Ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità di difendersi personalmente

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 29 maggio 2018, n. 3232.

La massima estrapolata:

Ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto dei citati artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente, con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia.
Escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa “personale” devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Sentenza 29 maggio 2018, n. 3232

Data udienza 29 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4197 del 2018, proposto dal NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa in proprio, domiciliato presso la propria sede elettorale locale, in (…);
contro
il Ministero dell’interno e la Prefettura di Novara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
la Terza Sottocommissione Circondariale Elettorale di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
delle sentenze del Tar Piemonte, sez. II, 22 maggio 2018: a) n. 632, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso i verbali di ricusazione della lista NSAB-MLNS nel Comune di (omissis); b) n. 633, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso i verbali della Terza Sottocommissione elettorale circondariale di (omissis) n. 100 del 13 maggio 2018 e n. 104 del 15 maggio 2018, di ricusazione del contrassegno e della lista dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale del Comune di (omissis), denominata NSAB-MLNS e di conferma della decisione assunta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori ha presentato in data 12 maggio 2018 una lista elettorale per le amministrative comunali del 10 giugno 2018 del Comune di (omissis), con candidato Sindaco il signor Pi. Pa. e 7 persone candidati Consiglieri comunali, e una lista elettorale per le amministrative comunali del 10 giugno 2018 del Comune di (omissis), con candidato Sindaco il signor En. Ve. e 7 persone candidati Consiglieri comunali.
Con verbali di deliberazione nn. 99 e 100 del 13 maggio 2018 la Terza Sottocommissione elettorale circondariale di (omissis) ha ricusato “il contrassegno e la lista dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale, rispettivamente del Comune di (omissis) e del Comune di (omissis), denominata NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori”, “in considerazione del rilevato contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione della dizione letterale del movimento (nel contrassegno) e del richiamo ad ideologie autoritarie (nazionalsocialismo e nazismo)”.
Ricevuta la notifica della ricusazione, sono stati depositati i reclami allegando, tra l’altro, i tre contrassegni sostitutivi per Comune, la cui identica denominazione era NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori, ed il cui utilizzo era domandato in subordine all’eventuale successiva ricusazione della denominazione precedentemente depositata agli Uffici elettorali comunali.
Con verbali nn. 105 (per la competizione elettorale del Comune di (omissis)) e 104 (per la competizione elettorale del Comune di (omissis)) del 15 maggio 2018 la III Sottocommissione ha ricusato nuovamente le due liste nella denominazione “NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori”, senza prevedere la sostituzione o pronunciarsi sulla denominazione in subordine al rigetto della prima, ossia “NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista dei Lavoratori”, come invece sarebbe stata obbligata a fare.
2. Avverso tali esclusioni l’Associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori ha proposto due ricorsi al Tar Piemonte (n. 467/2018 per la ricusazione dalla competizione elettorale del Comune di (omissis) e n. 469/2018 per la ricusazione dalla competizione elettorale del Comune di (omissis)).
Ha dedotto l’illegittimità delle due ricusazioni sul rilievo che le parole “nazionalista” e “socialista” sono regolari, che il “contrassegno NSAB-MLNS non presenta alcun riferimento che possa intuitivamente farlo paragonare al partito nazionale nazista tedesco” e, infine, che “non è assolutamente vero che la XII Disposizione Transitoria della Costituzione estende il divieto di partecipare alla vita politica anche a soggetti politici denominati ‘nazistì ‘nazionalsocialistì e simili, o a chi si ispira a governi autoritari, ma è vero il contrario”.
3. L’adito Tar Piemonte, sez. II, con sentenze nn. 632 (resa sul ricorso n. 467/2018) e 633 (resa sul ricorso n. 469/2018) del 22 maggio 2018 ha respinto entrambi i ricorsi perchè i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presuppongono implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico, alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista; la normativa elettorale, nello stabilire i casi di ricusazione dei contrassegni e delle liste, si riferisce, quindi, a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale, senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall’ordinamento costituzionale.
Nel merito ha giudicato infondato il motivo dedotto avverso le ragioni sottese alla ricusazione, dovendosi ritenere più che sufficienti a palesare l’ideologia nazista che ispira la lista, l’espressione, contenuta nel contrassegno, “movimento nazionalista e socialista dei lavoratori” e la sigla NSAB, che chiaramente si riferisce al “Nationalsozialistische Arbeiter Bewegung” (movimento dei lavoratori nazionalsocialisti), come d’altro canto espressamente indicato nel sito dell’Associazione, alla voce “chi siamo”; ulteriore conferma è negli ampi richiami, che si leggono nel “Prologo storico”, al NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), alle sue origini e al putsch di Monaco dell’8 novembre 1923, cioè a vicende che attengono alla nascita del partito nazista e agli esordi politici di Hitler.
4. Con appello, notificato il 24 maggio 2018 e depositato il successivo 25 maggio, l’Associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori ha impugnato entrambe le sentenze nn. 632 e 633 del 22 maggio 2018 riproponendo le questioni dedotte in primo grado.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Prefettura di Novara, affermando la tardività dell’appello e la sua infondatezza, nel merito.
6. La Terza Sottocommissione Circondariale Elettorale di (omissis) non si è costituita in giudizio.
7. Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
8. Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
9. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall’eventuale profilo di tardività dell’appello, che andrebbe approfondito in punto di fatto, il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto dalla parte personalmente, senza l’assistenza del difensore.
Ed invero, ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto dei citati artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente (Cons. St., sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244; id. 16 febbraio 2011, n. 999).
Per completezza, giova aggiungere che il Consiglio d Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162 ha escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiarito che ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa “personale” devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
2. Il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore profilo, e cioé perché proposto cumulativamente avverso due sentenze del Tar Piemonte, nn. 632 e 633 del 22 maggio 2018, che hanno respinto i ricorsi con i quali si impugnava la ricusazione della lista appellante dalle competizioni elettorali del 10 giugno 2018 di due diversi Comuni ((omissis) e (omissis)).
L’appello può essere, infatti, proposto avverso una sola sentenza che definisce il giudizio (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2017, n. 1002). E’ dunque inammissibile l’impugnativa, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l’art. 70 c.p.a. conferisce al solo giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un’uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni. E’ invece inammissibile l’iniziativa posta in essere a priori dall’appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell’art. 101 c.p.a., che qualifica l’appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1906), oltre ad eludere gli obblighi legati al versamento del contributo unificato.
Di entrambi i profili in rito il Collegio ha dato comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a..
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia contenziosa, per compensare tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Luigi Birritteri – Consigliere

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