Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 20 gennaio 2015, n. 167
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 843 del 2014, proposto dalla signora Cl.Co., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Bo. ed Er.La., con domicilio eletto presso l’avvocato Pa.Bo. in Roma, Via (…);
contro
Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via (…);
nei confronti di
I signori Cl.Pr. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fi.Ai., Fa.Bu. e Fr.Am., con domicilio eletto presso l’avvocato Fr.Am. in Roma, via (…);
il signor Fe.Vi., non costituito in questo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III, n. 10747/2013, resa tra le parti, concernente alcuni provvedimenti relativi all’utilizzo delle graduatorie degli idonei per l’assunzione di n. 64 ricercatori di III livello professionale.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dei signori Cl.Pr. ed altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Sa.St.Da., su delega dell’avvocato Er.La., l’avvocato Me., su delega dell’avvocato Fi.Ai., e l’avvocato dello Stato La.Ch.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 2130/2013, la signora Cl.Co. impugnava i seguenti provvedimenti, con i quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) aveva disposto lo scorrimento della graduatoria per l’assunzione di n. 61 più 9 ricercatori di III livello professionale:
a) il decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 79719 del 28 dicembre 2012;
b) la nota n. reg. 1163 del 13 dicembre 2012 ed allegato;
c) le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 118 dell’11 luglio 2012 e del 28 dicembre 2012 “in parte qua”;
d) i provvedimenti dirigenziali prot. n. 79719, 79808 e 79819 del 28 dicembre 2012;
e) ove necessario, il provvedimento del CNR prot. n. 50913 del 3 agosto 2012.
La ricorrente sosteneva l’illegittimità dei suddetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento, oltre il risarcimento dei danni subiti.
Con la sentenza in epigrafe, n. 10747 in data 11 dicembre 2013, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella del giudice ordinario.
2. Avverso la predetta sentenza la signora Cl.Co. propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 843/2014, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e la restituzione degli atti al primo giudice.
Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche, depositando solo il relativo atto.
Si sono costituiti anche i signori Cl.Pr. ed altri, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’appellante ha depositato memoria.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2014.
3. L’appello è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto che la controversia rientri nell’ambito di cognizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria sulla base del pacifico orientamento secondo il quale, mentre spettano al giudice amministrativo tutte le controversie relative al procedimento di concorso per l’accesso ai pubblici impieghi, fino alla formazione della graduatoria finale, tutte le vicende successive, relative all’utilizzo della graduatoria, ivi comprese quelle relative al suo scorrimento, rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Osserva peraltro il Collegio che la presente controversia presenta delle particolarità che impediscono di inquadrarla in una delle due ipotesi sopra individuate.
Nel caso in esame, infatti, l’Amministrazione ha formato diverse graduatorie per l’accesso alla posizione di ricercatore di III livello professionale, distinte a seconda delle diverse aree scientifiche.
Le suddette graduatorie sono state utilizzate per l’individuazione dei vincitori ai quali conferire l’anzidetto livello professionale; ovviamente questi ultimi sono stati individuati sulla base della votazione riportata.
Successivamente si sono resi disponibili alcuni ulteriori posti.
Al fine di individuare i candidati dichiarati idonei da chiamare in servizio, l’Amministrazione ha deciso di assumere con precedenza i candidati in servizio al suo interno a tempo determinato, a qualunque graduatoria, e quindi area scientifica, appartenessero.
L’appellante ritiene che tale modo di procedere sia illogico e sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre l’assunzione degli idonei che avevano riportato la migliore votazione ovvero programmare le esigenze di ricerca, individuare le graduatorie relative a settori nei quali il Centro ha maggiore necessità di personale di ricerca ed assumere i candidati che hanno ottenuto la migliore votazione delle graduatorie così individuate.
Per quanto riguarda il problema della giurisdizione, l’appellante osserva che l’azione dell’Amministrazione ha comportato la definizione di scelte discrezionali, per cui la tutela nei confronti degli atti con i quali queste sono state espresse spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Tale impostazione deve essere condivisa.
Osserva il Collegio che la scelta che l’Amministrazione ha dovuto affrontare non incide, se non mediatamente, sul diritto di quanti sono collocati in una graduatoria di concorso all’assunzione, in sede di prima applicazione della graduatoria stessa o per via di scorrimento.
La scelta di cui si tratta, come sostenuto dall’appellante, ha natura discrezionale, in quanto l’Amministrazione è chiamata a comporre l’interesse alla copertura delle vacanze di maggiore impatto, l’interesse all’acquisizione del personale dimostratosi più meritevole nel concorso, l’interesse alla tutela del personale già dipendente, secondo i contenuti della contrattazione collettiva.
Ad avviso del Collegio la scelta appena descritta si colloca su un piano differente dal semplice utilizzo della graduatoria concorsuale ed ha invece contenuto organizzativo.
La posizione di quanti sono interessati a tale scelta, e segnatamente dei candidati al concorso di accesso, dichiarati idonei non vincitori, ha quindi natura di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo (in termini C. di S., V, 15 ottobre 2014, n. 5139).
4. L’appello deve, in conclusione, essere accolto, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.
Le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate in ragione della novità della questione, fatto salvo il diritto dell’appellante al recupero del contributo unificato versato per il presente grado, a carico dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 843 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, rimette la causa al primo giudice.
Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite, fatto salvo il diritto dell’appellante al recupero del contributo unificato versato per il presente grado, a carico dell’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere
Carlo Saltelli – Consigliere
Manfredo Atzeni – Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2015.
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