Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 settembre 2016, n. 4009

Al Giudice Amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario

Il Giudice Amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti (inter alia) nei peculiari casi in cui il ricorso (pure in sede di giurisdizione di legittimità) vada respinto perché l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 28 settembre 2016, n. 4009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2016, proposto dal dottor Lo. Ta., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ce. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…)
contro
St. Mi. ed altri , rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. An C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Sa. Am. e Gi. Ba.
nei confronti di
Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Sa. C.F. (omissis) ed altri con domicilio eletto presso Lu. Fe .in Roma, via (…);
Va. Gi. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Sa. Sc. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
Confartigianato Imprese di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati El. Sc. C.F. (omissis)ed altri , domiciliata in Roma, (…)
sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2016, proposto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Sa. C.F. (omissis), Sa. Sc. C.F. (omissis) e Lu. Fe. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Lu. Fe. in Roma, via (…)
contro
St. Mi. ed altri , rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. An C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Gi. Ba.
nei confronti di
Lo. Ta., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ce. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Va. Gi. ed altri rappresentati e difesi dall’avvocato Sa. Sc. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…);
Confartigianato Imprese Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati El. Sc. C.F. (omissis)ed latri , con domicilio eletto presso Ca. Co. La. Gr. in Roma, (…)
per la riforma, in entrambi i ricorsi, della sentenza del T.A.R. del lazio, Sezione III-ter, n. 4567/2016
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori St. Mi. ed altri;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma – Frosinone – Latina – Rieti e Viterbo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Ro. Ce., della Confcommercio di Roma, della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma, dei signori Va. Gi. ed altri;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Sa. Am. e An. Fo.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Va. Gi. ed altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Al. Ce. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 10766/2015 e con successivi motivi aggiunti i signori St. Mi. ed altri, componenti neoeletti del Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d’ora in poi: ‘la CCIAA’), insieme alle organizzazioni datoriali che li hanno designati, Unindustria, ACER e Confcommercio Roma, impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata l’elezione del consigliere Lo. Ta. alla carica di Presidente della CCIAA di Roma.
Con la sentenza n. 4567/2016 (oggetto del presente appello) il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso – nei termini di cui in motivazione – e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della deliberazione n. 3 del Consiglio camerale della CCIAA in data 11 agosto 2015 con la quale era stata deliberata l’elezione del Consigliere Lo. Ta. alla carica di Presidente di quella CCIAA.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla CCIAA di Roma (ricorso n. 3211/2016) la quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico complesso motivo (‘Erroneità della statuizione di accoglimento dell’avverso primo motivo di censura formulato nei secondi motivi aggiunti, deducente «Nullità della deliberazione n. 3 dell’11.08.2015 del Consiglio Camerale della CCIAA di Roma ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 39 del 2013 in relazione all’art. 4 del medesimo decreto legislativo»’).
Si sono costituiti in giudizio il signor Mi. e gli altri ricorrenti di primo grado i quali hanno chiesto la reiezione dell’appello principale e hanno altresì richiesto la riforma della sentenza medesima per la parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado in ordine
– alla ritenuta violazione dell’articolo 17 dello Statuto camerale per ciò che riguarda il quorum costitutivo del Consiglio camerale ai fini dell’elezione del Presidente;
– alla ritenuta illegittimità derivata della deliberazione in data 1 settembre 2015 con cui è stata nominata la Giunta camerale.
I ricorrenti in primo grado (odierni appellanti incidentali) hanno altresì riproposto ai sensi dell’articolo 101 cod. proc. amm. i motivi di ricorso già articolati in primo grado e non esaminati dal T.A.R.
La sentenza in questione è stata altresì impugnata in appello dal dottor Ta. (ricorso n. 3216/2016) il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
2) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013 – Violazione e falsa applicazione dello Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma;
3) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013 – Travisamento dei fatti – Contraddittorietà della motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il signor Mi. e gli altri ricorrenti in primo grado (insieme con la Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, alla ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia e alla Confcommercio di Roma) i quali hanno proposto un appello incidentale di contenuto analogo a quello articolato nell’ambito del ricorso in appello n. 3211/2016.
