Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 3 luglio 2018, n. 4055.
La massima estrapolata:
È illegittimo il diniego del rinnovo della licenza di porto di armi di rivoltella per difesa personale di un Avvocato, motivato genericamente che l’attività dell’Avvocato non lo esponeva automaticamente a pericoli.
Sentenza 3 luglio 2018, n. 4055
Data udienza 14 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2016, proposto da:
Er. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Er. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Te. Ba. Fe. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
U.T.G. – Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA SEZIONE I n. 00663/2015, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo della licenza del porto di pistola per difesa personale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Luigi Birritteri e uditi per le parti gli avvocati Er. Ma. e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 663 del 9 luglio 2015 il Tar per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’Avv. Er. Ma. avverso il decreto n. 469/14 del 08.01.15 con cui il Prefetto di Modena gli ha negato il rinnovo della licenza del porto di pistola per difesa personale sul presupposto che l’attività professionale svolta dal ricorrente non lo esponeva a pericoli tali da giustificare il rinnovo dell’autorizzazione.
Il primo giudice ha osservato che “L’essere un avvocato regolarmente iscritto all’albo professionale, circostanza che abilita in campo penale qualsiasi professionista a svolgere indagini difensive, non è ragione sufficiente per ritenere che il ricorrente sia esposto ad un pericolo tale da giustificare l’autorizzazione richiesta. Il fatto che per anni sia stato autorizzato sugli stessi presupposti non è motivo idoneo ad impedire che l’Amministrazione possa cambiare orientamento, valutando più appropriatamente i requisiti di legge per concedere il provvedimento richiesto”.
Avverso tale decisione propone appello l’Avv. Marinelli che – premesso di essere ininterrottamente titolare del porto d’armi per difesa personale sin dal 1978 – deduce l’errata applicazione dell’art. 42 del TULPS, il difetto d’istruttoria e la carenza della c.d. “motivazione rafforzata” da parte dell’autorità amministrativa che ha negato il rinnovo.
Resiste in giudizio con costituzione formale l’amministrazione invocando il rigetto dell’appello.
All’odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Nel presente giudizio non è controverso il potere dell’amministrazione di mutare orientamento in ordine all’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale ma soltanto l’obbligo di farlo con adeguata motivazione specie allorchè detto permesso è risalente nel tempo (1978) e sistematicamente prorogato, nell’assenza di qualsivoglia forma di abuso del suo titolare.
In fatto nel provvedimento non è contenuta alcuna motivazione rafforzata che tenga conto di questi fatti oggettivi né risultano indicate le ragioni (che possono anche essere di ordine generale) per le quali all’amministrazione ha inteso mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi.
Nel provvedimento impugnato si fa soltanto cenno a non meglio precisate “direttive” del Ministero dell’Interno.
E’ pacifico che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che l’amministrazione centrale (Ministero dell’Interno), ovvero quella periferica operante sul territorio, ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica – si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni.
In tal caso l’Amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi.
Tuttavia di questi criteri generali (in tesi maggiormente restrittivi) idonei a legittimare il diniego del chiesto rinnovo non v’è traccia nel provvedimento impugnato (ne, tantomeno, negli atti dell’istruttoria).
Da qui la fondatezza dell’appello proposto da cui consegue l’accoglimento del ricorso di primo grado con l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare la richiesta di rinnovo del porto d’armi alla luce dei principi sopra esposti.
La peculiarità della questione trattata rende equo compensare tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere, Estensore
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