Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1192. In base all’art. 1, comma 4, L. 62/2000 in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità

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6.2 Ad avviso del Collegio, dalla richiamata disposizione emerge che:
– presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione è che ciò avvenga secondo un principio di organicità: si tratta di un principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e, allo stesso tempo, b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento;
– la richiamata litera legis, laddove postula il principio generale della costituzione di “corsi completa”, non deve essere intesa di guisa tale da ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare attraverso l’istituzione di nuovi ordinamenti di studi.
Al contrario, il generale riferimento alla nozione di “corsi completa” deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude in via di principio la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l’ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi.
Il richiamato art. 1, comma 4, palesa anche nella sua parte finale un evidente favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai princìpi di gradualità ed organicità.
Ebbene, se per un verso il principio di gradualità giustifica la previsione secondo cui l’introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire a partire dalla prima classe, secondo una logica di décalage (ossia, secondo un sistema che ammette, nel corso di una fase transitoria, la coesistenza di classi “a vecchio ordinamento” e di classi “a nuovo ordinamento” fino al definitivo superamento del primo); per altro verso, il principio di organicità induce a considerare giuridicamente non consentita (in quanto obiettivamente antisistemica) l’istituzione ex novo (ad es.) di classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa normativa nazionale ha inteso superare.
Il più volte richiamato art. 1, comma 4, deve essere dunque inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità (e che siano allo stesso tempo interessati da interventi di riordino normativo), la parità scolastica non “può”, ma “deve” essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe.
7. In secondo luogo, si osserva che le conclusioni sin qui evidenziate vengono confermate dalla lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.
Ed infatti, la prima di tali disposizioni stabilisce che “gli istituti professionali (…) sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011”.
La seconda di esse, invece, stabilisce che “le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti”.
7.1 Ebbene, pur difettando un espresso divieto di costituire nuove classi successive alla prima in sede di istituzione ex novo dei corsi di studi oggetto di riordino, prevalenti ragioni sistematiche depongono comunque nel senso della sussistenza di un siffatto divieto.
7.2 Ed infatti la previsione da ultimo richiamata deve essere intesa conferendo adeguato rilievo alla nozione di continuità alla stessa sottesa (“continuano a funzionare”), in tal modo rendendo recessiva la possibilità di ammettere la nuovo costituzione di classi successive alla prima, sulla base del vecchio ordinamento di studi (e nonostante l’intervenuto superamento normativo dello stesso ordinamento di studi, in quanto oggetto di revisione).
8. In terzo luogo si ritiene che una conferma della tesi sostenuta dall’amministrazione scolastica sia rinvenibile dalla previsione di cui al comma 1 dell’art. 8 del più volte richiamato d.P.R. 87 del 2010.
8.1 Secondo la disposizione in parola, infatti, “gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento (…) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento”.
Ed infatti, l’espresso riferimento normativo alla salvaguardia dei soli ‘corsi attivati’ non può che indurre ad escludere l’ipotesi di consentire l’istituzione ex novo di classi successive alla prima, laddove in precedenza non attivate.
L’opzione in parola, oltre a risultare contrastante con la litera legis, risulta altresì non sostenibile, poiché l’evidente e comune ratio sottesa alle disposizioni richiamate è nel senso di garantire un passaggio al nuovo sistema graduale nella tempistica, ma privo di cesure o di incongruenze sistematiche.
9. Per i motivi dinanzi richiamati, non può essere condivisa la tesi fatta propria dal T.A.R., secondo cui la l. 62 del 2010 dovrebbe essere intesa nel senso di enfatizzare il favor per l’istituzione di “corsi completa”, anche laddove ciò comporti l’istituzione di classi successive alla prima (in precedenza mai attivate) in ordine a corsi di studio oggetto di riordino e in via di definitivo superamento per ciò che attiene il vecchio ordinamento di studi.
10. Per le ragioni dinanzi richiamate, non può essere condivisa la tesi degli appellati, secondo cui, in caso di istituzione di nuovi corsi completi, al gestore dell’istituto paritario spetterebbe un sostanziale potere di scelta in ordine al se limitare il riconoscimento della parità alla sola prima classe, ovvero se estenderlo sin da subito all’intero corso completo (comprensivo anche delle classi successive, da istituire in base al vecchio ordinamento).
10.1 Né può ritenersi che una tesi così netta ed antisistemica quale quella sostenuta dagli odierni appellati possa basarsi sul principio costituzionale di libertà di insegnamento (art. 33 Cost.).

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