In entrambi i giudizi si sono poi costituiti i signori Va. Gi. ed altrii quali hanno concluso nel senso della fondatezza dell’appello.
Si è poi costituita la Confartigianato Imprese Roma la quale ha concluso nel senso dell’infondatezza degli appelli.
Con decreto cautelare n. 1479 del 26 aprile 2016 è stata accolta l’istanza di sospensione interinale degli effetti della sentenza in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2016 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 33211/2016 proposto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed artigianato di Roma (d’ora in poi: ‘la CCIAA’) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto da alcuni Consiglieri e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui il dottor Lo. Ta. è stato nominato Presidente della stessa CCIAA.
Giunge altresì alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 3216/2016 proposto avverso la medesima sentenza dallo stesso dottor Ta..
2. Gli appelli in questione devono essere definiti in modo congiunto avendo ad oggetto l’impugnativa della medesima sentenza (art. 96 cod. proc. amm.).
3. Con il primo motivo di appello la CCIAA lamenta che erroneamente il T.A.R. abbia accolto il motivo di ricorso (articolato con i secondi motivi aggiunti) con il quale si era censurato che la nomina del dottor Ta. fosse avvenuta in contrasto con le previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (rubricato ‘Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190’), articolo 4 (‘Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziatì).
In particolare i primi Giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che – contrariamente a quanto previsto dal richiamato articolo 4 – la carica di Presidente della CCIAA non comporta in alcun modo l’attribuzione di ‘deleghe gestionali diretté, in tal modo rendendo inoperante la richiamata preclusione legislativa.
Il motivo in questione deve essere esaminato in modo congiunto con il primo motivo dell’appello n. 3216/2016, con il quale il dottor Ta. ha a propria volta lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
3.1. Il motivo è fondato.
3.1.1. Va in primo luogo osservato che la preclusione di cui al richiamato articolo 4, comportando una rilevante limitazione alla conferibilità di un incarico pubblico deve essere interpretata in modo rigoroso, restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo.
Occorre quindi operare in primis una puntuale ricostruzione della portata della richiamata disposizione
Essa stabilisce che “a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: (…)
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (…)”.
L’esatta portata del divieto in parola viene chiarita dall’articolo 1, comma 2, lettera l), il quale definisce gli “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” come segue: “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.
Da quanto appena osservato emerge che, al fine di rendere applicare nei confronti del dottor Ta. (il quale aveva ricoperto nel biennio precedente una carica di rilievo in un ente finanziato dall’amministrazione conferente) la richiamata inconferibilità, non fosse sufficiente che l’incarico da conferire fosse quello di Presidente di un Ente pubblico o di un Ente privato in controllo pubblico, quale la CCIAA. Al contrario, era a tal fine necessario che l’incarico di Presidente nella CCIAA di Roma fosse altresì connotato dall’attribuzione di “deleghe gestionali dirette”.
Ma il punto è che, dall’esame della pertinente normativa primaria e statutaria, emerge che al Presidente della CCIAA non siano attribuite siffatte “deleghe gestionali dirette” (si tratta di un argomento che viene altresì enfatizzato con il secondo motivo del ricorso in appello proposto dal dottor Ta.).
