Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 luglio 2017, n. 3452

Nelle aree di sosta a tariffazione obbligatoria su viabilità locale, non vige un divieto assoluto di concessione di occupazione di suolo pubblico

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 13 luglio 2017, n. 3452

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1611 del 2015, proposto da:

Galleria Sc. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. An. Ar., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Ro., con la quale è domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II ter, n. 7311/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito l’avvocato Ro. Ro. per Roma Capitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società Galleria Sc. s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza di estremi indicati in epigrafe con la quale il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso per l’annullamento del diniego espresso da Roma Capitale in merito all’istanza della società appellante di occupazione di suolo pubblico csu un’area di sosta tariffata in via (omissis) (strada a viabilità secondaria).

2. La società appellante deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il divieto di occupazione di suolo pubblico (previsto dall’art. 4 quater, comma 3, della D.C.C. n. 119/2005, così come modificata dalla D.C.C. n. 75/2010), sarebbe rivolto solo alla viabilità principale e non anche a quella secondaria, rispetto alla quale le nuove concessioni risulterebbero in alcuni casi possibili, ricorrendo le particolari condizioni indicate dall’art. 4-quater, comma 4, della stessa D.C.C.

3. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello Roma Capitale.

4. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello merita accoglimento.

6. Deve premettersi che la questione controversa concerne l’ammissibilità della concessione di occupazione di suolo pubblico su aree a sosta tariffata.

Al riguardo, in presenza di precedenti giurisprudenziali di non inequivoca comprensione (Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3123; 23 giugno 2015, n. 3181; 24 marzo 2016, n. 1207), la Sezione è dell’avviso che la vigente disciplina regolamentare del Comune di Roma (delibere consiliari n. 119 del 2005 e n. 75 del 2010) osti in ogni caso al rilascio di concessione di suolo pubblico su aree a sosta tariffata comprese nella viabilità principale, laddove allorché si tratti di viabilità locale/secondaria il diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico non è automatico e vincolato, salvo che nei siti espressamente e tassativamente indicati dalla stessa disciplina regolamentare (determinate isole spartitraffico, isole di traffico, in prossimità dei monumenti, etc.).

In particolare, con recente sentenza che il Collegio condivide, questa Sezione ha affermato che nelle aree di sosta a tariffazione obbligatoria su viabilità locale, non vige un divieto assoluto di concessione di occupazione di suolo pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 24/3/2016, n. 1207).

Nella richiamata pronuncia è stato evidenziato che: << pur essendo stato abrogato l’art. 4-quater, comma 3, secondo alinea, del regolamento istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali, che demandava alla giunta di individuare “le aree sulla cui viabilità locale è possibile rilasciare le concessioni di occupazione di suolo pubblico eliminando la tariffazione della sosta” (abrogazione disposta con delibera consiliare n. 75 del 30 luglio 2010), è stato nondimeno mantenuto fermo il successivo comma 4, il quale, alla luce delle modifiche precedentemente apportate (delibera consiliare n. 119 del 30 maggio 2005), contiene l’elencazione dei casi in cui non possono essere rilasciate nuove concessioni sulla viabilità locale [casi indicati dalle lettere a) – i)]. Sulla base di ciò la Sezione ha ritenuto che anche in seguito all’ultima modifica regolamentare è tuttora vigente “la possibilità del rilascio sulla “viabilità locale” di nuove concessioni di O.S.P., tranne che nei siti espressamente e tassativamente elencati (determinate isole spartitraffico, isole di traffico, in prossimità di monumenti, ecc.), tra i quali, peraltro non sono indicati quelli inclusi nella “viabilità locale”>>.

Nella detta sentenza è stato, inoltre, precisato che: <<un divieto assoluto non può ricavarsi dal punto 4.2.2. del piano generale del traffico urbano di Roma, alle cui previsioni il sopra citato art. 4-quater del regolamento COSAP si conforma per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico, dal momento che tale disposizione fa espressamente salva la possibilità di introdurre con successivo regolamento deroghe “che si dovessero dimostrare necessarie”>> (in termini Cons. Stato, Sez. V, 18/6/2015, n. 3123).

7. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accogliersi il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale).

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante, che liquida in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 2 marzo 2017 e 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore

Claudio Contessa – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

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