Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 15 febbraio 2016, n. 623
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7234 del 2015, proposto dal
sig. Ma.Gr., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuliano Gruner, in Roma, via (omissis);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Occagna, con domicilio eletto presso Michele Lo Russo in Roma, via (omissis);
nei confronti di
Il signor An.Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Coltellacci, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (omissis);
i signori El.D’A. ed altri;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II-bis, n. 10217/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e del signor An.Co.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Giuliano Gruner, Domenico Occagna e Paola Coltellacci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso n. 8908 del 2014, il sig. Ma.Gr. impugnava davanti al TAR Lazio – sede di Roma i risultati delle ultime elezioni del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale in (omissis), nelle quali si era candidato a sindaco e all’esito del primo turno, svoltosi il 25 maggio 2014, si era collocato al terzo posto, con una differenza di 45 voti rispetto al secondo classificato sig. An.Co., non venendo in conseguenza di ciò ammesso al ballottaggio del 9 giugno successivo, poi risoltosi a favore di quest’ultimo.
2. All’esito della verificazione esperita, il TAR adito respingeva il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti proposti dal sig. Gr. dopo l’incombente istruttorio.
3. Per quanto qui rileva, il giudice di primo grado statuiva che:
– le asserite incongruenze riscontrate nei verbali delle sezioni nn. 2, 8, 9, 33 e 47 tra voti indicati come validi da un lato e voti complessivamente assegnati alle liste ed ai candidati a sindaco dall’altro lato si erano rivelate insussistenti all’esito del riconteggio effettuato dal verificatore;
– le censure contenute nell’atto di motivi aggiunti, imperniate sulla differenza di una scheda tra il totale dei voti validi indicato nel verbale della sezione 2, e quelle materialmente rinvenute verificatore erano nuove e non limitate ad uno svolgimento di quelle formulate nel ricorso originario.
3. Il sig. Ma.Gr. ha quindi proposto il presente appello, al quale resistono il Comune di (omissis) ed il sig. Co..
All’udienza del 21 gennaio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nel primo motivo d’appello il sig. Gr. si duole del rigetto della censura con cui egli aveva dedotto, all’esito del riconteggio effettuato dal verificatore, l’esistenza nella sezione 2 di “una discrepanza fra il totale dei votanti, indicato in n. di 595 nel relativo verbale di Sezione, e il numero delle schede medesime, pari a n. 596” (pag. 13 dell’atto d’appello), sottolineando che per effetto di tale circostanza l’esito dell’intera competizione elettorale sarebbe “intrinsecamente inattendibile” (pag. 15).
Nel secondo motivo il sig. Gr. si duole della dichiarazione di inammissibilità del motivo aggiunto, sottolineando che solo all’esito di tale incombente è stato possibile enucleare una censura che, se invece formulata nel ricorso, sarebbe stata ritenuta esplorativa e che ribadisce essere di gravità tale da inficiare l’intera competizione elettorale.
Quindi, con il terzo motivo d’appello viene riproposta la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso originario “così come integrato dal ricorso per motivi aggiunti” (pag. 20 dell’appello), volta a sostenere che la non corrispondenza tra il numero delle schede ed il numero dei votanti indicato nel verbale di sezione n. 2 invaliderebbe l’intera elezione.
2. Tutte queste censure possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione e devono essere respinte.
In realtà esse si sostanziano nella riproposizione del solo motivo aggiunto svolto davanti al TAR e che il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile, perché formulato all’esito del riconteggio delle schede disposto sulla base dei motivi articolati nel ricorso originario.
Infatti, mentre in quest’ultimo mezzo, ed in particolare nel secondo motivo, il sig. Gr. aveva domandato l’annullamento degli esiti delle elezioni a causa delle “incongruenze” riscontrate dall’ufficio centrale elettorale nei verbali delle sezioni nn. 2, 8, 9, 33 e 47 tra voti in essi indicati come validi, da una parte, e voti complessivamente assegnati alle liste ed ai candidati a sindaco dall’altra parte, nel proprio ricorso per motivi aggiunti il medesimo sig. Gr. aveva articolato una censura obiettivamente diversa, consistente nella non corrispondenza tra il dato dei votanti riportato nel verbale della sezione n. 2 e le schede contenute nella pertinente busta acquisita dal verificatore nominato dal TAR.
3. Alla luce di ciò deve quindi essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Sezione, correttamente applicata dal giudice di primo grado, secondo cui nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti dedotti a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (da ultimo: Sez. V, 26 novembre 2015, n. 5379, 7 luglio 2015, n. 3358, 10 settembre 2014, n. 4589).
Questa giurisprudenza è a sua volta coerente con quella che è ferma nel ritenere che i termini perentori di legge per impugnare gli esiti delle elezioni, dimezzati rispetto a quelli ordinari (art. 130, comma 10, cod. proc. amm.), non possano essere in alcun modo derogati, in ragione dell’esigenza di contemperare il diritto di azione ex art. 24 Cost. con il “principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico” costituitisi per effetto della proclamazione degli eletti (Sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755, § 45, con specifico riguardo al termine per il ricorso incidentale, ma sulla base di considerazioni pienamente estensibili al ricorso per motivi aggiunti a quello svolto in via principale).
4. Contrariamente a quanto sul punto deduce l’odierno appellante, questo principio non può essere in alcun modo derogato, nemmeno in ragione della difficoltà – ma non certo impossibilità, come invece lo stesso sostiene – di conoscere il vizio al momento della proclamazione degli eletti.
Ciò infatti osterebbe alle esigenze di certezza del risultato elettorale, ribadite anche nella sentenza n. 755 del 17 febbraio 2014 da ultimo citata, le quali non tollerano di essere condizionate “dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti” (§ 45 citato).
Conseguentemente, deve ribadirsi che nel giudizio elettorale la delimitazione del thema decidendum deve avvenire nel ricorso introduttivo, attraverso “l’indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni”, senza possibilità di ampliamenti sulla base degli esiti degli incombenti istruttori disposti dal giudice in base alle censure originariamente formulate, e dunque mediante un utilizzo dei poteri di acquisizione probatoria in funzione esplorativa.
5. Deve infine essere respinto anche il motivo con il quale il sig. Gr. si duole della condanna alla refusione delle spese di lite inflittagli dal TAR.
Questa statuizione risulta correttamente fondata sull’applicazione del criterio della soccombenza sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., il quale non richiede al giudice di svolgere alcuna altra considerazione, ed in particolare di valutare le ragioni alla base della decisione di proporre ricorso, diversamente dall’ipotesi in cui si ravvisino ragioni che ai sensi del successivo art. 92 giustifichino la compensazione delle spese, per le quali occorre invece una specifica motivazione.
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto ed in applicazione del medesimo criterio della soccombenza il sig. Gr. va condannato a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 7234 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante sig. Ma.Gr. a rifondere agli appellati Comune di (omissis) e sig. An.Co. le spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2016.
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