Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 1 dicembre 2017, n. 5633. I requisiti di ammissione per i Vigili del Fuoco non sono paragonabili a quelli richiesti per le Forze di Polizia e Forze Armate

I requisiti di ammissione per i Vigili del Fuoco non sono paragonabili a quelli richiesti per le Forze di Polizia e Forze Armate, perché i Vigili del Fuoco sono sottoposti a condizioni di lavoro e rischi professionali più gravosi

Sentenza 1 dicembre 2017, n. 5633
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Fr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato St. Di. Me. in Roma, via (…);
contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
I signori -OMISSIS– non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’esclusione da un concorso per la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l’avvocato Pi. Fr. e l’Avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella G.U. n. 72 dell’11 settembre 2007, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – indiceva una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo corpo che, alla data del 1° gennaio 2007, risultasse iscritto negli appositi elenchi di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 139/06 da almeno tre anni ed alla medesima data avesse effettuato non meno di 120 giorni di servizio.
All’art. 2, lettera g) del bando di concorso, era richiesto il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti dal D. M. n. 228 del 3 maggio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, queste ultime disposte dal D.M. n. 78 dell’11 marzo 2008.
2. L’appellante presentava la domanda di partecipazione al concorso e, dopo aver superato la prova per l’accertamento dell’idoneità motoria, veniva sottoposto dalla commissione medica all’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale veniva dichiarato non idoneo per la seguente ragione: «-OMISSIS-», ai sensi del -OMISSIS-(che, tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, include le «malattie del -OMISSIS-, degli organi -OMISSIS-e del sistema-OMISSIS-di apprezzabile entità» e, tra queste, le «-OMISSIS-»).
3. Avverso il provvedimento di esclusione contenuto nel D.M. n. -OMISSIS-, l’interessato presentava ricorso al T.A.R. per la Sardegna che, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, dichiarava la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti al TAR per il Lazio.
Quest’ultimo, rilevando l’infondatezza delle argomentazioni di controparte, rigettava il ricorso n. -OMISSIS-, con la sentenza qui appellata n. -OMISSIS-
4. I motivi di appello si appuntano sui seguenti profili:
I) il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del D.M. n. 78 del 2008, la violazione dei decreti del Direttore generale della Sanità militare del 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 e l’eccesso di potere per errore sui presupposti.
A suo avviso, la patologia attribuitagli non rientrerebbe in nessuna di quelle previste dal -OMISSIS- dispone che risultano impeditive le sole «malattie del -OMISSIS-, degli organi -OMISSIS-e del sistema-OMISSIS-di apprezzabile entità, comprese quelle congenite».
Similmente, l’art. 1 del Decreto del 30 agosto 2007, ha introdotto nell’art. 2, lett. d), della «Direttiva tecnica» riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, la voce «-OMISSIS-, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni -OMISSIS-», sostituendo quella che, precedentemente, faceva riferimento al –OMISSIS-anche se parziale.
Nello stesso senso viene in rilievo la Direttiva di data 11 gennaio 2008 (in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2008), per la quale «il –OMISSIS-non può essere di per sé fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneità al servizio militare».
Ciononostante, in contrasto con le menzionate direttive normative, il provvedimento impugnato (al pari della sentenza appellata) non avrebbe indicato per quale ragione la carenza -OMISSIS-darebbe luogo a una malattia di apprezzabile entità.
Nondimeno, un’interpretazione che si discostasse dai decreti testé richiamati, ritenendo le indicazioni ivi contenute non applicabili a tutti i corpi dello Stato, civili e militari, darebbe luogo ad un’illegittima ed immotivata disparità di trattamento, anche perché le mansioni dei vigili del fuoco non sono più delicate né più usuranti di quelle svolte dal personale dell’Esercito.
II) In secondo luogo, l’appellante lamenta – sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità della motivazione – la contraddittorietà della valutazione espressa dal Ministero, in quanto confliggente con le verifiche sanitarie positivamente effettuate nel corso del servizio da lui espletato presso la medesima amministrazione in qualità di vigile volontario.
III) Sotto un ultimo profilo, l’appellante evidenzia come il provvedimento di esclusione sarebbe contenuto in un verbale generico, inidoneo a soddisfare i requisiti richiesti per la motivazione del provvedimento amministrativo, tanto più che nella fattispecie non si sarebbe avuto l’esercizio di discrezionalità tecnica.
Dunque, la sentenza impugnata sarebbe censurabile anche laddove ha erroneamente ritenuto che il giudizio medico espresso nei confronti dell’appellante, proprio in quanto espressione di una valutazione tecnico-discrezionale, risulterebbe insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui dovessero ravvisarvi profili di illogicità, superficialità o incoerenza.
5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, che si è opposta con argomentate deduzioni alle istanze avversarie.
Il ricorso è stato discusso ed è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 21 novembre 2017.
DIRITTO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *