Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 aprile 2017, n. 1808

Sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria le controversie relative alla riduzione del vitalizio dei Consiglieri regionali. La sentenza ha rilevato che l’assegno vitalizio non ha natura pensionistica e poiché la legge non attribuisce questa competenza alla Corte dei Conti, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario, che, in base all’unicità della giurisdizione, ha giurisdizione generale

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 18 aprile 2017, n. 1808

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2016, proposto da:

Da. Sa. Ri. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ma.Pa.,, Fr.St.Gu., It.Pe. con domicilio eletto presso l’avvocato It.Pe. in Roma, via (…);

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr.Za., Lu.Lo., Ez.Za., An.Ma., con domicilio eletto presso lo studio An.Ma. in Roma, via (…);

Consiglio Regionale del Veneto non costituito in giudizio;

nei confronti di

Si.Ja. non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I n. 1289/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso la sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione – riduzione assegno vitalizio mensile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Fu.(in dichiarata delega di Pa.) e Ma.;

Vista la sentenza 4 dicembre 2015 con la quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorsi iscritto al numero di registro generale n. 1289 del 2015 proposti da ex consiglieri regionali della Regione Veneto ovvero da ex consiglieri regionali e al contempo ex parlamentari della Repubblica o ex parlamentari europei, oppure ancora superstiti di ex consiglieri regionali e come tali beneficiari, in via diretta o indiretta dell’assegno vitalizio mensile previsto dalle leggi regionali n. 38 del 1995 e n. 13 del 2003, con cui gli interessati indicati in epigrafe impugnavano la deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2015 con la quale la Regione Veneto aveva proceduto in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 43 alla riduzione a partire dalla mensilità di gennaio 2015 dell’importo lordo mensile del vitalizio degli ex consiglieri che vantavano un reddito annuo ai fini Irpef superiore ad €. 29.500,00;

Rilevato che la pronuncia impugnata escludeva che la controversia potesse rientrare in alcuna delle ipotesi di giurisdizione generale di legittimità e che la materia del contendere rivestiva “carattere previdenziale” al pari di qualsiasi forma di accantonamento di una parte di retribuzione ai fini di sostentamento successivo ai sensi dell’art. 38 della Costituzione e che dunque la controversia spettava la conoscenza della corte dei conti quale giudice generale del sistema pensionistico pubblico, comprendente questo anche le Regioni;

Visto l’appello in Consiglio di Stato proposto il 29 febbraio 2016 con il quale i ricorrenti originari hanno sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata diffondendosi con ampie argomentazioni sotto vari profili per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo oltre a ribadire le proprie conclusioni già tratte nel merito del giudizio di primo grado;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Veneto, la quale ha chiesto il rigetto dell’appello ed ha ipotizzato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di recente precedente della Corte di Cassazione;

Vista la sentenza 20 luglio 2016 n. 14920 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato testualmente “che la cognizione della controversia rientri nella competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria: considerate, per un verso, la natura non pensionistica dell’assegno vitalizio erogato ai consiglieri regionali cessati dalla carica e la diversità di finalità e di regime che distingue l’assegno vitalizio dalle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti; e tenuto conto, per l’altro verso, della circostanza che la mancanza di una specifica attribuzione legislativa alla giurisdizione alla Corte dei conti determina l’attrazione della fattispecie nella giurisdizione del giudice dotato della giurisdizione generale, ossia del giudice ordinario, secondo il principio dell’unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria”;

Considerato che anche se la Corte di Cassazione non ha tenuto conto dell’ipotesi che il tipo di vitalizio in controversia fosse in connessione con un rapporto di pubblico impiego, la sentenza n. 14920 del 2016 ha comunque dettato un principio valido in materia di giurisdizione sulle controversie relative ai vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali o eventualmente ai loro eredi;

Ritenuto perciò che l’appello deve essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere compensate per la novità della questione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore

Valerio Perotti – Consigliere

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