Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 giugno 2017, n. 2896

Le soluzioni migliorative proposte dai concorrenti nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si differenziano infatti dalle varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 14 giugno 2017, n. 2896

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6310 del 2016, proposto da:

De. s.p.a. ed altri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Da. Ta. Ma. e Ca. Ba., con domicilio eletto presso lo studio An. Ma. in Roma, via (…);

contro

Ir. s.p.a. e Me. de. Ac. s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ca. e Fr. Gi., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Gi. in Roma, via (…);

nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa e Consorzio Integra società cooperativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pa. Co. e Ma. Co., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Co. in Roma, viale (…);

ed altri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE I n. 00637/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di opere di completamento del depuratore di acque reflue del Comune.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ir. s.p.a. ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Ta. Ma., Ba., Ma., Ca. e Co.;

FATTO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. I, con la sentenza 22 giugno 2016, n. 637, ha respinto il ricorso principale proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento del provvedimento prot. n. 004270-2015-p avente ad oggetto “appalto: procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di completamento del depuratore acque reflue del comune di Rapallo, gara n. 7495 – CIG n. 5997576C46 – comunicazione esito di gara ex art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006.

La sentenza ha rilevato che:

– assume rilievo preminente ed insuperabile il dato derivante dalla coincidenza tra il tenore della lex specialis ed il cronoprogramma dell’offerta;

– i lavori realizzati e presentati dal raggruppamento risultato aggiudicatario appaiono conformi ai requisiti come richiesti dalla lex specialis intesa nei dovuti termini di ragionevolezza e proporzionalità;

– se in termini formali la presenza di un geologo tra i professionisti del raggruppamento non era richiesta neppure a pena di esclusione dalla lex specialis, in termini sostanziali il progetto offerto risulta accompagnato dalle necessarie relazioni geologiche, la cui completezza neppure viene censurata da parte ricorrente;

– in termini dirimenti sul punto va evidenziato come la natura dei settori speciali interessati dall’oggetto di gara escluda l’applicabilità delle norme invocate, come emerge dall’art. 209 d.lgs. 163 del 2006;

– in relazione alla mancata presenza del giovane professionista, assume rilievo dirimente il mancato richiamo delle norme invocate tra quelle oggetto di applicazione nei settori speciali e comunque la censura risulta superata dall’indicazione di un altro professionista;

– il termine “presenza” è di amplissima latitudine significativa e testimonia semplicemente la necessità di un rapporto tra R.T.I. e professionista junior, ma non implica un suo inserimento nel raggruppamento quale componente;

– il fatto che la previsione, pur non imposta dalla norma applicabile ai settori speciali lo sarebbe dalla lex specialis contrasta con l’art. 46, comma 1-bis, circa la nullità delle clausole escludenti che non abbiano diretta base normativa,

– il chiaro disposto regolamentare invocato dalla stessa parte ricorrente consente ampliamenti di carattere igienico sanitario e tecnologico, nonché la posa in opera di strutture consistenti in tubazioni e condotte di servizio.

La parte appellante contestava la sentenza, deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:

– erroneità e illogicità della motivazione – travisamento degli atti di causa – illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del sub-criterio 3.1 “tempo di riduzione del cronoprogramma” indicato nella lettera di invito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 del capitolato speciale di appalto;

– erroneità e illogicità della motivazione – travisamento degli atti di causa – illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del paragrafo III.2.3 dell’avviso di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 42 e 48, d.lgs. n. 163 del 2006;

– erroneità e illogicità della motivazione – travisamento degli atti di causa – illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 35, d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91, d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi III.2.1 e III.2.3) dell’avviso di gara e del paragrafo 3.1, “offerta tecnica” della lettera di invito;

– erroneità e illogicità della motivazione – travisamento degli atti di causa – illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi III.2.1 e III.2.3) dell’avviso di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 53 e 90, d.lgs. n. 163 del 2006;

– erroneità e illogicità della motivazione – travisamento degli atti di causa -illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del regolamento della Regione Liguria n. 3 del 14 luglio 2011. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 3.1.1.2, “condizioni generali – vincoli progettuali”e del paragrafo 3.1.1.3,

“linee guida alla redazione della relazione tecnica” della lettera d’invito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1.1 e dell’art. 45 del capitolato speciale di appalto. Violazione e falsa applicazione degli atti autorizzativi al progetto definitivo (verbale della seconda seduta deliberante di conferenza dei servizi del 26 giugno 2014; parere del dipartimento prevenzione igiene e salute pubblica del 19 giugno 2014). Violazione e falsa applicazione del chiarimento n. 26;

– omessa pronuncia – illogicità e contraddittorietà. Violazione di legge e della lex specialis in relazione all’attribuzione del punteggio al raggruppamento Severn Trent e al raggruppamento CCC con riferimento al “sub-criterio 3 – tempo di ultimazione dei lavori”.

