Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 30 novembre 2015, n. 5416
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2015, proposto da:
An.Io., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ro., con domicilio eletto presso An.Sp. in Roma, (…);
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. An.La., con domicilio eletto presso An.La. in Roma, (…);
In.Su. Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. Pa.Ia., con domicilio eletto presso Pa.Ia. in Roma, (…)
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – Sezione. IV n. 02644/2014, resa tra le parti, concernente – accertamento della illegittima occupazione ed acquisizione di terreno- risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise e dell’ In.Su. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Ma.Ro. e An.La.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in ottemperanza all’esame del Collegio la odierna parte ricorrente in ottemperanza agisce per l’attuazione del giudicato contenuto nella decisione cognitoria della Sezione n. 02644/2014.
La complessa vicenda processuale può essere così riassunta.
Con la sentenza di primo grado (T.A.R. Campania – Napoli – Sezione V n. 01994/2013 sul ricorso n. 3921/2012 R.G.) il TAR respinse il ricorso avanzato dalla odierna ricorrente in ottemperanza ( proprietaria di un suolo in Marcianise, Località Correia, classificato in parte quale zona omogenea G1 ed in parte quale zona omogenea F4 ed occupato dal 2004 per la realizzazione dell’Interporto Marcianise – Maddaloni, oggetto dell’Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 14555 del 3 ottobre 1996) volto ad ottenere la restituzione dell’area, previa declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione e dell’acquisizione per trasformazione in carenza di un provvedimento di espropriazione, nonchè il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, previa adozione del provvedimento di acquisizione, sia in relazione al valore dell’area occupata sia in relazione all’impossibilità di utilizzo dell’area reliquata oltre al danno per il periodo di spossessamento.
In detta sede, il primo giudice sostenne che la procedura espropriativa non sarebbe stata inficiata dalla mancata previsione dei termini di inizio e di ultimazione delle opere ex art. 13 della legge n. 2359/1865, dovendosi far risalire la dichiarazione di pubblica utilità all’Accordo di programma ed allo strumento urbanistico esecutivo del piano urbanistico, aventi natura pianificatoria. Ai fini dell’emanazione del decreto di espropriazione, doveva essere considerato valido il termine decennale indicato nell’accordo di programma per la completa realizzazione dell’intervento, decorrente dal decreto di occupazione d’urgenza del 2004.
La originaria ricorrente propose appello, e la Sezione, con la ottemperanda sentenza n. 02644/2014 lo accolse, previa reiezione delle eccezioni in rito proposte dalle appellate amministrazioni.
Nella ottemperanda decisione n. 02644/2014 la Sezione espresse l’avviso secondo il quale, in base alla sentenza del Tar n. 19597/2005, confermata in grado di appello dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 86/2007, era stato chiarito che la rete viaria di connessione dell’Interporto si annoverava tra quelle indicate nell’All.1 della delibera CIPE 21.12.2001, n. 121 come “allacciamenti ferroviari e stradali” dello “hub interportuale di Marcianise” e nell’All.2 come “interporto Marcianise – Maddaloni: adeguamento accessi intermodali” . Essa era pertanto, sottoposta alla disciplina della legge n. 443/2001 (peraltro puntualmente richiamata nel decreto di occupazione e nel verbale di immissione in possesso) e del d. lgs. n. 190 del 2002. Non essendo stata seguita la procedura stabilita dalla legge obiettivo per l’approvazione del progetto (con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture), erano stati annullati gli atti successivi all’Accordo di programma, concernenti la procedura espropriativa finalizzati alla realizzazione della rete viaria , in particolare la Conferenza di servizi del 4.5.2004 e la deliberazione in ratifica del Consiglio Comunale n. 56 del 5.8.2004, con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ed erano stati disposti il vincolo preordinato all’esproprio ed il piano particellare di esproprio delle aree da acquisire.
L’avvenuta caducazione dell’atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, (a prescindere dalla necessità o meno di rispetto dell’obbligo di indicazione dei termini di cui all’art. 13 l. n. 2359/1865, esclusa dal Tar in ragione della sua natura pianificatoria, ma da considerarsi a questo punto ininfluente), rendeva l’occupazione dell’area di proprietà della originaria ricorrente inefficace e sinetitulo, con la conseguenza che l’acquisizione del bene per la realizzazione dell’opera pubblica doveva considerarsi come priva di un valido titolo ablativo e la sua detenzione integrava valutata alla stregua di un illecito permanente (Cons. St., Sez. IV, 21.4.2009, n. 2420).