Si osserva al riguardo:
– che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 (‘Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturà), “il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l’ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”. Si osserva in particolare che nessuna delle competenze richiamate dalla disposizione in questione è riconducibile all’ambito della gestione in senso proprio, in quanto: i) i compiti di rappresentanza esterna, di convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta, nonché di determinazione dell’ordine del giorno esulano certamente dall’ambito gestionale; ii) gli eccezionali compiti di supplenza nei confronti della Giunta non attengono parimenti all’ambito gestionale atteso che, ai sensi del successivo articolo 14 la Giunta è, sì, qualificata come Organo esecutivo della Camera di commercio, ma pur sempre nell’ambito di un modello istituzionale che ben conosce la nota distinzione fra indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, demandata alla tecnostruttura (in tal senso il generale richiamo al decreto legislativo n. 29 del 1993 – e quindi al decreto legislativo 165 del 2001 – recato dall’articolo 19);
– che parimenti l’articolo 25 dello Statuto della CCIAA di Roma demanda al Presidente compiti e funzioni del tutto analoghi a quelli previsti dall’articolo 16 della l. 580 del 1993 (anche in questo caso riferibili all’ambito della rappresentanza e all’alta amministrazione della Camera di commercio) ed estranei all’ambito gestionale richiamato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
– che l’articolo 31 dello Statuto camerale enuncia a propria volta il richiamato principio della distinzione fra compiti di indirizzo e gestione politica (che spettano agli organi di governo della CCIAA, compreso il Presidente) e compiti di gestione amministrativa (che spettano al Segretario generale e al resto della struttura amministrativa);
– che in senso del tutto analogo depone l’articolo 34 dello Statuto, il quale demanda in modo espresso ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della CCIAA (anche in tal modo confermando che nessuna delega gestionale diretta può essere ravvisabile in capo a Presidente);
– che non depone in senso diverso la previsione di cui all’articolo 14 dello Statuto il quale demanda al Presidente i generali compiti di attuazione della politica generale dell’Ente e gli consente di assumere i poteri della Giunta in caso di urgenza. Quanto al primo aspetto, è evidente che i richiamati compiti di attuazione attengano pur sempre alla sfera del solo indirizzo politico – non impingendo anche la gestione in senso puntuale -. Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, si ribadisce qui che l’assunzione dei poteri della Giunta non può determinare aree di sovrapposizione con i compiti tipici della tecnostruttura amministrativa;
– ed ancora, il fatto che il Presidente a termini di Statuto sia membro di diritto della Giunta camerale (il quale è organo di amministrazione della CCIAA romana) non depone in senso contrario rispetto a quello sin qui delineato. Ancora una volta si deve osservare al riguardo che l’ambito di amministrazione cui fa riferimento in parte qualo Statuto è riferito pur sempre alla determinazione degli indirizzi generali e non attiene il diverso ambito della gestione puntuale, che resta demandata in modo esclusivo alla dirigenza.
3.2. Anche per questa ragione deve confermarsi l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi Giudici hanno ritenuto che al Presidente della CCIAA di Roma fossero attribuite “deleghe gestionali dirette” e che fossero conseguentemente applicabili nei suoi confronti le ipotesi di inconferibilità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
4. Deve ora essere esaminato il primo motivo dell’appello incidentale proposto dai ricorrenti in primo grado.
Con il motivo in questione il signor Mi. e gli altri ricorrenti incidentali indicati in epigrafe hanno lamentato che l’elezione a Presidente del dottor Ta. sia avvenuta in violazione delle previsioni di cui all’articolo 17 dello Statuto camerale (il quale prevede uno specifico quorum costitutivo per le sedute relative alle elezioni in parola – pari a due terzi dei consiglieri in carica per le prime due votazioni -).
Essi osservano al riguardo che le prime due votazioni per l’elezione del Presidente (le quali hanno preceduto la terza votazione, al cui esito il Presidente è stato infine eletto) si erano celebrate in assenza del richiamato quorum costitutivo, pari a ventidue consiglieri.
Nella tesi degli appellanti incidentali, essendo mancata la valida costituzione ai fini delle prime due votazioni, difettavano i presupposti perché si procedesse alla terza votazione con il più agevole quorum di consiglieri, pari alla maggioranza assoluta di essi.
Al riguardo essi osservano:
– che il Consiglio camerale, in sede di votazione, aveva deliberatamente violato le richiamate disposizioni statutarie, ritenendo invece direttamente applicabili le più agevoli previsioni di cui all’articolo 15 della legge n. 580 del 1993;
– che la stessa legge n. 580, cit., legittima le singole CCIAA a dotarsi di proprie disposizioni atte ad introdurre quorum costitutivi diversi e più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale;
– che il Giudice amministrativo può, se del caso, annullare la disposizione statutaria eventualmente impugnata, ma non può procedere – come nel caso in esame – a una sostanziale disapplicazione delle disposizioni rilevanti ai fini della sua decisione;
– che, in ogni caso, del tutto legittimamente la CCIAA di Roma si è dotata di quorum costitutivi diversi e più rigorosi rispetto a quelli previsti in via generale dalla l. 580, cit. Ed infatti, una siffatta regolamentazione, oltre a rinvenire una puntuale giustificazione dell’ambito della normativa nazionale di riferimento, rinviene una propria ratiogiustificatrice nelle peculiarità della CCIAA di Roma che ben giustificano una disposizione volta ad assicurare la più ampia funzionalità dell’Ente.