Con l’appello in esame chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano le parti appellate (CCC e Ir.) chiedendo la reiezione dell’appello.

Con ordinanza istruttoria n. 846-2017 questo Consiglio ha disposto che l’appellata Ir. SpA versasse in atti il progetto esecutivo predisposto da CCC.

Ottemperando all’ordinanza n. 846-2017 la difesa di Ir. ha depositato in data 21 aprile 2017 il progetto esecutivo predisposto da CCC (docc. 13 e 13a appellata Ir.).

All’udienza pubblica del 25 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di appello, con il quale si eccepisce l’indeterminatezza e la non comparabilità dell’offerta del RTI CCC con quelle degli altri concorrenti in relazione ai tempi di esecuzione delle attività oggetto d’appalto, è da ritenersi infondato.

Infatti, la Lettera di invito, alla voce “Subcriterio 3.1 – Tempo di riduzione del cronoprogramma” richiede: “occorre allegare un diagramma di Gantt dal quale risultino le modalità operative, le fasi, i tempi descritti nella relazione di cui al punto successivo. Tale Cronoprogramma dovrà contenere anche la fase di avviamento (…). Tale documento diventerà parte integrante del contratto ed i tempi proposti vincolanti. Il cronoprogramma fornito in fase di gara sarà valutato quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto e fungerà anche da strumento di supporto al controllo in corso d’opera…”.

Il Cronoprogramma presentato in gara dal RTI CCC definisce nel dettaglio tutte le fasi lavorative proposte, articolando l’intervento, nella sua globalità, progettazione esecutiva compresa, nell’arco temporale di 40 mesi naturali e consecutivi.

La Stazione Appaltante lo ha perciò ritenuto legittimamente completo ed esaustivo, tanto da ottenere il massimo del punteggio di cui al subcriterio 3.2. e tale punteggio, in assenza di macroscopici erroneità o irrazionalità, non presenti, non può essere sindacato.

La prescrizione della lettera d’invito, inoltre, è chiara nel ritenere l’essenzialità del Cronoprogramma rispetto ad ogni altra indicazione tecnica, in quanto esso “diventerà parte integrante del contratto ed i tempi proposti vincolanti. Il cronoprogramma fornito in fase di gara sarà valutato quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso temporale offerto e fungerà anche da strumento di supporto al controllo in corso d’opera”.

Tale norma di gara è ribadita dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto che stabilisce in proposito che “Fanno parte integrante e sostanziale del contratto” (…) il “Cronoprogramma”.

La normativa di gara è peraltro coerente con il combinato disposto degli artt. 40 e 243 d.P.R. n. 207-2010 da cui si ricava che il cronoprogramma è un documento del progetto definitivo da presentarsi dal concorrente unitamente all’offerta.

In specifico, inoltre, il Cronoprogrmma del RTI CCC prevede 40 mesi continuativi e, dal confronto del Cronoprogramma proposto dall’ATI CCC con quello allegato dall’ATI Degrémont alla propria offerta, si evidenzia che la coincidente impostazione e dunque la piena comparabilità delle offerte.

La Stazione Appaltante dovendo attenersi, nell’interpretare la documentazione sottoposta al suo vaglio, a quella più favorevole alla maggiore partecipazione alla gara, ha dato prevalenza alla valutazione del requisito sostanziale attribuendo alla dicitura “non continuativi” riportata nella Relazione tecnica, Capitolo 3.1 e nell’Executive Summary, da parte dell’ATI CCC la sola intenzione di renderla coerente con quanto previsto a pag.42 del CSA art. 35.1: “La committente avrà a disposizione un totale di almeno 30 gg per la verifica (ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 163-2006), l’eventuale commento e l’approvazione di tutti i documenti costituenti il Progetto Esecutivo. Durante la verifica da parte della committenza la decorrenza dei termini viene sospesa”,

La dizione “non continuativi”, pertanto, non incide sull’offerta temporale, desumibile dal Cronoprogramma, ormai fissata in tale documento essenziale, e proposta in termini coerenti alla lex specialis.

