Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1192. In base all’art. 1, comma 4, L. 62/2000 in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità

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10.2 Neppure può ritenersi, con gli odierni appellati, che il sistema di passaggio al nuovo ordinamento di studi delineato dal d.P.R. 87 del 2010 consenta in modo sostanzialmente indifferenziato nel corso del periodo transitorio (della durata di cinque anni) vere e proprie “fughe all’indietro”, come quelle che si determinerebbero ammettendo la possibilità di concedere la parità scolastica alle nuove classi da istituirsi, tuttavia, sulla base del vecchio ordinamento.
10.3 Non è fondata anche la tesi degli appellati secondo cui occorrerebbe tracciare una distinzione fra – da un lato – la distinzione fra vecchio e nuovo ordinamento (distinzione che atterrebbe la didattica) e – dall’altro – la questione della parificazione, la quale atterrebbe unicamente alla complessiva capacità didattica e organizzativa del richiedente.
10.4 Ed infatti, almeno per ciò che attiene alla possibilità di ottenere la parificazione per nuovi corsi in relazione a classi successive alla prima di nuova istituzione, il pertinente quadro normativo traccia una inscindibile relazione anche ai fini del riconoscimento della parificazione.
11. Infine, si osserva che tali conclusioni non possano essere revocate in dubbio per il fatto che il principio della parità scolastica e della libertà di insegnamento, laddove declinate nei confronti di operatori professionali della formazione, dovrebbero essere lette in relazione al principio costituzionale secondo cui la libertà di iniziativa economica non può essere limitata, se non in base a disposizioni di legge e al fine di garantirne l’indirizzo e il coordinamento sulla base delle finalità sociali alla stessa sottese (art. 41, comma III, Cost.).
11.1 Nel settore del riconoscimento della parità scolastica, il principio di libertà nell’iniziativa economica deve essere coordinato con il concomitante principio (di pari rango costituzionale) secondo cui la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Inoltre, le previsioni di cui all’art. 1 della l. 62 del 2000 (le quali, nell’interpretazione dinanzi fornitane, ostano all’accoglimento delle tesi degli appellanti) costituiscono ad un tempo previsioni finalizzate ad assicurare l’uniforme trattamento fra le varie tipologie di allievi e norme di indirizzo e coordinamento a finalità sociali dell’attività di insegnamento svolta con moduli imprenditoriali.
12. Conclusivamente l’appello deve essere accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado va respinto.
13. Le spese di lite dei due gradi di giudizi, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10442 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la s.r.l. Ie. Sc. e il sig. Lu. Ri., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che si liquidano complessivamente in 6.000,00 (seimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, di cui euro 2.000 per il primo grado ed euro 4.000 per il secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

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