4.1 L’appello incidentale è infondato.
Al riguardo si osserva in primo luogo che le modalità della nomina del dottor Ta. quale Presidente della CCIAA risultano puntualmente conformi alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l. 580 del 1993.
Ed infatti, non essendo stata raggiunta, nelle prime due tornate elettorali, la prescritta maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio, si procedeva a indire e svolgere una terza tornata all’esito della quale si giungeva alla nomina del Presidente Ta., essendo stata raggiunta la maggioranza dei voti in suo favore.
Gli appellanti incidentali non contestano la conformità a legge della nomina del dottor Ta., ma osservano che la stessa avrebbe piuttosto dovuto essere regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 17 dello Statuto camerale il quale – come si è già detto – sembrerebbe prevedere uno specifico quorum costitutivo per le prime due tronate elettorali.
L’argomento non può in alcun modo essere condiviso, avendo i primi Giudici correttamente richiamato sul punto il consolidato orientamento secondo cui al Giudice Amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario (in tal senso -ex multis -: Cons. Stato, IV, 8 febbraio 2016, n. 475; id., IV, 8 gennaio 2016, n. 309.
E’ stato altresì affermato al riguardo che il Giudice Amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti (inter alia) nei peculiari casi in cui il ricorso (pure in sede di giurisdizione di legittimità) vada respinto perché l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (in tal senso: Cons. Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 515).
Il principio appena richiamato è certamente pertinente per la risoluzione del caso in esame in quanto la palese contrarietà della richiamata disposizione regolamentare rispetto alle disposizioni primarie di riferimento avrebbe necessariamente dovuto indurre alla disapplicazione della prima e, conseguentemente, alla reiezione del primo ricorso.
Per quanto riguarda la richiamata contrarietà, ci si limita qui ad osservare che essa emerge con evidenza se solo si osservi che l’articolo 17 dello Statuto camerale (i.e.: la disposizione che gli appellanti incidentali invocano a sostegno delle proprie tesi), nel sostituire di fatto un quorum deliberativo – quello di cui all’articolo 16 della l. 580 del 1993 – con una sorta di spurio quorum strutturale, finisce a ben vedere per rendere inoperante la richiamata disciplina primaria, impedendo che essa esplichi al propria portata dispositiva.
Si determina in tal modo, a parità di fattispecie sostanziale, un conflitto fra disposizioni di rango diversificato il quale non può essere che risolto attraverso la disapplicazione (anche ex officio) della disposizione regolamentare antinomica rispetto al dettato normativo primario.
4.2. Le considerazioni sin qui svolte risultano di per sé dirimenti ai fini della decisione in parte qua del ricorso ed esimono il Collegio dall’esame del – pur consistente – fumus di nullità della richiamata disposizione regolamentare, la quale ha disciplinato un ambito sostanziale (quello relativo alle modalità di nomina del Presidente) in assenza di una disposizione primaria a tanto abilitante (tale aspetto non è infatti riconducibile ad alcuno dei possibili ambiti regolamentari richiamati dall’articolo 3, comma 1 della l. 580, cit.) e anzi, come si è detto, in palese contrasto con il quadro normativo primario.
Ed infatti, siccome deve escludersi che alle Camere di commercio possa essere riconosciuta una potestà regolamentare di carattere residuale (men che meno nelle materie già esaustivamente disciplinate dalla legge, come nel caso in esame), deve altresì ritenersi che l’adozione di una disposizione regolamentare come quella di cui si discute sia avvenuta nella radicale carenza dei presupposti a ciò abilitanti (anche in termini di ambiti di attribuzione).
5. Dalla rilevata infondatezza del primo dei motivi dell’appello incidentale, deriva altresì l’infondatezza del secondo di essi.
