Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 11 settembre 2015, n. 4252
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6430 del 2015, proposto dalla Te. s.p.a. e dall’Im. s.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Fi.Ar.Sa. e An.Ro., con domicilio eletto presso lo Studio Sa. in Roma, (…);
contro
La Aq. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Al.Po. e Gi.Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi.Co. in Roma, Via (…);
nei confronti di
La Cr. s.p.a. e la Ca. s.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 666/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento dell’accordo quadro relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, per la durata di anni 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Aq. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Fi.Sa. ed altri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il provvedimento di esclusione impugnato in prime cure è stato emanato dall’Amministrazione per carenza, in capo all’ausiliaria della ricorrente, del requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006;
Ricordato che tale previsione normativa richiama l’ipotesi della commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”, e che il comma 2 dello stesso articolo 38 specifica che si intendono “gravi” unicamente “le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse” per un importo superiore alla soglia quantitativa minima ivi indicata;
Considerato che la tesi di fondo dell’Amministrazione, condivisa dal primo Giudice, è che all’inizio della gara la concorrente risultava dagli atti dell’Agenzia delle Entrate versare in posizione irregolare, e solo in data 9 dicembre 2014 aveva ottenuto lo “sgravio” della cartella pendente a carico della propria ausiliaria, sanando quindi soltanto ex post la propria condizione;
Osservato che la documentazione in atti non suffraga una simile conclusione;
Rilevato, invero, che le poste debitorie inizialmente segnalate dall’Agenzia delle Entrate erano state in realtà già pagate a tempo debito dall’ausiliaria della ricorrente, mentre semplicemente il relativo adempimento non era stato registrato come tale dal sistema informatico dell’Agenzia, poiché l’adempiente aveva operato un versamento cumulativo in luogo di separati singoli versamenti corrispondenti ai distinti quadri del modello fiscale utilizzato;
Sottolineato che lo sgravio effettuato dall’Agenzia durante la procedura di gara non era scaturito, quindi, da un adempimento tardivo, ma era stato determinato dalla presa d’atto che l’importo debitorio inizialmente segnalato era in realtà “non dovuto” (come indicava già il certificato di regolarità emesso dall’Agenzia il 10 dicembre 2014), siccome già versato ab origine;
Puntualizzato che, secondo quanto esposto nell’atto di chiarimenti dell’Agenzia del 3 marzo 2015 già prodotto al T.A.R., “In buona sostanza i versamenti per i quali era scaturita la cartella esattoriale… erano presenti in Banca dati ed effettuati tempestivamente nel rispetto della norma. Di converso la dimostrazione della correttezza sostanziale del versamento è stata fornita successivamente “;
Rimarcato che per quanto precede alla società di cui si tratta non era ascrivibile alcun “omessopagamentodi imposte e tasse”;
Sottolineato, in particolare, che le “modalità non corrette” di versamento che il primo Giudice ha reputato comunque imputabili alla stessa società non erano idonee a integrare la causa di esclusione intorno alla quale si controverte, dal momento che la disciplina dettata dall’art. 38 impernia il necessario requisito di “gravità” dell’infrazione su fattispecie di “omesso pagamento”, e pertanto di violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale, e che l’ammissione alle gare pubbliche è retta da un principio di tassatività delle cause di esclusione previste dalla legge (art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit.);
Considerato che per le ragioni esposte il ricorso di primo grado risulta fondato, stante l’insussistenza della causa di esclusione imputata alla concorrente;
Osservato, invece, che la domanda risarcitoria spiegata dalla medesima ricorrente non è suscettibile di essere accolta, per difetto delle necessarie allegazioni probatorie che avrebbero dovuto sostenerla;
Rilevato, infine, che sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 6430 del 2015, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’esclusione della ricorrente dalla gara, mentre ne respinge la domanda risarcitoria.
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Depositata in Segreteria l’11 settembre 2015.
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