Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 15 ottobre 2015, n. 4769
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 594 del 2015, proposto da:
Ro.Fo., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Au., con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Comunità Montana dell’Ufita in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione II, n. 00096/2015, resa tra le parti, concernente compensazione spese di giudizio all’esito del giudizio di esecuzione della sentenza n. 407/2014 del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione Seconda – corresponsione somme (spese di lite)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 il consigliere Manfredo Atzeni, nessuno comparso per le parti;
Vista la sentenza n. 96/2015 in data 10 gennaio 2015 con la quale il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione Seconda, nell’accogliere il ricorso n. 1442/2014 con il quale il signor Ro.Fo. chiedeva l’esecuzione della sentenza dello stesso Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione Seconda, n. 407 in data 19 febbraio 2014, disponeva la compensazione integrale delle spese di giudizio, ponendo a carico dell’Amministrazione soccombente la sola rifusione del contributo unificato e le spese del commissario “ad acta”;
Visto il ricorso in appello in epigrafe con il quale il signor Ro.Fo. chiede la riforma della predetta sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese, rilevando l’insussistenza dei presupposti di legge ai sensi dell’art. 26 c.p.a. in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la totale assenza di motivazione sul punto;
Rilevato che l’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile ammette solo in casi particolari la compensazione delle spese;
Ritenuto che la sentenza appellata non evidenzi alcuna circostanza che giustifichi la disposta compensazione, ed anzi sottolinei, in sostanza, la manifesta fondatezza delle pretese del ricorrente, e l’ingiustificata inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire la sentenza di cui si tratta;
Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza gravata, condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento di spese ed onorari del primo grado del giudizio, liquidandole in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge;
Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano essere poste a carico della parte soccombente
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 594/2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge, fermo restando il diritto al recupero del contributo unificato, a carico della stessa Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente FF
Manfredo Atzeni – Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2015.
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