Accertato quindi che la domanda risarcitoria era fondata, restava da determinare se ciò dovesse avvenire in via ripristinatoria, o per equivalente ex art. 42 bis del TU Espropriazione,- domanda avanzata in via subordinata anche per il risarcimento per inutilizzabilità della proprietà reliquata.
La Sezione con la ottemperanda sentenza n. 02644/2014 -non essendo contestata da parte degli appellati l’irreversibile trasformazione dell’area ed essendo stata espressamente avanzata la relativa domanda in via subordinata- ha rimesso tale “scelta” all’Amministrazione Comunale (anche unitamente alle altre Amministrazioni, in particolare il Ministero delle Infrastrutture, che l’ente stesso avesse ritenuto competenti alle relative valutazioni).
Ciò, stabilendo quale sarebbe dovuto essere il criterio liquidatorio, laddove fosse stato ritenuto prevalente l’interesse ad acquisire il bene mediante l’adozione del formale provvedimento ex art. 42 bis TU espropriazioni.
Per l’esecuzione – attraverso restituzione, previa riduzione in pristino e pagamento del risarcimento per il danno o adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis e pagamento delle voci di danno indicate – è stato assegnato, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Con l’odierno ricorso in ottemperanza l’appellante vittoriosa ha fatto presente che nessuna delle parti intimate aveva dato esecuzione alla predetta sentenza regiudicata.
Ripercorse quindi le principali tappe del contenzioso, ha chiesto che la Sezione (adita ex art. 113 del cpa) disponesse (visto che nessun provvedimento ex art. 42 bis del TU Espropriazione era stato adottato):
a) la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino e corresponsione comunque delle somme dovute, come indicate nell’ottemperanza decisione (così la sentenza ottemperanda sul punto: “Lo stesso ammontare del 5% annuo a decorrere dall’inizio dell’occupazione – salva la restituzione da parte dell’appellante di somme già ricevute, se eccedenti – dovrà essere corrisposto anche ove l’amministrazione dovesse, invece, optare per la restituzione, previa riduzione in pristino, del bene, in tal caso gravando l’obbligo restitutorio solidalmente anche sulla società Interporto. In quest’ultimo caso, essendo provato , in base alla documentazione prodotta (contratto preliminare di compravendita del 10 maggio 2005 e risoluzione in data 7.11.2005) il nesso causale tra la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato antecedentemente e l’occupazione del suolo, l’Amministrazione è altresì condannata, in via equitativa, a corrispondere l’ulteriore somma di euro 12.288,00, pari all’esborso sostenuto per spese professionali”) ;
b)il risarcimento del danno da ritardo, corrispondente nel mancato godimento del bene;
c)nominasse, ove necessario, uno o più commissari ad acta.
d)in via subordinata emettesse il provvedimento ex art. 42 bis del TU Espropriazione e la liquidazione delle somme ulteriori dovute.
Parte intimata Interporto di Marcianise si è costituita depositando una memoria di stile e chiedendo la reiezione del mezzo
Alla odierna adunanza camerale del 20 ottobre 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto parzialmente, nei termini di cui alla motivazione che segue, con reiezione della domanda di liquidazione del danno da ritardo.
2. E’ incontroverso che la statuizione contenuta nella sentenza della Sezione n. 02644/2014 è rimasta inottemperata (lealmente, la stessa difesa del Comune di ciò ha dato atto nel corso della discussione in camera di consiglio): ed è altresì incontrovertibile che ciò costituisce una inammissibile aporia che va immediatamente rimossa.
2.1. Giova peraltro precisare che – come a più riprese precisato dalla Sezione nelle proprie sentenze (ex aliis n. 00437/2015)- il ritardo nella esecuzione delle sentenze di condanna alla restituzione/acquisizione dei fondi illecitamente occupati oltre ad essere dannosamente defatigatorio per la parte pubblica complessivamente è anche doppiamente dannoso: l’unico effetto cui approda è (oltre quello di far sì che l’Amministrazione inadempiente venga condannata al pagamento delle spese di giudizio e ad eventuali statuizioni connesse ex artt. 112-114 del cpa) quello di ritardare il momento della acquisizione del bene o della sua restituzione al privato previa remissione in pristino (nella ipotesi in cui l’Ente preposto alla adozione del provvedimento ex art. 42 bis del TU non ritenga di emettere il provvedimento acquisitivo ivi contemplato) determinando il perpetrarsi di una illegittima occupazione che farà lievitare inevitabilmente l’importo da corrispondere al privato.