2. Il secondo motivo di appello, con il quale si eccepisce il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte del RTI CCC, è da ritenersi infondato.

In relazione alla asserita mancanza del requisito di cui al punto 111.2.3), lett. d) dell’Avviso di Gara, cioè l’avere realizzato nei 5 armi precedenti la pubblicazione dell’avviso di gara almeno tre impianti di depurazione di capacità maggiore o uguale a 30.000 abitanti equivalenti di cui almeno uno con tecnologia MBR, i lavori realizzati e presentati dal raggruppamento risultato aggiudicatario appaiono conformi ai requisiti, come ha correttamente rilevato la sentenza.

Infatti il RTI CCC, a fronte della dichiarazione resa di avere realizzato almeno tre impianti di depurazione di capacità maggiore o uguale a 30.000 abitanti equivalenti di cui almeno uno con tecnologia MBR, ha fornito i Certificati di Esecuzione dei Lavori – CEL – ad essi riferiti (doc. 1 sub 7/10 appellato CCC) dal cui esame risulta smentito quanto affermato dal RTI Degrémont appellante.

Peraltro, l’art. 79, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010 individua come elemento probante del possesso di tale requisito i certificati di esecuzione lavori redatti secondo modello predeterminato e pertinenti ai lavori eseguiti per conto delle stazioni appaltanti.

I Certificati Esecuzione Lavori, in assenza di diverse indicazioni della Stazione Appaltante contenute nella lex specialis, costituiscono dunque mezzo idoneo, ancorché non l’unico, per documentare l’entità e la corretta esecuzione dei lavori ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006).

Pertanto, la Stazione Appaltante, nella valutazione della veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, si doveva attenere alle risultanze dei CEL prodotti non essendo prevista normativamente la diversa metodica di valutazione di detti certificati, proposta dall’ATI ricorrente, di suddivisione della capacità tecnica acquisita nell’esecuzione dell’appalto in relazione al fatturato sviluppato.

Una cosa è la capacità tecnica acquisita nella realizzazione anche in ATI di un’opera complessa altra cosa è il fatturato conseguente alla partecipazione alla esecuzione unitaria di lavori complessi.

Nel caso specifico risulta provato documentalmente che l’ATI CCC ha eseguito quattro impianti di depurazione, di cui due con tecnologia “MBR”, a nulla rilevando, ai fine della certificazione, l’intervenuto collaudo, né essendo rilevante, ai sensi della lex specialis, il fatto che per l’impianto di depurazione di Riesi (Acque di Caltanissetta s.p.a.) l’autorizzazione di esercizio sia stata rilasciata per soli 14.000 ab/equivalenti, essendo invece rilevante la sola potenzialità depurativa dell’impianto.

In relazione alla non riferibilità all’area della “impiantistica industriale” di larga parte della documentazione prodotta dall’ATI CCC a comprova del possesso del requisito di cui al punto 111.2.3. lett. c) dell’Avviso di Gara “Avere realizzato lavori di impiantistica industriale per un importo maggiore o uguale a 30.000.000 EUR nei 5 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso”, si deve rilevare che il predetto punto 111.2.3) del bando di gara, capacità tecnica, chiedeva che il concorrente fosse in possesso di attestato SOA per la categoria prevalente OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione.

La categoria riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

La lex specialis richiede altresì al concorrente di aver realizzato lavori di impiantistica industriale per un importo di almeno € 30.000.000,00 complessivi nei 5 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

La formulata prescrizione si riferisce agli impianti indicati della categoria 0S22, ma è più ampia e permette la partecipazione di più partecipanti ed aumenta la concorrenza, includendo tutti gli impianti asserviti ad edifici industriali, ovvero di processo e non quelli inerenti a edifici civili.

Nel concetto di “edificio” rilevante ai fini della valutazione della stazione appaltante rientrano sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).

La documentazione prodotta dall’ATI CCC per provare il possesso del requisito bene è stata ritenuta ammissibile e rilevante: la prescrizione della lex specialis è stata dunque all’evidenza assolta dal concorrente CCC.

