Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 15 maggio 2015, n. 2489

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello numero di registro generale 4089 del 2015, proposto dal signor Ma.Di., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio irregolarmente eletto presso lo studio dell’avvocato Fr.Pa. con studio in Torino, via (…), ai sensi dell’art. 25, primo comma lett. b), c.p.a., domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, (…);

contro

Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Torino, Commissione Elettorale Circondariale di Pinerolo, Comune di Sestriere, non costituiti in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Piemonte, Sezione II, n. 00773/2015, concernente istanza di annullamento ammissione delle liste “Impegno quotidiano per Sestriere” e “Più Sestriere” alle elezioni amministrative del comune di Sestriere

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 15 maggio 2015 il consigliere Manfredo Atzeni, nessuno è presente per le parti.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, rubricato al n. 1007/2015, con il quale il signor Ma.Di., in qualità di segretario di partito e presentatore della lista Campione d’Italia – Movimento Bunga Bunga, impugna il verbale in data 2 maggio 2015 con il quale la Commissione elettorale circondariale di Pinerolo ha ammesso la lista “Impegno quotidiano per Sestiere” alla competizione per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del Sindaco di Sestriere;

Vista la sentenza n. 773 in data 12 maggio 2015 con la quale il Tribunale amministrativo del Piemonte, Sezione II, respingeva il suddetto ricorso;

Visto il ricorso in appello, rubricato al n. 4089/2015, con il quale il signor Ma.Di. in qualità di segretario di partito e presentatore della lista Campione d’Italia – Movimento Bunga Bunga chiede la riforma della sentenza di cui sopra e l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Considerato che il Presidente ha indicato in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma terzo, del c.p.a., la questione concernente l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto in proprio dalla parte;

Ritenuto che l’appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto, come risulta dall’atto introduttivo della presente fase di giudizio, l’appellante ha proposto il gravame in epigrafe senza il patrocinio di alcun difensore, pur non avendo dedotto o comunque dimostrato di essere titolare della qualità per esercitare il relativo ufficio, in tal modo violando l’art. 101, comma primo, del c.p.a., ai sensi del quale l’appello deve riportare la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma terzo (secondo il quale la parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore), oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado; deve poi essere precisato che nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi di detto art. 22, commi primo e terzo, del c.p.a., le parti devono avvalersi obbligatoriamente del ministero di avvocati ammessi al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; costituisce eccezione a detta regola la possibilità della difesa personale prevista dall’art. 23 del c.p.a., tra l’altro, in materia elettorale, che è tuttavia preclusa per i giudizi di impugnazione che si svolgono davanti al Consiglio di Stato dall’art. 95, comma sesto, del c.p.a.;

Ritenuto, di conseguenza, di dover conclusivamente rilevare che l’appellante non risulta essere in alcuna delle condizioni che consentono la difesa personale nella presente fase del giudizio, e che ciò comporta la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e costituisce causa ostativa alla pronuncia sul merito, con inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma primo, lett. b), del c.p.a. (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 ottobre 2013, n. 5245, e 12 maggio 2015, n. 2371);

Ritenuta l’irrilevanza del richiamo, nell’epigrafe dell’appello, del nominativo di un avvocato al quale non risulta conferita procura, né ha sottoscritto il ricorso in appello;

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare inammissibile l’appello;

Considerato che in difetto di costituzione delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4089/2015, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe – Presidente

Manfredo Atzeni – Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2015.

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