Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 1 dicembre 2017, n. 5633. I requisiti di ammissione per i Vigili del Fuoco non sono paragonabili a quelli richiesti per le Forze di Polizia e Forze Armate

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1. L’appello è infondato e deve essere respinto.
2. Come già rilevato dal Consiglio di Stato con parere reso su analoga vertenza (n. -OMISSIS-), non è condivisibile la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui le attività degli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate sarebbero totalmente assimilabili a quelle dei Vigili del fuoco, sicché analoghi dovrebbero risultare i parametri di accertamento alla idoneità alle relative funzioni.
Al contrario, e notoriamente, l’attività lavorativa di questi ultimi è connotata dallo svolgimento di compiti, nonché da condizioni di lavoro e rischi professionali, ben diversi da quelli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
Ai Vigili del fuoco, difatti, è richiesta una particolare idoneità fisica al servizio di istituto, tenuto conto delle condizioni, particolarmente critiche, in cui può rendersi necessario un loro intervento operativo (v., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 5739 del 3 dicembre 2013, secondo cui «appartiene… alle comuni conoscenze ed esperienze la nozione che l’attività ordinaria del vigile del fuoco (in relazione agli incendi, ma anche agli altri sinistri e calamità che ne richiedono l’intervento) richiede per sua natura una certa prestanza fisica, ben più di quanto si richieda, ad es., agli agenti delle forze dell’ordine»).
Da ciò consegue, pertanto, che la diversità di regime giuridico tra situazioni differenziate di per sé non può dar luogo ad alcuna illegittimità per disparità di trattamento.
3. Per quanto esposto, non può ritenersi illogica, la previsione del -OMISSIS-, posto a base del provvedimento di esclusione impugnato, trattandosi di una disposizione ispirata da un principio di precauzione, mirante a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
4. Anche le rimanenti censure non possono essere accolte, in quanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza anche di questa sezione:
– nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo dei Vigili del fuoco la commissione medica, essendo chiamata alla rigorosa applicazione del quadro normativo vigente (bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai ruoli), non possiede margini di discrezionalità e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto dalla convocazione a sottoporsi a visita medica e sulle sue valutazioni è escluso in linea generale ogni sindacato, tranne che si riscontrino eventuali vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, nn. 3999/2017; 887/2016 e 5813/2015);
– la verifica dei requisiti attitudinali prevista dal -OMISSIS- per l’accesso alle qualifiche iniziali nei ruoli dei Vigili del Fuoco effettivi in servizio permanente non è sovrapponibile, data la diversità dei criteri, alla verifica prevista dal d.P.R. 76/2004 per l’iscrizione nei quadri del personale volontario dei Vigili del fuoco (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 7651/2010 e n. 6178/2009); e d’altra parte il -OMISSIS-, nella parte in cui prevede requisiti psico-fisici ed attitudinali diversi e più restrittivi rispetto a quelli richiesti per i Vigili del fuoco volontari, non è illegittimo, atteso che il più alto grado di severità selettiva per l’assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente trova ampia giustificazione nelle più impegnative funzioni che quest’ultimo è continuamente chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1476/2016);
– deve, pertanto, ritenersi sufficiente motivato un provvedimento che disponga l’esclusione da un procedura concorsuale di un candidato che presenti una incontestata causa di inidoneità fisica, chiaramente individuata dalla normativa applicabile;
– una motivazione del genere, difatti, consente all’interessato di ricostruire l’iter logico-giuridico percorso dall’amministrazione, recando l’indicazione dei presupposti di fatto (l’accertata patologia) e delle ragioni giuridiche della decisione (il carattere ostativo della patologia accertata), in relazione alle risultanze dell’istruttoria della procedura concorsuale;
– nel caso di specie, la valutazione espressa dalla Commissione Medica evidenzia la «totale carenza -OMISSIS-», il che rende conto della «apprezzabile entità» della patologia riscontrata;
– ferma, per le ragioni esposte, la ravvisata sufficienza dell’apparato motivazionale posto a supporto dell’atto contestato, resta da rilevare che nella nota n. -OMISSIS- del Dirigente superiore medico, presidente della commissione medica che ha effettuato la visita medica collegiale all’appellante, emergono ulteriori elementi esplicativi delle ravvisate ragioni di inidoneità, volti a chiarire che «-OMISSIS- riscontrata al candidato.. incide in maniera determinante sull’espletamento delle attività e mansioni lavorative del vigile del fuoco, essendo inquietanti i risvolti per la sicurezza del lavoratore nel caso di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di soggetti con accertata -OMISSIS-, di qualsiasi tipo e grado essa sia, ancorché giudicati idonei al servizio volontario e discontinuo, poiché soggetti geneticamente ipersuscettibili e ipervulnerabili. Infatti, si devono tenere in debito conto proprio le particolari esigenze connesse al servizio tecnico urgente di soccorso espletato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, poiché tali soggetti sono predisposti a gravi crisi -OMISSIS- con conseguente quadro acuto e massivo di -OMISSIS-per profili di esposizione professionale a varie sostanze chimiche, a cominciare dalle sostanze tossiche comunemente reperibili nei fumi di incendio»; e «tra i fattori ossidanti scatenanti la crisi -OMISSIS-vi sono il -OMISSIS-(che si sviluppa a seguito della reazione chimica tra un combustibile e un comburente), numerosi farmaci e varie sostanze chimiche utilizzate come solventi industriali»;
– infine, non risulta pertinente il richiamo alla pronuncia in apparente contrasto con l’indirizzo interpretativo qui accolto (Cons. Stato, Sez. III, ord. 11 novembre 2016, n. 5069), in quanto riferito ad un caso, del tutto diverso da quello qui in esame, in cui era dubbio che al -OMISSIS-, assai contenuto nella sua portata, corrispondesse una vera e propria -OMISSIS-.
5. Per le ragioni sin qui esposte, l’appello va respinto.
6. Nondimeno, tenuto conto della natura della controversia e degli interessi coinvolti, le spese del grado di appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello n. 5643 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Gabriele Carlotti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

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