Il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, pone in essere una normativa volta a prevenire o comunque impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente collegate, o comunque infiltrate, dalla criminalità organizzata.

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 4 aprile 2018, n. 2091.

Il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, pone in essere una normativa volta a prevenire o comunque impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente collegate, o comunque infiltrate, dalla criminalità organizzata.

Sentenza 4 aprile 2018, n. 2091
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2014, proposto da:

–OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato –OMISSIS-Li., con domicilio eletto presso lo studio Se. Ia. in Roma, viale (…);

contro

U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen. le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. –OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati –OMISSIS-Li. e l’Avvocato dello Stato Ma. –OMISSIS-Sc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La –OMISSIS-, riferisce che:

— sin dalla nascita del Porto di (omissis) avrebbe svolto attività integrata di trasporto e di logistica in Italia ed all’estero con quasi cento dipendenti e sarebbe stata in possesso dei certificati di qualità NET n. IT-50631 e RINA n. 14521/06;

— avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con tutte le agenzie marittime, ed avrebbe effettuato servizi di trasporto container dall’area portuale al resto dell’Europa per la MSC;

— sino alla data di notifica del provvedimento impugnato avrebbe avuto un bilancio consolidato di quasi tre milioni di euro.

Con il presente ricorso impugna la sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso diretto avverso la interdittiva antimafia della Prefettura di Reggio Calabria ed il conseguente provvedimento di divieto di accesso al porto di (omissis).

L’appello, sotto un’unica rubrica, denuncia l’eccesso di potere per carenza di congrua e razionale motivazione; palese contraddittorietà dell’impugnata sentenza rispetto alla giurisprudenza adottata dallo stesso TAR di Reggio Calabria; nonché travisamento dei fatti; erroneità e/o inesistenza dei presupposti.

L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.

Uditi, all’udienza pubblica, i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.§. La Società appellante lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto:

— sarebbe fondata esclusivamente con riferimento al legame parentale dei fratelli –OMISSIS-;

— avrebbe contraddetto quanto ritenuto dal medesimo Tar nella precedente sentenza n. –OMISSIS-che, per altro ricorrente, avrebbe ritenuto illegittima una informativa antimafia, basata su un contesto rilevante di relazioni parentali;

— non avrebbe tenuto conto che –OMISSIS- –OMISSIS-sarebbe stato assolto da tutti i reati che gli erano stati contestati. Erroneamente avrebbe poi affermato che lo stesso sarebbe stato colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione recante il n. –OMISSIS-della Procura di Verona, atteso che tale provvedimento sarebbe stato emesso nei confronti del fratello –OMISSIS- –OMISSIS-che vivrebbe in –OMISSIS-(Verona) con il suo nucleo familiare ed avrebbe una sua autonoma attività lavorativa;

— la situazione degli altri congiunti sarebbe stata irrilevante dato che, nel 2003, i due fratelli erano usciti dalla –OMISSIS-per cui l’appellante sarebbe rimasto l’unico titolare esclusivo della intera società. I rapporti parentali non sarebbero disconosciuti ma sarebbero completamente inesistenti rispettivamente: — sotto il profilo affettivo, in quanto ogni fratello avrebbe avuto un proprio nucleo familiare; .– sotto il profilo lavorativo, dato che successivamente alla avvenuta scissione societaria non sussisterebbe alcuna co-interessenza lavorativa;

— il precedente penale per il reato contestato di omessa custodia di un autocarro della moglie dell’appellante, sig.ra–OMISSIS-, sarebbe stato dichiarato prescritto;

— l’Ordinanza n. –OMISSIS-del Tribunale Misure Prevenzione di Reggio Calabria, al contrario di quanto temerariamente ritenuto dal Tar, avrebbe chiarito che la –OMISSIS-di –OMISSIS- –OMISSIS-, inizialmente sottoposta a sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria, sarebbe uscita indenne dal rigoroso accertamento posto in essere dai predetti competenti Giudici. Nonostante le dichiarazioni accusatorie di un pentito dalla suddetta ordinanza sarebbe emerso che i beni accumulati sarebbero stati frutto di attività lavorativa lecita;

— per questo il TAR avrebbe dovuto concludere per l’assoluta infondatezza della relazione dei Carabinieri che sarebbe stata datata nel tempo, dato che tutti i reati enucleati a carico del –OMISSIS- sarebbero poi stati disattesi attraverso una ripetuta serie di assoluzioni;

— la sentenza sarebbe il frutto di una prevenzione nei confronti dell’appellante il quale sarebbe immune da pregiudizi penali;

— successivamente al provvedimento interdittivo prefettizio e, specificatamente, a decorrere dall’anno 2011 nel periodo temporale del sequestro della società, la stessa avrebbe lavorato nell’area portuale sotto l’egida dei commissari giudiziari che avrebbero ritenuto l’assoluta trasparenza della gestione societaria;

— il –OMISSIS- sarebbe stato assolto dal reato associativo per cui, anche sulla base della documentazione prodotta, vi sarebbero stati sufficienti elementi per annullare il provvedimento impugnato;

— in definitiva non sussisterebbe alcun elemento dal quale si sarebbe potuta desumere l’ipotizzata ingerenza nella sua attività lavorativa data l’estraneità dell’appellante rispetto ai suoi congiunti.

