Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 14 novembre 2017, n. 5261. In ordine al DASPO a carico della moglie del Presidente di una squadra di calcio

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FATTO e DIRITTO
1.In data 30 maggio 2015 ad Aversa (CE) al termine della partita di calcio, svoltasi nello stadio comunale “Bi.” tra le squadre di Aversa Normanna e di Ischia Isola Verde, valida per i play out, girone C, Lega Pro (vinta dalla squadra padrona di casa, che comunque non evitava la retrocessione), alle h.18, quando ormai lo stadio era vuoto, la signora Gi. Pe. (di professione insegnante) ancora presente nello stadio quale consorte del presidente della Aversa Normanna, si avvicinava ad uno degli arbitri, che stavano uscivano dagli spogliatoi, e, gridando “arbitro, ti rinfresco io”, gli gettava addosso l’acqua minerale contenuta in una bottiglia di plastica, allontanandosi, quindi, velocemente in direzione della sala stampa.
A seguito di questo episodio il Questore di Caserta, ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione delle specifiche misure interdittive contemplate dalla legge n. 401/1989, art 6, per contrastare episodi di violenza a margine di manifestazioni sportive con rischio per il mantenimento dell’ordine pubblico, con provvedimento del 9 giugno 2015 vietava all’interessata per anni due l’accesso a tutti i luoghi, anche all’estero, in cui si svolgono partite di squadre di calcio, professioniste e dilettanti, comprese le manifestazioni sportive indicate dagli Stati membri della UE, che si svolgano in Italia, estendendo il divieto ai luoghi di sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono alle suddette manifestazioni; contestualmente con il suddetto decreto il Questore di Caserta prescriveva, altresì, che la interessata in occasione di tutti gli incontri di calcio della squadra dell’Aversa Normanna dovesse presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Aversa (CE) sia all’inizio del primo tempo sia alla fine del secondo tempo di ogni gara per un periodo di due anni.
1.1.Avverso tale misura interdittiva l’interessata, premesso di essere una insegnante in servizio presso un istituto di istruzione pubblico, proponeva ricorso innanzi al TAR Campania, Napoli, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per violazione di legge ed eccesso di potere.
Rilevato che con ordinanza cautelare n. 14141/2015 il TAR adito aveva sospeso il provvedimento impugnato per sproporzione del divieto e delle prescrizioni rispetto alla concreta condotta della ricorrente, il Questore di Caserta (a modifica del precedente provvedimento) adottava un nuovo decreto 5 agosto 2015, n. 968331, con il quale, revocata ogni altra misura e prescrizione precedente, vietava alla ricorrente l’accesso per anni uno (a decorrere dal 15 giugno 2015, data di notifica del precedente divieto) ai luoghi dove si svolgono le partite di calcio della squadra dell’Aversa Normanna e delle altre compagini sportive che militano nei campionati nazionali di Lega Pro, Serie D ed Eccellenza, compresi i luoghi di transito e concentramento dei tifosi delle squadre di calcio che partecipano ai campionati innanzi indicati.
Avverso tale nuova misura interdittiva l’interessata proponeva motivi aggiunti, insistendo nella domanda di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, dedotti con unico articolato motivo.

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