3. Nella pacifica considerazione della omessa spontanea esecuzione della sentenza, quindi, l’Amministrazione intimata deve essere condannata ad eseguirla nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione -o notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente decisione.
3.1. Entro detto termine, quindi, il Comune dovrà adottare il provvedimento ex art. 42 bis del TU Espropriazione corrispondendo a parte ricorrente in ottemperanza, le somme siccome determinate nella decisione cognitoria regiudicata comprensive del valore venale del bene (oppure addivenire alla stipula di un negozio privatistico traslativo volto ad acquisire il bene) ovvero restituirlo previa remissione in pristino (corrispondendo quindi “unicamente” il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, come già determinato nella ottemperanda sentenza, e nei termini ivi contenuti).
Scaduto detto termine l’Amministrazione comunale perderà il potere di delibare sul punto, poiché si insedierà automaticamente il Commissario ad acta, che si nomina sin d’ora e che va individuato nel Prefetto della Provincia di Caserta, con facoltà di subdelega ad altro funzionario del detto Ufficio da esso designato, che nel successivo termine di giorni 60 dovrà:
a)adottare il provvedimento ex art. 42 bis del TU per conto, a cura, e con spese a carico del comune, corrispondendo a parte ricorrente in ottemperanza, le somme siccome determinate nella decisione cognitoria regiudicata comprensive del valore venale del bene;
b)addivenire alla stipula di negozio privatistico traslativo della proprietà in favore dell’Ente Pubblico suddetto;
c)nella ipotesi in cui non ritenga di emettere il provvedimento ex art. 42 bis del TU, nei successivi 40 giorni restituirà l’area a parte ricorrente in ottemperanza, previa riduzione in pristino,e corresponsione delle somme fissate in sentenza per il periodo di illegittima occupazione (così, sul punto la motivazione della ottemperanda sentenza: “il Comune è tenuto altresì a liquidare all’appellante il valore venale dell’area al momento dell’emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfetario ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale prodotto, comprensivo di quello per deprezzamento dell’area reliquata, oltre al 5% per anno del valore che l’immobile aveva a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo dalla data di immissione in possesso, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennità e subordinando l’effetto traslativo all’effettivo pagamento delle suddette somme. Lo stesso ammontare del 5% annuo a decorrere dall’inizio dell’occupazione – salva la restituzione da parte dell’appellante di somme già ricevute, se eccedenti – dovrà essere corrisposto anche ove l’amministrazione dovesse, invece, optare per la restituzione, previa riduzione in pristino, del bene, in tal caso gravando l’obbligo restitutorio solidalmente anche sulla società Interporto.”).
4. La Sezione si riserva di controllare l’esatta esecuzione della presente decisione, con i poteri dell’ottemperanza,ove nuovamente adita.
4.1.Va invece respinta la domanda di liquidazione del danno da ritardo: parte impugnante non prova quali siano i danni “ulteriori” cagionati dall’inottemperanza, e richiede quindi una indebita duplicazione della somma che gli verrà liquidata, riposante nel risarcimento della occupazione illegittima, che già “copre” il periodo di perdurante illegittima occupazione dell’area, e terminerà con la restituzione dell’area previa riduzione in pristino, ovvero fino con la emissione dell’eventuale provvedimento ex art. 42 bis del TU Espropriazione (e/o di negozio traslativo acquisitivo).
5. Quanto alle spese, la constatata inottemperanza al giudicato comporta la condanna del Comune di Marcianise e dell’Ise, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente in ottemperanza, nella misura che appare equo determinare in complessivi Euro millecinquecento (euro 1500//00) oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta lo accoglie parzialmente, nei termini di cui alla motivazione che precede, e per l’effetto condanna le intimate amministrazioni a dare esecuzione alla decisione cognitoria regiudicata n. 02644/2014, nei sensi indicati in motivazione e nei termini ivi indicato.
Respinge, nei termini indicati in motivazione, la domanda di liquidazione di un ulteriore danno da ritardo avanzata dalla Signora Io.
Condanna il Comune di Marcianise e l’In.Su. s.p.a., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente in ottemperanza, nella misura di complessivi Euro millecinquecento (euro 1500//00) oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Depositata in Segreteria il 30 novembre 2105.
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