Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 20 agosto 2018, n. 4963.
La massima estrapolata:
L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può effettivamente ravvisare soltanto nei casi in cui tra i due soggetti sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale situazione.
Sentenza 20 agosto 2018, n. 4963
Data udienza 19 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6770 del 2014, proposto dal signor Ro. Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Ma. e Ga. La Ma. Ri., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso (…);
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via (…)
nei confronti
dei signori Vi. Ca. e Bi. Av., non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 1044 del 2014, resa tra le parti, concernente il mancato superamento del colloquio selettivo nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.d.g. del 22 novembre 2004 per la Regione Sicilia;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MIUR;
Viste le memorie della parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 19 luglio 2018 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l’avvocato Ca. Ma. per l’appellante e l’avvocato dello Stato Ma. St. Me. per il MIUR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso in appello con il quale il signor Ro. Gi. ha impugnato la sentenza in forma semplificata della sezione terza bis del TAR del Lazio n. 1044 del 2014, chiedendone la riforma.
2.Il giudice di primo grado ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso presentato dal signor Gi. contro il MIUR e nei confronti dei signori Vi. Ca. e Bi. Av., controinteressati non costituitisi in giudizio, avverso l’esito negativo del colloquio selettivo sostenuto il 30 luglio 2013 dal ricorrente, aspirante alla nomina a dirigente scolastico in Sicilia, in occasione della rinnovazione della procedura concorsuale, disposta con la l. n. 202 del 2011 (v., specialmente, gli articoli 5 e 6 della l. cit.) e dal d. m. 3 gennaio 2011, n. 2, a favore dei candidati che avevano partecipato alle prove scritte della fase locale siciliana del concorso indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004.
La motivazione del giudizio negativo della commissione giudicatrice è stata la seguente: il candidato ha sostenuto il colloquio in modo superficiale, ha trattato gli argomenti proposti in modo vago e lacunoso; non ha sempre collegato le tematiche affrontate, ha usato un linguaggio confuso e non sempre corretto. Ha dimostrato scarsa padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico. Votazione 16/30.
3. In primo grado, sono stati proposti cinque motivi, che sono stati respinti dal TAR e, sostanzialmente, sono stati riproposti dall’appellante col gravame, adattandoli all’impianto motivazionale della decisione impugnata.
Le censure riguardano, in sintesi:
a) la dedotta illegittima composizione della commissione giudicatrice, in violazione, si sostiene, dell’art. 6 della l. n. 202 del 2010 atteso che il prof. La., presidente della commissione, aveva coordinato il corso di formazione semestrale, al termine del quale il ricorrente ha sostenuto il colloquio finale;
b) la reintroduzione surrettizia della prova orale, soppressa, sostiene l’appellante, dall’art. 6, comma 2, della l. n. 202 del 2010 e dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 2 del 2011;
c) la mancata predeterminazione delle modalità di svolgimento del colloquio selettivo, posto che i relativi criteri risultano essere stati fissati soltanto il 29 luglio 2013, vale a dire un giorno prima dello svolgimento del colloquio selettivo, e tale colloquio è stato incentrato sugli argomenti trattati durante il corso di formazione semestrale;
d) la mancata predeterminazione dei criteri e la inadeguatezza del tempo dedicato al colloquio medesimo (una media di nemmeno 30′);
e) la carenza della motivazione del giudizio sintetico finale posto in calce alla scheda di valutazione, dato che i giudizi sono stati resi in maniera stereotipata e uniforme per tutti e otto i candidati (quest’ultimo motivo non risulta peraltro riproposto nell’atto di appello).
4. Il MIUR si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Parte appellante ha depositato memorie, anche in prossimità della discussione della causa e all’udienza del 19 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello è infondato e va respinto.
Va ricostruita la vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia.
Con decreto dirigenziale generale (d.d.g.) del 22 novembre 2004, il MIUR bandiva un corso – concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento delle procedure concorsuali a livello regionale.
L’odierno appellante partecipava al concorso, non superava le prove scritte e pertanto non veniva ammesso alla prova orale.
