Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 25 febbraio 2015, n. 932
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9995 del 2005, proposto dal Comune di Potenza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Co.Ma., con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, (…);
contro
Bi.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Vi.Vi.Za. e Ro.Fi., con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Basilicata, n. 743 del 2 agosto 2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Giuseppe Biscione con contestuale appello incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il consigliere Vito Poli e udito per la parte appellante l’avvocato Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota dirigenziale del comune di Potenza – prot. n. 5822 del 28 maggio 2003 – recante la rideterminazione del conguaglio dell’oblazione dovuta dal signor Gi.Bi. in relazione alla istanza di condono edilizio presentata in data 30 settembre 1986 (prot. n. 2968), impugnata da quest’ultimo davanti al T.a.r. per la Basilicata con ricorso principale (affidato a sette autonomi mezzi) ed atto di motivi aggiunti.
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Basilicata, n. 743 del 2 agosto 2005 -:
a) ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’atto di motivi aggiunti (rivolto ad ottenere copia di una scheda istruttoria contenuta nel fascicolo della pratica di condono edilizio);
b) ha accolto il secondo motivo di ricorso incentrato sulla intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 35, co. 18, l. n. 47 del 1985, del diritto al conguaglio;
c) ha respinto tutti i restanti motivi;
d) ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Basilicata della Corte dei conti;
e) ha compensato le spese di lite.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 15 novembre e 13 dicembre 2005), il comune di Potenza ha interposto appello principale avverso la su menzionata sentenza articolando, con un unico complesso motivo (pagine 2 – 7 del gravame), le seguenti censure:
a) ha errato il T.a.r. a considerare completa la pratica di condono edilizio alla data del 30 ottobre 1998;
b) a tale data mancavano i seguenti documenti espressamente richiesti dal comune per definire il contesto del condono:
I) perizia di stima per determinare il costo di costruzione dei locali abusivi destinati ad attività artigianale;
II) progetto di adeguamento sismico;
III) documentazione integrativa indispensabile per l’accatastamento.
4. Si è costituito il signor Bi. deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto; con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 14 e 20 gennaio 2006), ha interposto appello incidentale espressamente subordinato all’accoglimento del gravame principale.
5. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello del comune di Potenza è infondato e deve essere respinto.
6.1. Il Collegio premette in diritto quanto segue – sulla scorta dei consolidati principi elaborati sul punto controverso dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2116; Sez. IV, 7 agosto 2012, n. 4525; Sez. V, 12 settembre 2011; Sez. V, 28 aprile 1999, n. 495) cui rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. -:
a) il dies a quo del decorso dei termini fissati dall’art. 35, co. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto delle parti del procedimento ad ottenere il pagamento dei conguagli da dare o da avere dal privato), inizia a decorrere da quando è stata presentata la domanda di condono;
b) il decorso dei termini presuppone, in ogni caso, la completezza istruttoria della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione in prospettiva della formazione del silenzio-accoglimento;
c) esclude la sussistenza delle condizioni per il decorso dei termini fissati dalla norma in esame, la volontà del privato di sottrarsi all’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, come nell’ipotesi di palese sproporzione tra l’importo autoliquidato e quello effettivamente dovuto.
6.2. Tanto premesso in diritto, il Collegio evidenzia che dall’esame della documentazione ritualmente acquisita al fascicolo d’ufficio di primo grado emerge che:
a) non è mai stato sollecitato dall’ente il deposito del progetto di adeguamento antisismico;
b) il signor Bi., invece, ha depositato il richiesto certificato di idoneità statica ai sensi della normativa antisismica;
c) è dirimente il certificato rilasciato dal dirigente del settore urbanistica – prot. n. 24298 del 22 dicembre 1998 – attestante che: “…a seguito d’istruttoria definitiva, da parte del tecnico incaricato, si è accertato che l’oblazione effettivamente dovuta è pari a £ 51.969.640; che pertanto si deve rimborsare al Sig. Giuseppe Biscione la somma di £ 3.053.722 versata in eccedenza”;
d) il termine di prescrizione triennale iniziava pertanto a decorrere dal 22 dicembre 1998, risultando interamente maturato alla data di emanazione dell’impugnato provvedimento (28 maggio 2003); a quella data infatti (22 dicembre 1998), il comune ha attestato la completezza dell’istruttoria rinunciando alle pregresse richieste di integrazione istruttoria, non ha reiterato alcuna richiesta istruttoria, ed ha addirittura disposto il rimborso di somme versate in eccesso dal privato.
7. In conclusione l’appello deve essere respinto; tanto esime il Collegio dall’esaminare il gravame incidentale espressamente subordinato all’accoglimento di quello principale.
8. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
b) condanna il comune di Potenza al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali) in favore del signor Gi.Bi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Vito Poli – Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Doris Durante – Consigliere
Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2015
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