2.§. Il motivo va complessivamente disatteso.

In linea preliminare si deve ricordare che, come la giurisprudenza della Sezione ha costantemente ripetuto, il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, pone in essere una normativa volta a prevenire o comunque impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente collegate, o comunque infiltrate, dalla criminalità organizzata (ex multis: Consiglio di Stato sez. III 9 maggio 2016 n. 1846). La misura di prevenzione qui in esame è stata la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un serio contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che risultino appartenenti, strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 28/12/2016, n. 5509).

Sulla base degli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, la valutazione da parte del Prefetto territorialmente competente costituisce espressione di ampia discrezionalità ed è ancorata al criterio del “più probabile che non” — cioè da una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (così a partire da: Consiglio di Stato, Sez. III 9 maggio 2016, n. 1743; Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2016, n. 3505; id., 29 settembre 2016, n. 4030).

In tale direzione la norma individua una serie elementi rivelatori del rischio di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale dell’impresa, quali ad esempio: – misure cautelari o condanne, anche non definitive e provvedimenti sfavorevoli del giudice penale per uno dei delitti-spia previsti dall’art. 84 comma 4 lett. a), cit. d.lg. n. 159 del 2011 a carico dei titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell’impresa; – sentenze di proscioglimento o di assoluzione per le predette fattispecie; – proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011; – rapporti di parentela con appartenenti alla malavita organizzata; – contatti o rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con malavitosi; – vicende anomale nella formale struttura o nella concreta gestione dell’impresa; – condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi benefici; – inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 1743/2016 cit.).

Ciò premesso, nel caso in esame l’interdittiva qui in esame appare perfettamente coerente con i predetti principi ed è fondata su una molteplicità di elementi e di circostanze che appaiono sintomaticamente significativi e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare.

Preliminarmente si deve peraltro rilevare che non si ravvisa alcuna contraddizione di principio con la sentenza del medesimo Tar n. –OMISSIS-in quanto, fermi i cardini della materia, essendo le singole valutazioni in materia strettamente conseguenti alle singole fattispecie esaminate.

Per quanto concerne la pretesa assunta irrilevanza del legame parentale tra i fratelli –OMISSIS-, si ricorda che, naturalmente la sola parentela non è sufficiente a sostenere il provvedimento non essendo possibile affermare che il parente di un mafioso sia per ciò solo mafioso (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 02 marzo 2017 n. 983).

Tuttavia la consanguineità assume un suo precipuo rilievo sintomatico quando, come nel caso in esame, costituisce un concreto momento raccordo tra i diversi congiunti sufficiente a legittimare il convincimento, anche solo in termini di maggior probabilità, che l’impresa appartenga direttamente o sia gestita dal soggetto criminale insieme o mediante un proprio congiunto.

Per quanto concerne la presente fattispecie, e per ragioni che saranno meglio evidente anche in seguito, appare significativo il fatto che i fratelli –OMISSIS—OMISSIS-, –OMISSIS—OMISSIS- e –OMISSIS—OMISSIS- fossero tutti accumunati da una lunga serie di misure di prevenzione, denunce e procedimenti penali per i reati di:

— furto aggravato, danneggiamento aggravato, lesioni, violazione delle norme sulle armi, ricettazione, violazione degli obblighi di sorveglianza, trasporti abusivi, riciclaggio, violazione delle norme sull’immigrazione, associazione di tipo mafioso (–OMISSIS-);

–associazione a delinquere, ricettazione, riciclaggio, violazione delle norme sulle armi danneggiamento, lesioni, trasporto abusivo truffa e altro; inoltre era stato tratto in arresto perché responsabile, unitamente ad esponenti della cosca mafiosa dei “–OMISSIS—OMISSIS-” di associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio di autovetture rubate (–OMISSIS-);

— trasporti abusivi violazione di norme postali e delle telecomunicazioni, omicidio colposo, detenzione illegale di armi e munizioni violazione delle norme sugli esplosivi, rapina sequestro di persona associazione per delinquere ricettazione violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (questi quelli addebitati ad –OMISSIS-: il cui cognato è peraltro gravato precedenti penali per furto e detenzione di stupefacenti, omicidio, rapina, sequestro di persona, atti osceni, rissa, minacce, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed era stato condannato a quattro anni per ricettazione).

La sig.ra–OMISSIS-, moglie di –OMISSIS—OMISSIS-, che è il titolare della –OMISSIS-, a sua volta imputata per il reato di truffa ex art. 640 c.p. e di omessa custodia di un autocarro (quest’ultimo reato prescritto), era la sorella di un appartenente ad una cosca, ucciso il 16 maggio 1990 in seguito ad agguato mafioso, già deferito per porto illegale di armi, tentato omicidio, rapina, sequestro di persona ed altro.

