Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 11 giugno 2018, n. 3504.
La massima estrapolata:
Il sindacato sulle controversie relative alla mancata ammissione al finanziamento si risolve in un giudizio sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica dell’Istituto, in sede di valutazione delle singole voci del progetto, rispetto ai criteri attinenti alla finalità ed all’efficacia dell’intervento proposto, restando, in ogni caso, preclusa al Giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione, se non inficiata dalle predette manifeste violazioni.
Sentenza 11 giugno 2018, n. 3504
Data udienza 10 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8823 del 2016, proposto da
Farmacia Pi. Fr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ca., domiciliato presso la Segreteria Sezionale C.d.S in Roma, piazza (…);
contro
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Le. Cr., An. Ro., con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Inail in Roma, via (…);
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro – Sede di Pesaro e Urbino, Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro – Dir.Regionale Marche non costituiti in giudizio;
nei confronti
Au. Mn Snc di Co. Ma. & C non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 184/2016, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ca. e An. Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata il TAR Marche ha respinto il ricorso diretto avverso il provvedimento dell’INAIL-Istituto Nazionale per l’assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro di non-favorevole riscontro della domanda di contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) e comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel dettaglio, il progetto per la “completa automazione” del processo produttivo di prelievo e vendita dei farmaci non aveva raggiunto la soglia minima di ammissibilità di 120 punti prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico del 2013, per la mancata attribuzione dei 35 punti relativi al parametro completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori in quanto, per l’Istituto, l’acquisto del magazzino automatico per i prodotti farmaceutici influisce solo parzialmente sul processo produttivo svolto dal magazziniere.
Anche nel caso di presenza di magazzino automatizzato, con le caratteristiche richieste dalla Farmacia, non si eliminava l’effettuazione manuale dello scarto degli imballi di tutti i prodotti destinati alla vendita, del controllo e della spunta degli stessi, del caricamento manuale dei farmaci nel magazzino automatizzato, nonché del rifornimento manuale scaffali e espositori con i restanti prodotti non stivati nel magazzino automatizzato dei farmaci.
L’appello è affidato alla denuncia di due rubriche di gravame relative all’error in iudicando e sui presupposti; violazione del d.p.r. n. 81/2008; della L. n. 241/1990; e delle regole dell’avviso pubblico.
Resisteva l’INAIL, difendendo la correttezza della pronuncia appellata e domandandone la conferma.
Alla Pubblica Udienza i difensori delle parti insistevano nelle proprie rispettive conclusioni.
Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appellante con le due rubriche di gravame introduce una censura sostanzialmente unica.
La farmacia rileva la erroneità della sentenza n. 184/2016 in quanto il progetto presentato dalla Farmacia appellante sarebbe stata perfettamente ammissibile alla procedura per cui è causa, in quanto l’installazione del magazzino robotizzato avrebbe consentito la completa automazione del processo produttivo di stoccaggio precedentemente svolto manualmente dai lavoratori, come sarebbe stato attestato dalla perizia di parte dell’ing. Co..
Inoltre l’Inail non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni della Farmacia.
Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente giudicato corretto il punteggio (insufficiente) assegnato al criterio della finalità dell’intervento, sulla base dell’assorbente rilievo dell’incoerenza del rischio indicato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) con l’uso dei cassetti e degli scaffali, alla cui sostituzione risultava preordinato l’intervento per cui la Farmacia aveva chiesto il finanziamento.
L’appello è infondato.
In linea preliminare si deve ricordare che esattamente l’appellato Istituto ricorda la pronuncia favorevole alle tesi dell’INAIL su di un caso del tutto coincidente (cfr. Sezione III, n. 1756 del 4 maggio 2016).
Nella scia della predetta decisione deve premettersi che, in linea generale, il sindacato sulle controversie relative alla mancata ammissione al finanziamento si risolve in un giudizio sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica dell’Istituto, in sede di valutazione delle singole voci del progetto, rispetto ai criteri attinenti alla finalità ed all’efficacia dell’intervento proposto, restando, in ogni caso, preclusa al Giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione, se non inficiata dalle predette manifeste violazioni (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331).
Nel caso, al di là delle rappresentazioni della situazione dell’appellante, gli apprezzamenti negativi del progetto posti a base della domanda appaiono al contrario esenti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto.
Invano l’appellante lamenta infatti l’erroneità della decisione che, non solo avrebbe affermato che l’attribuzione del punteggio reclamato esigeva la competa automazione dell’intero processo lavorativo indicato come pericoloso, ma che non avrebbe compreso che l’installazione del robot proposto dava luogo ad processo produttivo completamente automatizzato.
Al contrario, anche in base alla comune esperienza, è evidente che l’automazione proposta non concerneva tutti i farmaci (restando esclusi i galenici e le confezioni fuori misura) e non avrebbe riguardato la restante totalità degli altri prodotti non medicinali venduti nella farmacia, per cui il progetto non avrebbe comunque eliminato le operazioni manuali ed i relativi rischi, in quanto non avrebbe toccato scaffali e stand espositivi a disposizione del pubblico.
In sostanza la Farmacia, con l’acquisto di un magazzino robotizzato, avrebbe automatizzato solamente una parte del processo di vendita relativo alle medicine, mentre sarebbero rimasti fuori gli altri prodotti (integratori, cosmetici, prodotti igienici, ecc.,) collocati negli espositori del locale di vendita ad altezze analoghe a quelle delle cassettiere per i farmaci.
Nel progetto per cui è causa non si eliminava del tutto il rischio degli addetti per quanto riguarda:
— la ricezione, lo scarico dei colli contenenti farmaci dagli automezzi e l’inserimento nel robot al fine della loro collocazione nel magazzino automatizzato;
— la collocazione delle altre svariate tipologie di prodotti collocate negli scaffali espositori per evidenti finalità di marketing diretto.
In sostanza, riguardo alla legittimità della mancata attribuzione del punteggio appare decisivo la circostanza per cui resterebbero affidate all’intervento manuale dei lavoratori sia la iniziale collocazione dei farmaci e dei parafarmaci sul nastro trasportatore del robot e sia l’attività manuale di riempimento degli stand dei detersivi, degli integratori, dei cosmetici e degli altri prodotti nella struttura di vendita della Farmacia.
Di qui l’esattezza delle conclusioni della sentenza impugnata che appare dunque esente dalle dedotte mende.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese tuttavia in considerazione della novità e della opinabilità della fattispecie possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
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