La valutazione di merito sulla compensazione delle stesse non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione e i giusti motivi che giustificano la compensazione possono anche non essere specificati, purché siano quanto meno desumibili dal contesto della decisione
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 17 luglio 2017, n. 3504
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2016, proposto da:
Lu. Al. Cu., rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Ma. Fe., An. An. e An. Pu., con domicilio eletto presso lo studio Ni. La. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VIII n. 02285/2016, resa tra le parti, concernente la statuizione sulle spese del giudizio relativo all’esecuzione del giudicato della sentenza n. 22992-2014 emessa dal Giudice di Pace di Napoli – IX Sezione – corresponsione somme.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Laurenti, su delega degli avv. Lu. Al. Cu., e An. Pu.;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza 5 maggio 2016, n. 2285, il TAR Campania, Napoli, ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dall’attuale parte appellante e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Napoli l’esatta esecuzione della sentenza n. 22992-2014, nei limiti di cui in motivazione, compensando le spese del giudizio di primo grado.
Parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR con riferimento al capo relativo alla disposta compensazione delle spese, in ipotizzata violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.
L’appello è da ritenersi infondato.
La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, si è ormai consolidata (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2017, n. 160; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 novembre 2016, n. 4948; Id., 18 novembre 2016, n. 4808) nel ritenere che, anche dopo le modifiche all’art. 92 c.p.c., apportate dagli artt. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e 45, l. 18 giugno 2009, n. 69, pur dando atto della tendenza legislativa a rendere recessiva l’ipotesi della compensazione – il giudice amministrativo conservi ampli poteri discrezionali in ordine al regolamento delle spese di giudizio ed in particolare al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla; con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle suddette spese la parte risultata vittoriosa in giudizio.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, inoltre, la valutazione di merito sulla compensazione delle stesse non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione e i giusti motivi che giustificano la compensazione possono anche non essere specificati, purché siano quanto meno desumibili dal contesto della decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° febbraio 2017, n. 417).
Nel caso in esame, il parziale accoglimento del ricorso (accolto nei sensi di cui in motivazione) e la peculiare circostanza che il Comune di Napoli, nella memoria depositata in primo grado in data 14 aprile 2016, abbia rappresentato che, con nota prot. n. 302732 del 9 aprile 2016, versata in atti, il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 5 ha comunicato che, con deliberazione di C.C. n. 82 del 19 dicembre 2014, è stato riconosciuto tempestivamente il debito fuori bilancio relativo al credito vantato dal ricorrente, ma che non è stato possibile predisporre il relativo atto di liquidazione in quanto la suddetta deliberazione ne prevede, secondo il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il pagamento solo nell’anno 2018, costituiscono univoci elementi desumibili dal contesto della decisione che giustificano la compensazione delle spese del giudizio, rendendo non irragionevole o abnorme il relativo capo della sentenza.
Pertanto, il presente appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Daniele Ravenna – Consigliere
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