Con tale motivo i ricorrenti in primo grado (odierni appellanti incidentali) lamentano il mancato accoglimento del motivo con cui si era osservato che l’illegittimità della nomina del Presidente viziasse altresì la nomina della Giunta camerale ai sensi dell’articolo 14 della l. 580, cit..
5.1. Si osserva al riguardo che, qualunque sia il vizio che si intenda prospettare in relazione alla richiamata illegittimità dell’atto susseguente (illegittimità derivata o meno), il punto è che la rilevata infondatezza del primo motivo priva inevitabilmente il motivo in parola del suo ubi consistam logico e fattuale.
6. Deve ora essere esaminato il motivo di appello incidentale con cui viene riproposto il motivo (già articolato in primo grado e ritenuto assorbito dal T.A.R.) con il quale si era contestato il divieto di nomina che colpirebbe il dottor Ta. ai sensi dell’articolo 1, comma 32-bis della l. 296 del 2006 e dell’articolo 32, comma 32-bis della l. 244 del 2007, per avere egli ricoperto la carica di Presidente del CdA della ‘Investimenti s.p.a.’ (già: ‘Fiera di Romà s.p.a.) la quale aveva chiuso con gravi perdite gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 (i.e.: esattamente nel corso del periodo durante il quale lo stesso Ta. ricopriva la descritta carica presidenziale).
6.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
Il comma 734 dell’articolo 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”.
Il comma 32-bis dell’articolo 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 71 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e quindi rilevante ai fini della definizione della res controversa) ha fornito l’interpretazione autentica del comma 734, cit. e ha chiarito che “Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”.
Ne consegue che, al fine di concretare la preclusione di cui al richiamato comma 734, non è sufficiente che il soggetto di che trattasi abbia rivestito la carica di amministratore in società che abbia chiuso in perdita taluni esercizi di bilancio.
E’ invece necessario fornire la dimostrazione del fatto che i conti della società di provenienza abbiano subito un “progressivo peggioramento” che tale situazione non sia stata determinata da “non necessitate scelte gestionali”.
Ebbene, gli appellanti incidentali non hanno allegato in atti alcun elemento dirimente idoneo a dimostrare la sussistenza delle richiamate condizioni.
Si osserva al riguardo:
– che, se (per un verso) risulta in atti che la Investimenti s.p.a. avesse realizzato nel periodo 2010-2013 significative perdite di esercizio (di importo compreso fra i 12,89 e i 32,73 milioni di euro), per altro verso non può parlarsi di ‘progressivo peggioramentò in relazione al periodo durante il quale il dottor Ta. aveva rivestito la carica di Presidente (al contrario, dopo un progressivo peggioramento registratosi fra il 2010 e il 2012, nell’anno successivo si era registrato un significativo miglioramento (pari a circa 4,67 milioni di euro);
– che non risulta parimenti l’adozione di scelte gestionali “non necessitate” le quali fossero ad un tempo riferibili all’attività del dottor Ta. e che avessero altresì sortito un’efficacia diretta e comprovata ai fini della realizzazione delle richiamate perdite di gestione. Né può ritenersi che il solo fatto di aver rivestito una rilevante carica sociale (Presidente del CdA) determini a carico del soggetto interessato una sorta di presunzione di legge, ovvero un’inversione dell’onere della prova. Si tratta di una ricostruzione che non risulta confortata né dal dato testuale, né da ragioni sistemiche le quali, al contrario, impongono di interpretare in modo rigoroso disposizioni di legge limitative di status soggettivi e idonee ad introdurre rilevanti limitazioni alla capacità professionale e alla libera esplicazione delle attitudini del singolo.
6.2. Anche il motivo in questione deve quindi essere respinto.
7. Per le ragioni sin qui esposte gli appelli in epigrafe, che devono essere definiti congiuntamente, devono essere accolti e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposta la reiezione del ricorso di primo grado.
Per le medesime ragioni devono essere dichiarati infondati gli appelli incidentali.
La complessità e parziale novità delle questioni sottese alla presente decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado.
Respinge gli appelli incidentali.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere

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