3. Il terzo motivo di appello, con il quale si eccepisce la mancata inclusione del geologo nello staff di progettazione e per non avere nominativamente individuato un professionista iscritto all’albo dei geologi, è da ritenersi infondato.

Infatti, le indagini geologiche sono state eseguite dalla stazione appaltante, richiedendo la gara solo una progettazione esecutiva ed una eventuale proposta migliorativa e non una variante; ciò rendeva non necessaria la figura del geologo nell’ATI di progettazione e neppure l’integrazione delle Relazioni Specialistiche.

L’art. 35 d.P.R. n. 207 del 2010 sulle Relazioni specialistiche, stabiliva, infatti: “Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”.

Pertanto, la figura del geologo è necessaria soltanto laddove la relazione geologica sia stata omessa ovvero sia da ritenersi obbligatoria per previsione normativa, il che non si verifica nel caso in esame.

La gara in oggetto infatti rientra nei “settori speciali” e le norme sulla progettazione dettate dal Codice non sono applicabili ex art. 206 d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 339 d.P.R. n. 207 del 2010, dovendosi fare riferimento al riguardo alle sole prescrizioni della lex specialis che, infatti, non prevedevano l’obbligatorietà del geologo nella ATI di progettazione.

Nel caso di specie, la lex specialis non richiedeva la presenza del geologo nello staff tecnico di progettazione e neppure prescrive di avvalersi di soggetti qualificati per lo svolgimento di indagini geologiche.

4. Anche il quarto motivo d’appello, con cui si eccepisce il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica del raggruppamento in relazione alla mancata presenza del giovane professionista, è infondato.

Anche in questo caso, come in precedenza, come bene ha osservato la sentenza, assume rilievo dirimente il mancato richiamo delle norme invocate fra quelle oggetto di applicazione nei settori speciali.

Peraltro, ai fini della prova possesso dei requisiti professionali che devono essere posseduti dall’ATI di progettazione nel suo complesso, il bando di gara specificava che era sufficiente e necessario il possesso cumulativo del fatturato, requisito che è posseduto dagli altri professionisti associati; risulta irrilevante, quindi, la sostituzione del professionista operato da CCC soprattutto se, come nel caso in esame, è avvenuto prima della presentazione dell’offerta.

Infatti, la validità della costituzione di un’ATI va giudicata solo con riferimento al momento della formulazione dell’offerta, per cui sono legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, singolarmente invitate, anche allorquando la loro costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione.

Inoltre, nei raggruppamenti temporanei partecipanti a gare di progettazione, la figura del giovane ingegnere partecipante come progettista, imposta dall’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010 non è soggetta all’applicazione dell’art. 261, comma 7, dello stesso testo sulle percentuali minime di possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai mandanti e ai mandatari.

La legge non richiede che la presenza del “giovane progettista” assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

5. Anche il quinto motivo d’appello, con cui si eccepisce il mancato rispetto dei vincoli progettuali prescritti dalla normativa di settore, da quella di gara e dagli atti autorizzativi presupposti, è infondato.

Infatti, il RTI CCC ha proposto quale miglioria la realizzazione di una vasca di laminazione/equalizzazione a monte dei pretrattamenti che a parere della stazione appaltante induce notevoli vantaggi gestionali, quali, a titolo esemplificativo, l’alimentazione dell’impianto a carico idraulico e chimico costante, l’allungamento della vita delle membrane e la riduzione consumi energetici.

Il Rio oggetto di spostamento è interrato e la soluzione migliorativa proposta dal RTI CCC aggiudicatario rispetto al Progetto Definitivo posto a base di gara non modifica in alcun modo la sezione idraulica e la pendenza del tratto tombinato, così come previste dal progetto definitivo a base di gara, e di conseguenza la capacità idraulica del tombino in funzione della quale gli enti competenti in materia idraulica hanno espresso parere favorevole.

Dal punto di vista paesaggistico il Rio senza nome era previsto tombinato dal progetto definitivo a base di gara e resta tale nella soluzione tecnica proposta dall’aggiudicatario, che prevede solo una leggera modifica del tracciato nel tratto terminale, non modificando in alcun modo l’impatto dello stesso sul paesaggio circostante in funzione del quale era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

La soluzione proposta dal RTI CCC di cui si sono prodotte le tavole significative per la causa non risulta avere diverso impatto rispetto alla soluzione del progetto definitivo a base di gara e già approvato dalla Conferenza dei servizi deliberativa, nei riguardi dell’ambiente naturale di pertinenza del Rio né compromette il mantenimento delle aree di libero accesso per la manutenzione dell’alveo tombinato.