Non va infine tralasciato che nel medesimo periodo, anche il fratello più grande, –OMISSIS—OMISSIS-, ritenuto facente parte dell’ambito dell’organizzazione criminale dei “–OMISSIS-“, era stato assassinato in un agguato mafioso –OMISSIS-.

Come è noto, i tradizionali rapporti gerarchici della struttura criminale della ‘ndrangheta sono impostati proprio sullo stretto vincolo di sangue connesso con il rapporto familiare, per cui in tali casi appare ragionevole la presunzione circa l’appartenenza e la funzionalità dell’impresa alla malavita.

Nel caso in esame, la circostanza per cui — nel particolare difficile contesto socio-ambientale del territorio in questione — tutti i fratelli che avevano formalmente ed informalmente governato l’impresa fossero tutti incorsi da una lunga serie di gravi pregiudizi di polizia e di procedimenti penali, costituisce comunque, sul piano logico e probabilistico, un elemento logicamente sintomatico della loro possibile vicinanza alla criminalità mafiosa impegnata nel traffico internazionale di stupefacenti.

Ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è parimenti irrilevante che –OMISSIS- –OMISSIS-sia stato assolto dalle varie accuse mosse.

Si deve ricordare che possono essere posti a base dell’informativa antimafia non solo comportamenti e circostanze che siano o siano stati già oggetto di processi penali, ma anche fatti che siano già stati giudicati penale con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr.: Consiglio di Stato sez. III 20 dicembre 2017 n. 5978; Consiglio di Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 669; Consiglio di Stato sez. III 23 febbraio 2015 n. 898).

A tale riguardo si osserva che secondo alcuni studiosi della materia, nella tradizione culturale e sociologica della delinquenza organizzata le assoluzioni rinforzano la credibilità ed il profilo criminale degli interessati nell’ambito della propria cerchia di relazioni, ed in ogni caso l’estrema rilevanza per la vita sociale degli interessi pubblici connessi con la tutela dell’ordine pubblico.

In conseguenza, l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non può affatto precludere la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale da parte dell’Autorità preposta.

Come risulterebbe proprio dall’Ordinanza n. –OMISSIS-del Tribunale Misure Prevenzione di Reggio Calabria, erroneamente invocata dalla Difesa dell’appellante, anche l’uscita degli altri fratelli dalla –OMISSIS-sarebbe stata meramente formale come tale comunque procedimentalmente irrilevante.

Infatti in tale ordinanza, la richiesta fatta dal PM di sequestro dell’azienda — perché la stessa sarebbe in realtà di proprietà di –OMISSIS-esponente dell’omonimo clan — era stata respinta dalla Sezione Misure di Prevenzione perché non vi sarebbero state sufficienti prove che gli stessi fossero realmente terzi intestatari fittizi e perché i –OMISSIS- (–OMISSIS-, –OMISSIS—OMISSIS-) erano portatori di un’autonoma pericolosità sociale, in quanto “… i container dentro i quali arriverebbe lo stupefacente, sarebbero mandati dal –OMISSIS- ” per portare la droga (cocaina ed eroina) fuori dal porto di (omissis) (cfr. pag.70 e segg,).

I fratelli –OMISSIS- –OMISSIS-e di –OMISSIS- –OMISSIS-quindi avrebbero un ruolo più rilevante per il quale il 27 giugno 2002 erano stati denunciati per associazione di stampo mafioso ex-art. 416-bis finalizzata al controllo di attività produttive quali in particolare del trasporto su gomma di container da, e per, il Terminal di (omissis). In questo quadro, deve pertanto escludersi che l’interdittiva sia stata il frutto di un pregiudiziale e prevenuto pre-giudizio nei confronti della società appellante.

E’ poi irrilevante che successivamente l’Impresa avesse lavorato nell’area portuale sotto la gestione dei commissari giudiziari in quanto l’affidamento dell’impresa ad un amministratore nominato dal giudice — come tale totalmente estraneo alla compagine sociale — di per sé, fa venir meno sotto il profilo soggettivo l’infiltrazione mafiosa, ma non anche sotto quello obiettivo, da valutare in un quadro “storicistico” assai più amplio ed articolato.

In definitiva, legittimamente l’Autorità prefettizia ha unitariamente valutato, nel loro complessivo valore oggettivo, i diversi elementi sintomatici di una infiltrazione mafiosa dell’impresa, e li ha probabilisticamente giudicati potenzialmente lesivi dell’interesse pubblico. Esattamente il TAR ha dunque giudicato legittimo il provvedimento di prevenzione, confermando la sussistenza di un rischio concreto di infiltrazione della criminalità organizzata connesso con il possibile diretto coinvolgimento del titolare nella criminalità organizzata.

3.§. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

L’infondatezza del ricorso comporta la conseguente infondatezza della domanda di risarcimento dei danni.

Le spese secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto.

2. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono complessivamente liquidate in Euro 5.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *