Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 18 maggio 2015, n. 2511

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2015, proposto dal Comune di Sant’Onofrio, rappresentato e difeso dall’avvocato Sa.Gu., con domicilio eletto presso Ca.Ru., in Roma, via (…);

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Al.Gu., con domicilio eletto presso Gi.Co., in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE I, n. 1963/2014, resa tra le parti, concernente un provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con installazione di congegni automatici

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visto l’appello incidentale del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 il consigliere Fa.Fr.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il TAR Calabria – sede di Catanzaro ha accolto l’impugnativa del sig. -OMISSIS- contro gli atti con i quali, su richiesta della Prefettura di Vibo Valentia ex art. 19 d.p.r. n. 616/1977 (“Attuazione della, delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”), il Comune di Sant’Onofrio gli aveva revocato la licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con installazione di congegni automatici da gioco, nel locale sito in piazza (…) del medesimo Comune.

2. A sostegno della decisione di accoglimento il giudice di primo grado rilevava che dagli atti impugnati erano sforniti di elementi atti a comprovare l’esistenza di turbative per l’ordine pubblico per effetto dell’apertura del locale.

3. Contro questa decisione hanno proposto appello in via principale il Comune di Sant’Onofrio e, in via incidentale, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Vibo Valentia.

4. Si è costituito in resistenza il ricorrente di primo grado, il quale ha anche riproposto la censura, non esaminata dal TAR, di violazione dell’art. 10 l. n. 241/1990, per omesso esame delle controdeduzioni presentante in sede procedimentale.

DIRITTO

1. Va rilevato in fatto che la revoca contestata nel presente giudizio (ordinanza comunale n. 1 del 15 gennaio 2014) è stata disposta su richiesta della Prefettura di Vibo Valenzia (nota di prot. n. 18826 del 12 giugno 2013) per il legame di parentela del sig. -OMISSIS- con il sig. -OMISSIS-. Da tale atto risulta infatti che il ricorrente nel presente giudizio è suocero di quest’ultimo, il quale, secondo quanto riferito nella richiesta prefettizia, è “elemento di spicco dell’omonima famiglia” operante in Sant’Onofrio, “già sorvegliato speciale di P.S. e precedente titolare della licenza”, ed in ragione di ciò destinatario di un analogo provvedimento di revoca nel 2010.

2. Richiamando accertamenti svolti dai carabinieri, la richiesta prefettizia in esame soggiunge che il locale “risulta materialmente gestito dal citato -OMISSIS-, assunto con mansioni di barista”, ricavando la conseguenza che “l’attività commerciale gravita tuttora negli interessi economici della famiglia -OMISSIS-“. La richiesta prefettizia corrobora tale giudizio sulla base degli esiti dei controlli svolti nei confronti del sig. -OMISSIS-, segnalato “in numerose occasioni” a frequentare “soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi, appartenenti e/o contigui alla famiglia mafiosa dei -OMISSIS-, sul conto dei quali figurano precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, uso di atto falso, sostituzione di persona, violazione in materia di armi e di sostanze stupefacenti, truffa, reati contro la pubblica amministrazione, partecipazione al gioco d’azzardo e altro”. Infine, la nota prefettizia formula la conclusione che il rilascio della licenza in favore del ricorrente “sia strumentale, in quanto volto ad eludere il provvedimento di revoca” precedentemente emesso nei confronti del genero.

3. Altri fatti di rilievo ai fini della presente decisione sono quelli riferiti dall’appellato e risultanti dai documenti dallo stesso prodotti.

Nella propria memoria costitutiva nel presente grado di giudizio, il sig. -OMISSIS- pone in evidenza il fatto che il proprio genero, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, è stato recentemente assolto dalle imputazioni di associazione a delinquere e di tentata estorsione ed usura ed ha ottenuto dal Questore della Provincia di Vibo Valentia la revoca dell’avviso orale precedentemente emesso a suo carico per pericolosità sociale (decreto in data 29 aprile 2011). L’appellato rileva inoltre che la revoca della licenza di somministrazione e bevande è stata disposta ai danni del medesimo sig. -OMISSIS- nel 2010, mentre la nuova licenza rilasciata in proprio favore è del 2013, soggiungendo che nel locale, in questo periodo, non si sono verificati episodi criminosi o altre turbative per l’ordine pubblico. Infine, sottolinea la propria incensuratezza.

