Laddove la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedentemente espletato sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso

Consiglio di Stato, sezione V, Sentenza 11 ottobre 2018, n. 5864

La massima estrapolata:

Laddove la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedentemente espletato sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001.

Sentenza 11 ottobre 2018, n. 5864

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 312 del 2018, proposto da
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Lu. e Pa. Ma., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, (…);
contro
Va. Em., non costituito in giudizio;
Ma. Ma. e altri, rappresentate e difese dall’avvocato Li. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Me. in Roma, via (…);
nei confronti
Ce. Ba., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima n. 00685/2017, resa tra le parti, concernente selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 34 unità di categoria C, in vari profili professionali, con riserva del 50% dei posti ai sensi dell’art 3, comma 2, della Legge Regionale Regione Umbria n. 38/2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 30 dicembre 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ma. Ma. e altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Ma. Lu. e Li. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Umbria, notificato il 21 febbraio 2017, i sigg.ri Ce. Ba. e altri, impugnavano – nella loro qualità di vincitori e di idonei non vincitori del concorso pubblico indetto in data 30 dicembre 2014 dall’Assemblea legislativa della Regione Umbria per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale di categoria C – posizione economica 1, con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile – il bando indittivo di una nuova “selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 34 unità di categoria C, in vari profili professionali, con riserva del 50% dei posti ai sensi dell’art 3, comma 2, della Legge Regionale Regione Umbria n. 38/2007”.
I ricorrenti chiedevano al giudice amministrativo di accertare la priorità dell’utilizzazione e scorrimento della graduatoria di cui al precedente concorso indetto dall’Assemblea legislativa regionale, con condanna della Regione ad attingere prioritariamente da detta graduatoria.
Deducevano, a tal fine, seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione, falsa ed errata applicazione: dell’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 10172013, convertito in legge n. 125/2013, dell’art. 3, comma 5-ter, del decreto legge n. 90/2014; dell’art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001; dell’art. 91, comma 4 del T.U.E.L.; del punto 3.1. della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n.
5 del 21 novembre 2013, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.
In sintesi, prima di procedere ad approvare il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 34 unità di categoria C, la Giunta regionale avrebbe dovuto attingere prioritariamente, per le figure professionali corrispondenti, alla precedente graduatoria formata all’esito del precedente concorso bandito dal Consiglio regionale, tutt’ora valida ed efficace.
2) Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 4, 5 e 10 del regolamento regionale dei concorsi n. 6 del 2010, anche in relazione all’art. 97 della Costituzione, al d.P.R. n. 487/1994 e al d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento di potere.
La scelta della Giunta regionale di procedere, nell’ambito della procedura concorsuale in contestazione, all’assunzione a tempo indeterminato di “istruttori”, ossia personale non dirigenziale, mediante la modalità di reclutamento di cui all’art. 10 del regolamento regionale sui concorsi n. 6/2010, sarebbe stata altresì illegittima in quanto tale categoria di personale avrebbe dovuto essere assunta mediante la diversa procedura di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento.
3) Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 38/2007; dell’art. 35, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, nonché del punto 3.7 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del 21 novembre 2013. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento di potere.
Il bando di concorso in contestazione sarebbe risultato altresì illegittimo nella parte in cui stabiliva una terza modalità di reclutamento (per titoli e prova orale con riserva), rispetto alle due alternative previste per legge quali il concorso pubblico per esami con riserva dei posti ed il concorso pubblico per titoli ed esami con valorizzazione dell’esperienza professionale maturata all’interno dell’amministrazione che indice la selezione.
4) Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994 e del regolamento regionale n. 6 del 19 marzo 2010. Eccesso di potere per macroscopica sproporzione e manifesta illogicità del punteggio massimo di 60/100 attribuito alla prova orale rispetto a quello massimo di 40/100 attribuito ai titoli. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento di potere.
La procedura concorsuale indetta dalla Giunta regionale sarebbe stata pure illegittima nella parte in cui non prevedeva l’espletamento di una prova scritta in forma anonima.
Costituitasi in giudizio, la Regione Umbria eccepiva, in via preliminare, la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, nonché l’improcedibilità del gravame nei confronti della ricorrente Ce. Ba., poiché definitivamente assunta nei ruoli del Consiglio regionale quale vincitrice della procedura concorsuale di cui si lamentava il mancato scorrimento della graduatoria.
