Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 24 aprile 2017, n. 1895

L’annullamento di un atto per difetto di motivazione non vale a riconoscere la spettanza del bene della vita.

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 24 aprile 2017, n. 1895

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale 2739 del 2016, proposto da:

Ba. An., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. D’A., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

per l’ottemperanza

del decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 00000/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza dpr del 23/09/2015 con cui è stato deciso il ricorso straordinario – nomina a componente della sezione regionale della corte dei conti della regione Calabria

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato D’A. e l’avvocato dello Stato, Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso proposto da An. Ba. per ottenere l’ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2016, emesso in sede di ricorso straordinario, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato, sezione I, nell’adunanza del 1 luglio 2015, n. 2208/15.

2. Il parere del Consiglio di Stato (recepito nel d.P.R. oggetto di ottemperanza) ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014, prot. 1876 di comunicazione di non procedere alla proposta per la nomina dell’avvocato An. Ba. a componente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria.

Secondo il parere citato, il difetto di motivazione deriva dalla mancata indicazione “dei motivi che hanno portato alla conclusione che l’interessato non aveva dimostrato specifica competenza in materia economia ovvero significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile, quando risulta dagli atti (nell’istanza e nel curriculum) che egli è iscritto nel ruolo dei revisori dei conti ed aveva svolto numerosi incarichi di contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile”.

3. A seguito dell’annullamento in sede di ricorso straordinario del primo provvedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti il riesame sulla nomina dell’avvocato Ba..

Nell’adunanza del 22 dicembre 2015, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha confermato il proprio parere negativo, evidenziando specificamente ragioni di incompatibilità ambientale dell’avvocato Ba., legata alle pregresse attività lavorative, e ritenendo che essa “non può consentire l’indipendenza e la terzietà di giudizio tipicamente consona alla funzione di un magistrato contabile”.

4. Con la nota prot. n. 942 del 18 marzo 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato all’avvocato Ba. di aver ottemperare al d.P.R., chiedendo nuovamente il riesame del parere sulla sua nomina e dando altresì notizia del nuovo parere negativo del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

5. Con il presente ricorso in ottemperanza, l’avvocato Ba., lamentando che la Presidenza del Consiglio non abbia correttamente ottemperato al giudicato, chiede, in via principale, che venga riconosciuto il suo diritto ad essere nominato componente delle sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltre al risarcimento danno subito a causa del ritardo nella nomina, e, in subordine, il risarcimento del danno integrale derivante dalla mancata nomina.

6. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso in ottemperanza è inammissibile.

9. Il decreto decisorio sul ricorso straordinario della cui ottemperanza si tratta ha annullato il primo provvedimento negativo emesso nei confronti del ricorrente esclusivamente per il vizio di difetto di motivazione.

L’annullamento per difetto di motivazione non vale a riconoscere la spettanza del bene della vita (nella specie, la pretesa ad essere nominato consigliere della Corte dei conti), perché non preclude il successivo riesercizio del potere e, soprattutto, non esclude che, nel riesaminare la vicenda, l’amministrazione possa individuare ragioni ostative diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel primo provvedimento annullato.

Nel caso di specie è accaduto proprio questo: a fronte dell’annullamento per difetto di motivazione del primo provvedimento di mancata nomina (motivato sull’assenza di significative esperienze professionali in materia economica, aziendalistica, finanziaria e contabile), l’amministrazione ha riesercitato il potere individuando ulteriori ragioni ostative, legate, come sopra si è evidenziato, alla situazione di incompatibilità ambientale rispetto alla pregresse attività professionali esercitate.

Tale motivazione non è elusiva (o violativa) del d.P.R. che ha deciso il ricorso straordinario, perché investe un tratto di azione amministrativa lasciata “libera” dal “giudicato” e rispetto al quale, quindi, l’amministrazione conserva margini di discrezionalità.

Non è, quindi, il giudizio di ottemperanza, ma eventualmente l’ordinario giudizio di cognizione (che peraltro risulta già incardinato innanzi al T.a.r. Lazio attraverso la domanda di annullamento del secondo provvedimento di diniego) la sede per contestare la legittimità (per vizi propri e non derivanti dalla violazione del giudicato) del successivo provvedimento di mancata nomina contestato dalla Presidenza del Consiglio.

10. La peculiarità della vicenda (l’esistenza in particolare di un provvedimento comunque annullato per difetto di motivazione) giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore

Claudio Contessa – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere

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