi assorbiti in primo grado avverso l’ammissione del R.T.I. La.;

Osservato, quanto a questi ultimi motivi esperiti nei confronti del R.T.I. La., che gli stessi sono già stati esaminati nell’ambito del ricorso iscritto sub n. 949/2017 del R.G. e respinti;

Ritenuto, con riguardo ai motivi volti a censurare la sentenza di primo grado che ha disatteso l’impugnativa avverso l’ammissione alla gara dei raggruppamenti El. e altri, che gli stessi debbono ritenersi improcedibili per le ragioni già in precedenza esposte, e cioè, in sintesi, in quanto l’accoglimento dell’appello di La. comporta che detto raggruppamento rimanga primo graduato (e dunque aggiudicatario), sì che l’ipotetico accoglimento dell’impugnativa delle ammissioni degli altri operatori economici non sarebbe di alcuna utilità per l’appellante CI.;

Ritenuto che dunque l’appello del R.T.I. CI. deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in appello del R.T.I. La., iscritto sub n. 949/2017 del R.G., come pure l’appello incidentale del Ministero della Difesa devono essere accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto lo stesso raggruppamento La. illegittimamente ammesso alla gara, mentre il ricorso in appello del R.T.I. CI., iscritto sub n. 2073/2017 del R.G., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che la complessità della vicenda amministrativa e processuale costituisce eccezionale motivo di compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide: a) riunisce i ricorsi iscritti sub nn. 949/2017 e 2073/2017 del R.G.; b) accoglie il ricorso in appello n. 949/2017, come pure l’appello incidentale del Ministero della Difesa, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara legittima l’ammissione alla gara del R.T.I. La.; c) dichiara improcedibile il ricorso in appello n. 2073/2017 del R.G.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere, Estensore

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