Nel merito, concludeva per il rigetto del gravame, sostenendo in via principale che la perfetta autonomia tra la Giunta ed il Consiglio facoltizzava e non obbligava i predetti organi regionali a procedere alla scorrimento delle rispettive graduatorie concorsuali.
Con sentenza 3 novembre 2017, n. 685, il Tribunale adito dichiarava improcedibile il ricorso con riferimento alla posizione della sig.ra Ce. Ba. e lo accoglieva relativamente agli altri ricorrenti.
Per l’effetto annullava gli atti della procedura selettiva indetta dalla Giunta regionale “nella parte in vengono messi a concorso posti per profili professionali corrispondenti a quelli di cui alla graduatoria definitiva del concorso indetto dall’Assemblea legislativa regionale con bando pubblicato nel b.u.r. in data 30 dicembre 2014”, condannando la Regione Umbria “allo scorrimento della graduatoria di cui al suddetto concorso pubblico indetto dal dall’Assemblea legislativa regionale, prima di procedere all’assunzione presso la Giunta regionale di altro personale avente i medesimi profili professionali”.
Avverso tale pronuncia la Regione Umbria interponeva appello, articolato nei seguenti motivi:
1) Difetto di giurisdizione. Violazione degli artt. 7 cod. proc. amm. e 63 d.lgs. n. 165 del 2001.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 41, comma 2, cod. proc. amm. Violazione dell’art. 24 Cost. Carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità .
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 dello Statuto della Regione Umbria, approvato con l. reg. 16 aprile 2005, n. 21; della l. reg. 1° febbraio 2005, n. 2; della l. reg. 12 giugno 2007, n. 21; del regol. reg. 19 marzo 2010, n. 6; del regolamento di organizzazione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale, approvato con DGR n. 108 del 2006 e s.m.i.; del regolamento di organizzazione della Struttura Organizzativa del Consiglio Regionale, approvato con del. dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 156 dell’11 settembre 2007 e s.m.i.; del Contratto collettivo decentrato del personale del Consiglio Regionale dell’Umbria; dell’art. 39 della l. 27 dicembre 1997, n. 449; degli artt. 6 e 60 del d.lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 1, commi 557 e 557-quater, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.; dell’art. 3, comma 61, della l. n. 350 del 2003. Contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione. Travisamento dei fatti.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. reg. Umbria n. 38 del 2007 e dell’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti.
6) Violazione del Reg. Reg. n. 6 del 2010 e dell’Ordinamento professionale del Consiglio Regionale dell’Umbria. Travisamento dei fatti.
Si costituivano in giudizio le sigg.re Ma. Ma. e altri, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 19 luglio 2018, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello, la Regione Umbria eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti in primo grado non sarebbe qualificabile come interesse legittimo – contrapposto all’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione – bensì come diritto soggettivo all’assunzione in servizio; a ciò aggiungasi, in termini più puntuali, che ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 vanno comunque devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il motivo non è fondato.
La questione specifica risulta essere già stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. un., 12 dicembre 2012, n. 19595 secondo cui, laddove la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedentemente espletato “sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” (in termini, anche Cass. Sez. un. 18 giugno 2008, n. 16527; Cass. Sez. un. 16 novembre 2009, n. 24185; Cass. Sez. un. 13 giugno 2011, n. 12895; Cass. Sez. un. 7 luglio 2011, n. 14955).
Invero, quando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost. Del resto, nel presente caso la controversia non attiene ad un ipotetico “diritto all’assunzione”, proprio per la diversa natura della situazione giuridica azionata.
Con il secondo motivo di appello viene invece dedotta l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di notificazione dell’originario gravame ad almeno un controinteressato.
In effetti, sostiene l’appellante, il ricorso mirava all’annullamento di un’intera procedura concorsuale per l’assunzione di figure professionali qualificate, ragion per cui tutti coloro che avevano proposto la domanda di partecipazione vantavano, per ciò solo, un interesse qualificato e differenziato alla conservazione degli effetti del provvedimento gravato, ed era onere dei ricorrenti notificare loro il gravame.
Anche questo motivo non è fondato.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, a fronte dell’impugnazione di un bando di concorso non possono ravvisarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba pertanto essere necessariamente notificato – sintantoché non si sia proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva (ex multis, Cons. Stato, III, 31 ottobre 2017, n. 5038; V, 8 novembre 2012, n. 5694; VI, 26 gennaio 2009, n. 348; V, 10 settembre 2008, n. 4308).