4. Dalla documentazione allegata risulta inoltre che la revoca dell’avviso orale è stata disposta a causa del lungo lasso temporale tra la sua emissione, risalente al 2005, e la notifica al destinatario, invece perfezionatasi nel marzo 2011, e della conseguente assenza di elementi per suffragare un giudizio di attuale pericolosità sociale del sig. -OMISSIS-.

Quindi, nell’istanza di revoca, poi accolta, si riferisce dei reati commessi da quest’ultimo, sottolineandosene la risalenza nel tempo (rapina commessa nel 1994 e falso nel 1999). Analogamente, nel parallelo procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, definito con la revoca della misura inflitta in primo grado da parte della Corte d’appello di Catanzaro (decreto n. 124 del 16 ottobre 2009, r.g.n.r. n. 35/2007), in cui si dà rilievo anche all’assoluzione in sede penale dai reati di tentata estorsione ed usura ed associazione a delinquere.

5. Plurimi riferimenti a questi precedenti episodi sono infine contenuti nella memoria ex art. 10 l. n. 241/1990 presentata dal sig. -OMISSIS- nel procedimento conclusosi con la revoca impugnata nel presente giudizio.

6. Tutto ciò premesso in fatto, gli appelli principale ed incidentale sono fondati, mentre deve essere respinto anche il motivo di ricorso riproposto dal ricorrente.

7. In primo luogo, in modo puntuale il Comune appellante principale richiama il precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza del 14 ottobre 2014, n. 5082, in cui si è affermato che ai fini dell’adozione di un provvedimento di revoca della licenza commerciale quale quello oggetto del presente giudizio è irrilevante che nel locale dove l’attività viene svolta non si siano verificati episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblici, laddove questi ultimi siano intesi nel senso di tutela dell’incolumità delle persone. Ciò in ragione dell’estensione dei due concetti in questione, certamente maggiore di quella propugnata dal sig. -OMISSIS- e fatta propria dal giudice di primo grado, tale per cui essi abbracciano “l’insieme dei precetti e dei valori etici fondamentali di un ordinamento giuridico, a presidio dei quali sono da questo poste norme inderogabili, tra cui vengono in primo luogo in rilievo quelle penali e quelle repressive del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed in particolare della capacità pervasiva di queste di inserirsi nell’economia reale del Paese ed investirvi gli ingenti profitti delle loro attività criminose”.

Depone in questo senso l’art. 100 del t.u.l.p.s., richiamato dallo stesso sig. -OMISSIS-.

La disposizione in questione attribuisce infatti all’autorità di polizia il potere di sospendere e quindi revocare la licenza commerciale relativa ad esercizi non solo teatro di “tumulti o gravi disordini”, ma anche “che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

8. Pertanto, combinata quest’ultima disposizione con l’art. 19 d.p.r. n. 616/1977, la revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande prevista da quest’ultima disposizione può essere disposta anche nei confronti di intestatari che di fatto non gestiscano il locale, ma che ne risultino formalmente titolari. Infatti, con l’espediente – ormai tipico – dell’intestazione fittizia della licenza a persone incensurate con loro imparentate o comunque affiliate, soggetti noti all’autorità di pubblica sicurezza, in virtù di precedenti di polizia o penali, denotano la volontà di eludere il regime di sorveglianza al quale sono assoggettati, al fine di proseguire l’attività aggirando precedenti provvedimenti amministrativi di revoca e, in tal modo, di riaffermare la capacità economica dell’organizzazione criminale cui appartengono mediante il reimpiego dei proventi delle attività delittuose.