Le strutture (la vasca di laminazione) previste nella soluzione proposta da CCC sono completamente interrate e lasciano del tutto libera la fascia di tutela di 3 metri di cui alle prescrizioni redatte da ex Direzione pianificazione generale e di bacino che affermano che “dovranno essere mantenute sgombre da volumi edilizi le fasce di inedificabilità (3 mt.) del Rio senza nome. Le eventuali opere realizzate all’interno di tale fascia dovranno avere carattere di amovibilità, come previsto dall’art 5 del regolamento regionale 3/2011”.

L’art. 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 3 del 2011 regola a sua volta gli interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta (3 metri nel caso del Rio) ma consente che vi posano insistere strutture con carattere di amovibilità ed anche “ampliamenti di carattere igienico sanitario e tecnologico” e “la posa in opera di tubi o condotte di servizio”.

Dalle tavole prodotte, si rileva che la proposta dell’ATI CCC prevede fondamentalmente strutture interrate, tubazioni, condotte e manufatti che rispondono alle prescrizioni sopra riportate e ciò con riferimento ad entrambe le sponde del Rio.

Ulteriori adeguamenti potranno essere assunti in fase di progettazione esecutiva dalla impresa aggiudicataria per rendere del tutto conforme alle prescrizioni la miglioria all’impianto proposta atteso che la “miglioria” non costituisce una “variante” del progetto definitivo che è già stato approvato e posto in gara.

Le soluzioni migliorative proposte dai concorrenti nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si differenziano infatti dalle varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico (cfr. Cons. Stato, V, 7 luglio 2014, n. 3435), rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione.

La modifica del sistema di deodorizzazione che caratterizzerebbe l’offerta tecnica del RTI CCC non è parimenti rilevante, posto che il progetto a base di gara predisposto dalla stazione appaltante prevede infatti che nelle varie sezioni che compongono l’impianto vengano installati sia scrubber a umido che scrubber a secco da utilizzarsi alternativamente in base alle esigenze contingenti dettate dalla buona gestione del processo di depurazione.

L’aggiudicataria ha proposto lo sostituzione di scrubbers a umido con più performanti drums a secco solo ed esclusivamente nella sezione biologica del MBR, dove sono trascurabili le concentrazioni di ammoniaca.

È stato inoltre previsto di aumentare la temperatura dell’aria al fine abbattere il livello di umidità presente, umidità che, potenzialmente, potrebbe inficiare il buon funzionamento dello scrubber, al di sotto dei limiti stabiliti dai manuali d’utilizzo di tali macchine.

La stazione appaltante ha quindi, ritenuto, con valutazione priva di macroscopica irragionevolezza, e dunque insindacabile, che la proposta progettuale permettesse di ridurre le emissioni in atmosfera rispetto al limite stabilito nella prescrizione redatta dalla Città metropolitana (ex Provincia), non modificasse la filiera di trattamento dell’aria e fosse ottemperante all’art. 3.1.1.2 della lettera di invito, atteso che le modifiche apportate al progetto definitivo sono state proposte al fine, tra le altre cose, di massimizzare la resa depurativa del trattamento aria.

Le soluzioni proposte non necessitano, inoltre, di alcuna integrazione autorizzativa in quanto non modificano in alcun modo il volume dell’aria in uscita dal camino e garantiscono inoltre un miglioramento della qualità dell’effluente in termini di Unità odorimetriche (UO).

Sono inoltre rimaste indimostrate le allegazioni contrarie dell’appellante, cui competeva l’onere della prova del proprio assunto e che non può fornire con l’ausilio della CTU: che diventerebbe altrimenti, inammissibilmente, uno strumento ispettivo a vantaggio di una parte.

6. Il sesto motivo d’appello connesso all’omessa pronuncia della sentenza sul motivo aggiunto è subordinato al positivo accoglimento del primo motivo di censura dedotto nel ricorso incidentale proposto da RTI CCC che rimane assorbito.

7. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere

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