La semplice presentazione della domanda di partecipazione – cui a rigore neppure consegue, in modo automatico, l’effettiva partecipazione al concorso e, dunque, l’ipotetica chance di superarlo di cui parla l’appellante – sotto questo profilo non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato (tale non essendo certo la generica possibilità di difendere “la propria chance di assunzione”, menzionata dalla Regione) ma, al più, una mera aspettativa di fatto, non azionabile in giudizio.
Nel caso di specie, aggiungasi a maggior ragione, neppure era iniziata la fase preliminare di verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati.
Con il terzo motivo di appello viene poi contestata – nel merito – la giuridica possibilità di attingere da una graduatoria approvata all’esito di una procedura ordinaria bandita dal Consiglio regionale ai fini della copertura – mediante scorrimento – di posti per i quali era stato invece bandito un concorso (definito “speciale”) dalla Giunta regionale.
Ad avviso dell’appellante, l’utilizzazione della precedente graduatoria al fine della copertura dei posti ivi previsti non sarebbe stata possibile per due diverse ragioni: a) per la diversità soggettiva delle amministrazioni interessate; b) per la diversità oggettiva delle procedure seguite.
Sotto il primo profilo, l’assemblea legislativa e la Giunta regionale dell’Umbria sarebbero dotate di strutture organizzative separate, avrebbero ruoli del personale separati e provvederebbero ciascuna all’assunzione dei relativi dipendenti in piena autonomia, come sancito dall’art. 47 dello Statuto regionale (che al comma 3 recita: “Il personale che opera alle dipendenze dell’Assemblea Legislativa appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall’Ufficio di Presidenza”).
Sotto il secondo profilo, invece, la disciplina delle procedure di copertura degli organici e le altre modalità di accesso agli impieghi pubblici presso gli uffici della Giunta sarebbe data dal regolamento regionale dei concorsi (r.r. 19 marzo 2010, n. 6), laddove le disposizioni di principio ivi contenute costituirebbero per il Consiglio solamente un quadro di riferimento.
Più in generale, se pure Giunta e Consiglio sono entrambi organi regionali, gli stessi sarebbero caratterizzati da una posizione e da una funzione costituzionali differenziate, che renderebbero impossibile la confusione anche dei rispettivi apparati serventi.
Sul presupposto, dunque, che Giunta e Consiglio della medesima Regione siano due amministrazioni differenti, l’appellante conclude per l’applicabilità agli stessi della norma di cui all’art. 3, comma 61, l. 24 dicembre 2003, n. 350, in base alla quale le amministrazioni “possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”, dal che dovrebbe concludersi che, nel caso di specie, lo scorrimento era sì possibile, ma non certo obbligatorio per l’amministrazione regionale.
Neppure questo motivo è fondato.
Quanto al profilo secondo cui Consiglio e Giunta regionale sarebbero due amministrazioni diverse, pur facendo parte della medesima Regione, sì che alle stesse potrebbe applicarsi la disciplina di cui al richiamato art. 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003, è appena il caso di evidenziare come, se ciò fosse mai vero – come invece non è – nella presente vertenza avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, in luogo dell’appellante Regione, proprio la Giunta regionale, il cui bando di concorso era oggetto di ricorso.
Invero, l’attribuzione di pubblica amministrazione spetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) al solo ente Regione, laddove Giunta e Consiglio sono solamente due organi interni di quest’ultimo ma non certo due amministrazioni autonome alle quali possa applicarsi il predetto art. 3 comma 61.
Né rileva la circostanza che le attribuzioni di tali organi siano obiettivamente diverse, trattandosi di una necessaria e logica conseguenza dell’organizzazione burocratica – per organi ed uffici – propria di ogni amministrazione pubblica; del resto, la disciplina di legge che dispone il ricorso allo scorrimento delle graduatorie nulla ha a che fare con le attribuzioni istituzionali degli organi od uffici di destinazione, bensì attiene all’equivalenza delle figure e dei titoli professionali richiesti per l’impiego.
Neppure appare dirimente la circostanza – attinente anch’essa a mere esigenze di organizzazione burocratica dell’ente – che, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto regionale, il personale che opera alle dipendenze del Consiglio appartenga ad un ruolo distinto da quello della Giunta, trattandosi pur sempre di organi della stessa amministrazione regionale, come ribadito dall’art. 41 del medesimo Statuto.
