La formula di stile, con la quale viene estesa l’impugnazione ad ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, considerato che solo una inequivoca determinazione del petitum processuale consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio garantito dall’art. 24, comma 2, cost.
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 31 marzo 2017, n. 1500
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6081 del 2016, proposto da:
Na. s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Pa., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. An. Ca. e An. Fa., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…);
Bl. & Gr. Sp. Cl. s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Or., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
Società Ed. St. Ap. (SE.) 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Ri. Ba., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II BIS n. 02864/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento in sub concessione del nuovo polo natatorio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e delle società Bl. & Gr. Sp. Cl. e Se. So. Ed. St. Ap.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Gi. Pa., Fr. An. Ca., An. Fa., Ri. Ba. e Ma. Or.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di (omissis) ha affidato in concessione alla Società Ed. St. Ap. (SE.) 2 s.r.l. la gestione del polo natatorio comunale ubicato in località (omissis).
La convenzione prevedeva la possibilità che il concessionario affidasse a terzi la gestione dell’impianto previo parere favorevole (vincolante) dell’amministrazione comunale.
La SE. 2 ha, quindi, proposto al Comune il nominativo di alcuni soggetti cui affidare la sub concessione e l’ente, con delibera della Giunta municipale 16/7/2015, n. 77, si è espresso in favore della Bl. & Gr. s.s.d. a r.l., “demandando al settore patrimonio la predisposizione degli atti di gestione”.
Con nota 20/7/2015, n. 9051, il Responsabile del detto settore ha, poi, formalizzato il gradimento per la Bl. & Gr..
2. Avverso la deliberazione 77/2015 la Na. s.s.d. a r.l. ha proposto ricorso al TAR Lazio – Roma, il quale con sentenza 4/3/2016, n. 2864, lo ha dichiarato improcedibile per l’omessa impugnazione della nota n. 9051/2015.
3. Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta la Na. l’ha appellata, chiedendone l’annullamento.
Per resistere all’appello si sono costituiti in giudizio il Comune di (omissis), la SE. 2 e la Bl. & Gr..
Con successive memorie le parti appellate hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
4. Alla pubblica udienza del 2/3/2017 la causa è passata in decisione.
5. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito prospettate dalle parti appellate essendo il ricorso, comunque, infondato nel merito.
6. Con i due motivi di gravame, che si prestano ad una trattazione congiunta, si deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato:
a) nel non ricondurre la lesione subita dalla parte appellante alla delibera n. 77/2015, la cui illegittimità avrebbe, in ogni caso, effetti caducanti nei confronti della successiva determinazione n. 9051/2015;
b) nel non ritenere che la scelta di preferire per la sub concessione un soggetto diverso dall’appellante sia stata frutto di una valutazione eminentemente politico-amministrativa basandosi in massima parte su ragioni di opportunità e convenienza;
c) nel non ritenere che, comunque, anche la detta determinazione 9051/2015 fosse oggetto di impugnazione.
7. Le doglianze così sinteticamente riassunte non meritano accoglimento.
Si legge nella delibera n. 77/2015: “Esaminate le proposte della concessionaria e valutata la documentazione questa Amministrazione reputa la più capace e affidabile la società “Bl. & Gr. s.s.d. a r.l.” con sede in Roma via (omissis);
Ritenuto opportuno esprimere con il presente atto di indirizzo parere gradimento, come richiesto, sulla proposta pervenuta in ordine alla sub concessione della gestione del polo natatorio di Comune di (omissis), demandando al settore patrimonio la predisposizione degli atti di gestione”.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha affermato: “che – mentre la delibera di GC n. 77/2015 è atto di indirizzo/espressione di gradimento – il vero atto autoritativo è stato quello adottato dal Dirigente, unico soggetto competente in merito alla gestione amministrativa, in data 20.7.2015” e che quest’ultimo “risulta corredato da una ampia ed esaustiva motivazione e non può ritenersi atto meramente confermativo del precedente, né atto integrativo, in giudizio, della motivazione della delibera GC n. 77/2015 come sostenuto dal ricorrente in quanto intervenuto “prima” della proposizione dell’impugnativa”.
La conclusione è in linea, peraltro, con i principi ricavabili dal D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 (art. 4) in base ai quali le funzioni di indirizzo e controllo, spettano agli organi di governo, mentre quelle di gestione amministrativa competono agli organi burocratici.
Né può ritenersi che con l’impugnata delibera la Giunta abbia esercitato una funzione di indirizzo politico-amministrativo, avendo, piuttosto, fatto uso, seppur solo per orientare l’organo competente, di un potere tipicamente gestionale, come quello concernente la scelta del soggetto reputato più idoneo ad assumere la veste di sub concessionario.
E’ da escludere, pertanto, che nella specie l’atto lesivo potesse essere individuato nella delibera n. 77/2015 e che un’eventuale invalidità di quest’ultima potesse riflettersi, con effetti caducanti, sulla determinazione n. 9051/2015.
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non può, inoltre, ritenersi che il ricorso fosse diretto anche contro la suddetta determinazione per il solo fatto che il gravame si rivolgesse pure nei confronti “di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale”.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la formula di stile, con la quale viene estesa l’impugnazione ad ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, considerato che solo una inequivoca determinazione del petitum processuale consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio garantito dall’art. 24, comma 2, cost. (Cons. Stato, Sez. III, 7/7/2015, n. 3392; Sez. IV, 12/5/2014 n. 2417; Sez. V, 27/3/2013, n. 1826).
8. L’appello, va in definitiva respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento), per ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
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