Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 22 ottobre 2015, n. 4862
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2015, proposto da:
Citta Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Gi.De., con domicilio eletto presso gli uffici dell’ Avvocatura della Citta’ Metropolitana di Roma in Roma, Via (…);
contro
Associazione di Promozione Sociale Ra., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes dagli avv. Vi.Te. e Da.Te., con domicilio eletto presso Da.Te. in Roma, viale (…);
nei confronti di
La. S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III, n. 13273/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla quantità dei rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione di Promozione Sociale Ra.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Gi.Di. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Città Metropolitana di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III, n. 13273 del 30 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione di Promozione Sociale Ra. avverso il silenzio – diniego serbato dall’amministrazione provinciale di Roma sull’istanza in data 8 luglio 2014 di accesso agli atti relativi alla quantità di rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro nell’anno 2013 e nel mese di gennaio 2014 e nei mesi successivi dell’anno 2014, ordinando alla predetta amministrazione provinciale di consentire l’accesso agli atti richiesti.
A sostegno del gravame l’amministrazione ha dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo notificato soltanto a mezzo della pec ed ha quindi contestato anche il capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel merito ha rilevato che la domanda di accesso non sarebbe pervenuta per meri disguidi burocratici agli uffici competente ed ha aggiunto di non essere ancora in possesso dei dati richiesti e di essere pronta a consentire l’accesso non appena le saranno pervenuti.
Ha resistito al gravame l’Associazione di Promozione Sociale Ra., chiedendone il rigetto
2. Va rigettata la prima censura di carattere preliminare, con cui con cui si assume la nullità della notifica a mezzo pec. (Posta elettronica certificata). Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (C.S., sez. VI, n. 2682/2015), che esclude la nullità della notifica
del ricorso con tali modalità, effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. .
Non merita accoglimento l’assunto che l’art. 46 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell’aggiungere all’art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica –a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. ).
In realtà, il sopra citato art. 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell’art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 “acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2”.
La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.
Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)
3. Il ricorso di primo grado era ed è stato validamente notificato ed è quindi ammissibile.
Il ricorso deve tuttavia essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel corso dell’odierna udienza in camera di consiglio, in ragione della documentazione depositata da La. S.p.A., l’Associazione di Promozione Sociale Ra. ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di giudizio
4. In conclusione, pronunciando sull’appello, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, potendo tuttavia compensarsi le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Sabato Guadagno – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2015.
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