Con il questo motivo di appello la Regione Umbria deduce inoltre che l’utilizzazione della graduatoria approvata dal Consiglio regionale all’esito di una procedura concorsuale ordinaria non avrebbe potuto in alcun modo essere utilizzata per colmare – almeno in parte – il fabbisogno di personale della Giunta, per il quale era stata a sua volta indetta un autonomo concorso, dal momento che quest’ultimo aveva caratteristiche procedurali del tutto diverse dal primo.
In particolare, solo in parte era aperto a concorrenti esterni, essendo il 50% dei posti disponibili riservato a lavoratori “precari” della Regione, al fine di assicurarne la stabilizzazione sulla base di quanto previsto da norme specifiche. Stabilizzazione che sarebbe stata almeno in parte impedita dall’applicazione del meccanismo dello scorrimento.
Alla luce delle risultanze di causa, il motivo non può dirsi fondato.
Va infatti ribadito (ex multis, Cons. Stato, V, 5 dicembre 2014, n. 6004; V, 27 agosto 2014, n. 4361; V, 27 dicembre 2013, n. 6247; VI, 15 luglio 2014, n. 3707; VI, 4 luglio 2014, n. 3407; VI, 20 dicembre 203, n. 6153) che il generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei – cd. scorrimento – in ragione dell’evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore (ovvero di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente) che devono in ogni caso essere puntualmente indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi.
In ogni caso, precisa Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14, l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”.
In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata, dando “conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso”.
Motivazione specifica che, nel caso di specie, è assente, non risultando dagli atti alcuna presa di posizione dell’amministrazione regionale – nel provvedimento di indizione del nuovo concorso – relativamente alle questioni sopra cennate.
Significativamente, del resto – fermo in ogni caso il divieto di motivazione postuma del provvedimento impugnato – neppure nelle proprie difese in giudizio l’amministrazione ha potuto evidenziare le concrete e specifiche ragioni di tale scelta, limitandosi a genericamente menzionare una presunta diversità di ruoli e funzioni dei due organi regionali, nonché l’intenzione di superare il ricorso al lavoro precario.
In ogni caso, è appena il caso di evidenziare, le eventuali “stabilizzazioni” avrebbero riguardato solo un’aliquota di personale (il 50% dei posti messi a concorso), laddove lo scorrimento della precedente graduatoria avrebbe tutt’al più interessato l’ulteriore metà dei posti disponibili.
Con il quinto motivo di appello viene poi eccepito che l’utilizzazione della graduatoria approvata all’esito del concorso bandito dal Consiglio regionale si sarebbe altresì posta in contrasto con l’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, a mente del quale le graduatorie concorsuali non possono essere utilizzate per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso cui la graduatoria da utilizzare si riferisce.
In particolare, con d.G.R. n. 1386 del 23 novembre 2015 la Giunta avrebbe aumentato la propria dotazione organica, passando da 1329 a 1526 unità di personale, in conformità della l. n. 56 del 2014 e della l.r. n. 10 del 2015. Né rileverebbe la circostanza che siano state utilizzate, ai fini delle coperture di spesa del secondo bando di concorso, le risorse finanziarie per le assunzioni di personale nel 2013 e 2014, trattandosi di mera soluzione contabile per far fronte ad un incremento di organico (e non già a copertura di quello esistente).
Il motivo non è fondato, alla luce delle risultanze di causa.
Invero, come si evince dal contenuto di tale atto, la pianta organica della Giunta è stata modificata ben prima di quanto sostenuto dall’appellante, e precisamente con d.G.R. n. 336 del 24 marzo 2014, ossia in data antecedente a quella di indizione del concorso del Consiglio (30 dicembre 2014).
Detta rideterminazione comportava, in particolare (pag. 2, p.to 2), “la cancellazione delle 22 posizioni di Categoria D vacanti e trasferimento delle stesse nelle categorie C e B”.
La successiva delibera di Giunta n. 1386 del 2015, richiamata dall’appellante, aveva invece tutt’altro – e specifico – oggetto, ossia il “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all’art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”: in breve, disciplinava il ricollocamento presso la Giunta regionale di 197 unità di personale precedentemente impiegato presso le amministrazioni provinciali.
