Il diploma magistrale di sperimentazione linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1997, n. 27, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, è titolo abilitante ad ogni effetto di legge.

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 7 giugno 2018, n. 3456.

La massima estrapolata:

Il diploma magistrale di sperimentazione linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1997, n. 27, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, è titolo abilitante ad ogni effetto di legge.

Sentenza 7 giugno 2018, n. 3456

Data udienza 3 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2018, proposto dalle signore Za. Ap., ed altri, rappresentate e difese dall’avvocato Pa. Fa., con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via (…);
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Le signore Ci. Me., ed altri, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, n. 2013/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito l’avvocato St. An., in dichiarata delega dell’avvocato Pa. Fa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le appellanti sono in possesso del diploma magistrale con indirizzo sperimentale linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
2. Con decreto del Direttore generale del 23 febbraio 2016m n. 105, il MIUR indiceva il “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia primaria” per la copertura, su base regionale, di 6.933 posti comuni nelle scuole d’infanzia e 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, riservato ai candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento per la scuola d’infanzia e primaria conseguito entro la data di scadenza della domanda o di titolo equipollente.
3. Le ricorrenti partecipavano al concorso, superavano la prova scritta e quella orale e, con comunicazione del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria, venivano escluse sul rilievo che il decreto d’indizione del concorso prevedeva la seguente clausola: “sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”.
4. Le ricorrenti hanno impugnato, unitamente al provvedimento d’esclusione, tale previsione.
5. Il Tar Calabria – con la sentenza n. 2013/201 – ha dichiarato il ricorso inammissibile, “non sussistendo i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali che consentono la proposizione del ricorso collettivo”.
6. Appellano la sentenza le signore Za. Ap. ed altri.
7. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2018, chiamata a pronunciarsi sulla domanda incidentale di sospensione delle effetti sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alla parte appellante, è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo d’appello si deduce l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tar nel non considerare l’identità del contenuto degli atti impugnati che giustifica la proposizione del ricorso collettivo.
8.1 Il motivo è fondato.
8.2 Il gravame, oltre i singoli provvedimenti d’esclusione, ha ad oggetto il decreto del Direttore generale del 23 febbraio 2016, n. 105, d’indizione del concorso, nella parte in cui non ha previsto la partecipazione per chi sia in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
8.3 Le ricorrenti fondano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio sui medesimi presupposti di fatto e di diritto: vale a dire sull’idoneità per la partecipazione al concorso del possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico (cfr., in termini sulla connessione procedimentale tra gli atti impugnati che giustifica la proposizione del ricorso collettivo, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5760; Id., sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36).
Contrariamente a quanto rilevato dal TAR, il ricorso di primo grado va dunque considerato ammissibile.
9. Con il secondo motivo, le appellanti richiamano l’indirizzo giurisprudenziale per il quale il diploma magistrale di sperimentazione linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1997, n. 27, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, è tiolo abilitante ad ogni effetto di legge (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2017 n. 1482).
9.1 Il motivo d’appello, conformemente all’orientamento già espresso da questo Consiglio, è fondato.
9.2 In fatto, è pacifico il possesso, in capo alle appellanti, del titolo magistrale sperimentale linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Circa l’equiparazione di tale titolo al diploma magistrale, non può che confermarsi quanto già più volte espresso dai numerosi precedenti di questa Sezione.
9.3 Va rilevato che, in riferimento al titolo in possesso delle appellanti, fu emanato il D.L. 10 marzo 1997, stabilendo all’art. 2 che “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994”.
L’art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce “piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.
9.4 Si è ulteriormente precisato (Con. St., sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388) che: “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, “è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto magistrale (…) in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie”; l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, “appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).
9.5 In definitiva, non può che concludersi in senso conforme ai ricordati precedenti, secondo i quali “a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti – ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione” (Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2014, n. 4723; in termini anche ordinanza 18 settembre 2015, n. 2218 e Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).
10. Sulla base delle considerazioni, che precedono l’appello deve trovare accoglimento, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va annullato l’atto di esclusione.
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2828 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di prime cure ed annulla l’atto di esclusione dal concorso.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

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