Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 luglio 2016, n. 3273

E’ legittimo l’ordine di rimuovere la recinzione di una strada, al fine di ripristinare l’uso della strada da parte della collettività. La sdemanializzazione tacita di una strada non è determinata dal mancato uso pubblico, anche se prolungato nel tempo, ma richiede dei comportamenti che attestino che non si vuole conservare il bene all’uso pubblico

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 20 luglio 2016, n. 3273

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2385 del 2007, proposto da:
Ba. Le. e Ba. Cr., rappresentate e difese dall’avvocato Ra. Gi., con domicilio eletto presso Pa. Pe., in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
nei confronti di
Mi. Ma., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA, n. 7/2006, resa tra le parti, concernente l’ordine comunale di rimozione degli ostacoli e degli impedimenti su tratto stradale di uso pubblico
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per la parte appellante l’avvocato Al. Gi., su delega dell’avvocato Ra. Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Le sig.re Le. e Cr. Ba. impugnavano davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria l’ordinanza con cui il Comune di (omissis) aveva loro imposto di ripristinare l’uso pubblico di una strada, priva di denominazione, sita nella frazione di (omissis), eliminando la recinzione apposta al confine della loro proprietà che interrompeva il passaggio su di essa (ordinanza n. 25 in data 21 febbraio 2003).
2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso.
All’esito dell’istruttoria esperita, il giudice di primo grado riteneva infatti che il provvedimento fosse legittimamente fondato sul presupposto accertamento dell’uso pubblico della strada e sull’ostacolo ad esso arrecato dalla recinzione apposta sul confine della proprietà delle sig.re Ba.
3. Il Tribunale amministrativo umbro disattendeva quindi gli assunti di queste ultime, secondo le quali, invece, la strada in contestazione, non censita tra le strade destinate ad uso pubblico dal Comune resistente (delibera consiliare n. 119 del 1950), non avrebbe mai avuto una simile destinazione, ma sarebbe consistita in un sentiero originariamente formatosi in modo spontaneo ed utilizzato per la manutenzione dei terrazzamenti degli orti ivi esistenti, salvo poi essere abbandonata in seguito alla progressiva dismissione delle coltivazioni.
Secondo il giudice di primo grado, in base alle testimonianze raccolte dall’amministrazione presso la popolazione ivi residente, la strada era stata adibita al pubblico transito quanto meno fino agli anni ’40, mentre il successivo disuso prolungato non era sufficiente per ritenere integrata l’ipotesi della sdemanializzazione tacita.
4. Le originarie ricorrenti hanno quindi proposto il presente appello, contenente le censure già respinte dal Tribunale amministrativo.
5. Il Comune di (omissis) e l’interveniente ad opponendum sig. Ma. Mi. non si sono costituiti in giudizio.

DIRITTO

1. Preliminarmente, stante la mancata costituzione delle parti appellate, la Sezione rileva che l’appello è stato ritualmente notificato tanto all’amministrazione resistente quanto al predetto interveniente, presso i rispettivi domicili eletti nel giudizio di primo grado, e dunque in conformità al disposto (allora applicabile) dell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ.
2. Nel merito, le appellanti deducono che il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel ritenere accertato il presupposto dell’uso pubblico della strada, a loro dire smentito dalle seguenti circostanze:
– dal fatto che la stessa non è riportata nei rilievi cartografici dell’Istituto geografico militare del 1943, utilizzati dal loro consulente tecnico di parte;
– dalle risultanze dell’informativa n. di prot. 19771 del 14 settembre 2002 dei vigili urbani del Comune di (omissis) posta a base dell’ordinanza, in cui si riferisce dell’uso di quello che negli anni ’30 e ’40 del 1900 era un sentiero pedonale a servizio degli insediamenti agricoli della frazione di (omissis), per poi essere abbandonato in concomitanza con lo spopolamento delle campagne, in conseguenza del quale “si è persa l’abitudine o forse è venuta meno la necessità di utilizzare detto sentiero sul quale sono cresciuti alberi e sterpaglie tanto che ora non se ne distingue più esattamente il tracciato”;
– della circostanza che l’opera di cui il Comune ha ordinato la rimozione costituisce in realtà il consolidamento di una preesistente recinzione, necessaria al controllo del bestiame al pascolo, apposta trent’anni prima dal defunto padre delle ricorrenti, sig. Gu. Ba., come si evince dai rilievi cartografici allegati alla domanda di sanatoria.
3. Ciò premesso, la Sezione è dell’avviso che nessuno di questi rilievi è fondato e che l’appello deve conseguentemente essere respinto.
Occorre in primo luogo ribadire, in linea con quanto affermato dal giudice di primo grado, che la sdemanializzazione tacita di una strada richiede comportamenti inequivoci dell’ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico, tali da non potere essere desunti dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, (orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso da Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 12062, 26 luglio 2002, n. 11101; Sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827, 19 febbraio 2007, n. 3742).
4. Tanto premesso, come riconoscono le stesse appellanti, la citata informativa della polizia municipale sulla cui base è stata emessa l’ordinanza impugnata nel presente giudizio ha accertato che la strada su cui è stata apposta la recinzione era adibita all’uso della collettività insediata nella frazione di (omissis) del Comune di (omissis), in particolare quando l’attività economica prevalentemente esercitata nel luogo era l’agricoltura.
5. Quindi, come rilevato dal Tribunale amministrativo, l’ordine di rimozione della recinzione finalizzato al ripristino dell’uso pubblico deve ritenersi legittimo sulla base di questo incontestato presupposto (cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2015, n. 3531). Infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non è sufficiente a ritenere venuta meno la destinazione pubblicistica il solo successivo disuso, ancorché prolungato. Ne consegue che sono da considerarsi intatti in questo caso anche gli inerenti poteri comunali di autotutela demaniale.
6. Sarebbe per contro stato onere delle odierne appellanti dedurre e provare che fatti specifici ed inequivocabilmente sintomatici dell’amministrazione di dismettere la strada in contestazione.
Ebbene, a questo riguardo non può ritenersi in primo luogo sufficiente la circostanza che la strada medesima non è riportata nelle cartografie dell’Istituto geografico militare del 1943, come sottolineato dal consulente tecnico di parte ricorrente, o nell’elenco delle strade pubbliche predisposto dalla giunta comunale di (omissis).
Ciò che rileva a questo scopo è infatti la destinazione di fatto della strada, accertata nel caso di specie dalle informazioni raccolte dalla polizia municipale.
7. Per le stesse ragioni, non è sufficiente addurre la circostanza che la recinzione di cui è stata ordinata la rimozione sarebbe molto risalente, perché ciò costituisce un impedimento di fatto all’uso pubblico precedente che, sebbene tollerato nel tempo, non è di per sé idoneo ad eliminare la destinazione della strada all’uso pubblico secondo quanto sopra precisato, e che, per contro, legittima la reazione del Comune mediante l’esercizio dei poteri di autotutela possessoria di diritto pubblico ex art. 378 l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (“Legge sulle opere pubbliche”), come avvenuto nel caso di specie.
La medesima circostanza può in ipotesi essere valorizzata dalle medesime ricorrenti in sede civile, ai fini della domanda di usucapione, ma non già per contestare un ordine autoritativo adottato dal Comune per il ripristino della destinazione originaria della strada.
8. L’appello va dunque respinto, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione delle parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Sandro Aureli – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Depositata in Segreteria il 20 luglio 2016.

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