Tale sopravvenuto nuovo personale portava ad una corrispondente revisione in aumento dell’organico della Giunta medesima, da 1329 a 1526 unità . Incremento contabilmente giustificato mediante il ricorso alla capacità assunzionale dell’anno allora in corso (2015).
Tale delibera, pertanto, non aveva ad oggetto nuove assunzioni (mediante concorso) di personale, né “posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso” da parte del Consiglio regionale, nel 2014: non poteva dunque rilevare ai fini dell’eventuale applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 91, comma 4, cit.
Con il sesto motivo di appello viene infine eccepito che la procedura concorsuale bandita dall’assemblea legislativa concerneva profili professionali non coincidenti con quelli dei posti messi a concorso dalla Giunta regionale, con conseguente infungibilità degli stessi e, quindi, impossibilità di ricorrere a scorrimento di graduatoria.
Rileva l’appellante che il bando emanato dal Consiglio regionale, a differenza di quello della Giunta, disponeva l’assunzione di unità di categoria “C” per il profilo amministrativo-contabile unitariamente considerato, senza alcuna distinzione tra i due profili: ciò in quanto il “Nuovo ordinamento professionale del Consiglio regionale dell’Umbria” prevede, al riguardo, un unico profilo.
Per contro, il bando adottato dalla Giunta avrebbe invece previsto la selezione di due profili autonomi e distinti, richiedendo per ognuno di essi una specifica competenza (il r.r. n. 6 del 2010, all’allegato F, distinguerebbe infatti il profilo di istruttore amministrativo da quello di istruttore contabile).
Nella specie, precisa l’appellante, non potrebbe parlarsi di piena sovrapponibilità – quanto a contenuto – tra i profili professionali previsti nei due concorsi, come potrebbe desumersi dalle materie di esame dagli stessi previste: nel secondo, infatti, per il profilo di istruttore contabile è prevista la prova orale oltre che di “Contabilità pubblica” anche di “Normativa in materia di armonizzazione contabile (d.lgs 118/2011)”.
Inoltre, nel concorso bandito dalla Giunta per il profilo di istruttore amministrativo è prevista, per la prova orale, la materia “Normativa relativa al rapporto di lavoro presso le pp.aa”, non contemplata invece nel bando indetto dal Consiglio regionale.
Anche questo motivo non ha fondamento.
Invero, come ha correttamente rilevato il primo giudice, non può oggettivamente ritenersi, alla luce degli atti prodotti in giudizio, che la figura professionale di “Istruttore amministrativo-contabile”, cui gli odierni appellati appartengono in qualità di idonei non vincitori del concorso svoltosi presso il Consiglio regionale, non corrisponda, secondo il “criterio di equivalenza” di cui all’art. 4, comma 3, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge n. 125 del 2013), alle figure professionali di “Istruttore amministrativo” ed “Istruttore contabile” di cui al concorso successivamente indetto dalla Giunta regionale.
In senso contrario effettivamente depongono sia l’identità della categoria e della posizione economica di riferimento (“C1”), sia il titolo di studio richiesto (diploma di scuola secondaria superiore), sia la tipologia del rapporto di lavoro messo a concorso (in entrambi i casi avente ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) ed, infine, la sostanziale assimilabilità delle materie oggetto d’esame.
In relazione a tale ultimo aspetto, in particolare, non appare conferente quanto puntualizzato da parte appellante, circa la presenza, tra le materie d’esame del secondo concorso, di due discipline specifiche non contemplate dal bando adottato dal Consiglio.
Invero, al di là della diversa denominazione delle materie nei due diversi concorsi, vi è una sostanziale coincidenza delle discipline oggetto d’esame (la “Normativa relativa al rapporto di
lavoro presso le pp.aa.” essendo evidentemente riconducibile al “Diritto del lavoro pubblico” di cui al bando consiliare e la “Normativa in materia di armonizzazione contabile (d.lgs 118/2011)” in “Scienza dell’amministrazione” ed in “Contabilità pubblica”).
Peraltro, proprio sotto il profilo delle scienze contabili, appare cogliere nel segno l’obiezione degli appellati, secondo cui il bando di concorso del Consiglio avrebbe in realtà chiesto una preparazione più approfondita rispetto a quello adottato dalla Giunta ed oggetto di impugnazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione – tra le parti – delle spese di lite del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente FF
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere

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