9. E’ quindi in primo luogo errato il ragionamento del giudice di primo grado, incentrato invece su soli profili di sicurezza pubblica. Infatti, come sopra rilevato, rientra pienamente nel paradigma normativo di cui al citato art. 100 t.u.l.p.s. il caso oggetto del presente giudizio, in particolare alla luce delle risultanze acquisite dalla Prefettura locale e compendiate nella richiesta ex art. 19 d.p.r. n. 616/1977 da cui è scaturito il provvedimento impugnato nel presente giudizio.

10. Inoltre, in modo del tutto puntuale l’avvocato dello Stato ha sottolineato in camera di consiglio su quest’ultimo punto che una delle caratteristiche tipiche delle organizzazioni di stampo mafioso è quella di sfruttare la propria capacità intimidatrice assicurando un ordine sociale sul territorio (“un contro-stato nello Stato”), in modo da allontanare le attenzioni ed i sospetti dell’autorità di polizia. Conseguentemente, gli assunti del sig. -OMISSIS-, fatti propri dal TAR, determinerebbero una vanificazione delle finalità preventive perseguite dalla legislazione di pubblica sicurezza attraverso le norme sopra esaminate proprio laddove si manifesta in modo particolare l’esigenza di applicazione di queste, e cioè allo scopo di contrastare attività economiche riferibili ad organizzazioni di stampo malavitoso.

11. Del pari non condivisibili sono le deduzioni difensive del sig. -OMISSIS-.

Innanzitutto, il ricorrente in primo grado non contesta i risultati degli accertamenti di polizia poc’anzi richiamati, ma adduce altre circostanze che tuttavia non possono essere considerate decisive, perché l’assoluzione in sede penale (e l’ottenimento in virtù di essa di un risarcimento per ingiusta detenzione, come riferito dal difensore in camera di consiglio) è riferita ad un procedimento non preso in considerazione nella richiesta prefettizia.

12. Deve poi evidenziarsi che quest’ultimo atto, ed il conseguente provvedimento di revoca, hanno una finalità preventiva, analoga all’informativa antimafia, per cui non richiedono la prova di specifici reati, potendo legittimamente fondarsi su un quadro di elementi indiziari aventi una ragionevole valenza sintomatica in ordine al fatto che l’impresa è comunque espressiva della criminalità organizzata (si veda appunto la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato relativamente alle informative antimafia: ex multis, Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 923, 17 febbraio 2015, n. 808, 30 gennaio 2015, n. 455, 21 gennaio 2015, n. 203, 15 settembre 2014, n. 4693, 23 dicembre 2014 n. 6361).

13. Nemmeno può essere addotta la revoca dell’avviso orale ottenuta dal sig. -OMISSIS-.

Infatti, come sopra accennato, dalla lettura della relativa motivazione si ricava chiaramente che tale provvedimento è stato disposto a causa del lungo lasso temporale tra la sua emissione, risalente al 2005, e la notifica al destinatario, invece perfezionatasi nel marzo 2011, e sulla conseguente assenza di elementi per suffragare un giudizio di attuale pericolosità sociale del sig. -OMISSIS-.

Pertanto, ciò non può essere ritenuto sufficiente ad inficiare il provvedimento qui impugnato, dal momento che questo risulta fondato su elementi di prova diversi da disposizione del Questore. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto concerne il procedimento di applicazione di misure di prevenzione.

14. Alla luce di tutto quanto finora rilevato, il motivo concernente l’omesso esame delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale, riproposto dal sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., non può essere accolto, perché, una volta confutate nella presente sede tutte le argomentazioni difensive in esse contenute, la violazione assume rilievo meramente formale e non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

15. In conclusione, in accoglimento degli appelli qui proposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendosi respingere il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso colà proposto.

Condanna il ricorrente -OMISSIS- a rifondere al Comune di Sant’Onofrio ed al Ministero dell’Interno e Prefettura di Vibo Valentia le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate per ciascuna delle due parti in Euro 4.000,00, oltre al contributo unificato ed agli altri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno – Presidente

Carlo Saltelli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2015.

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