Nel frattempo, aveva luogo un contenzioso presso gli organi di giustizia amministrativa della Sicilia, che si concludeva con alcune decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciate nel 2009, di annullamento, per un vizio nella composizione della commissione esaminatrice, degli atti relativi all’articolazione della procedura concorsuale in Sicilia.
Nelle more del procedimento di rinnovazione della procedura, in seguito a tale annullamento giurisdizionale, entrava in vigore la l. n. 202 del 2010, recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, con la quale veniva disposto il rinnovo delle operazioni concorsuali con differenti criteri tra i quali, in particolare, uno riguardava i candidati che, pur avendo partecipato alle prove scritte, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, non erano stati ammessi al corso di formazione.
A questo proposito, l’art. 5 della legge n. 202/2010 stabiliva quanto segue:
1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’articolo 1 ha luogo mediante nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.
E in base all’art. 6:
1. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno.
Con il d.m. n. 2 del 3 gennaio 2011, recante disposizioni di attuazione della l. n. 202/2010, il MIUR disponeva la rinnovazione della procedura concorsuale, secondo i criteri stabiliti dalla l. n. 202/2010 e con modalità differenziate.
In particolare, i candidati che avevano partecipato alle prove scritte completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, ma che erano risultati non idonei e non erano stati ammessi alla frequenza del corso di formazione, venivano ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati (v. art. 4 del d.m.).
E l’art. 5 del d.m. stabiliva che 1. l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) cura l’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, della durata non inferiore a sei mesi.
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo con attestato di superamento finale rilasciato dal direttore del corso medesimo.
6.1. Ciò posto, attesa la infondatezza dell’appello nel merito, il Collegio può prescindere dal porsi, e dal risolvere, le questioni inerenti alla integrazione del contraddittorio nei riguardi di soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale concorsuale.
Con il primo motivo, l’appellante critica la statuizione della sentenza con la quale non è stata riconosciuta la incompatibilità del presidente della commissione giudicatrice, per avere organizzato e gestito il corso di formazione di durata semestrale, al termine del quale si è tenuto il colloquio selettivo.
Nell’atto di appello si sottolinea che il presidente della commissione ha organizzato e gestito il corso quale coordinatore.
Il motivo è infondato e va respinto.
Da un lato, il corso intensivo semestrale di formazione, di cui all’art. 6 della l. n. 202 del 2010, è stato organizzato e gestito dall’USR per la Sicilia, conformemente a quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata.
Dall’altro, è corretto e va confermato il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla giurisprudenza, anche di questa sezione del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, sent. n. 5392 del 2013), secondo cui l’incompatibilità di un componente di una commissione esaminatrice nei concorsi pubblici è soltanto quella in grado di influenzare il giudizio della commissione medesima a favore di un candidato piuttosto che di un altro, laddove, nel caso in esame, non risulta minimamente dimostrato come l’attività di coordinamento svolta dal prof. La. abbia potuto influenzare il giudizio dato dalla commissione, presieduta dal “coordinatore” prof. La., al termine del colloquio selettivo avuto con l’appellante.
Alla considerazione esposta sopra, che questo Collegio recepisce e fa propria utilizzandola nella vicenda processuale odierna, va soggiunto che l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente in questa materia si può effettivamente ravvisare soltanto nei casi in cui tra i due soggetti sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale situazione (conf. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5023 del 2012).
Occorrono dunque elementi univoci e concordanti al fine di comprovare l’influenza che un componente della commissione può avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’Amministrazione che indice il concorso.
Nel caso in esame non viene però indicata quella comunanza di interessi tra commissario e candidato indispensabile per concretizzare una fattispecie di incompatibilità .
6.2.Nella impostazione dell’atto di appello, si ripropone il motivo, respinto dal TAR, imperniato sulla tesi della illegittima riproposizione surrettizia della prova orale, soppressa dalla l. n. 202 del 2010.
Parte appellante, dopo avere rammentato che questo Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con la sentenza n. 2 del 2011, aveva statuito che la l. n. 202 del 2010 aveva determinato uno scollegamento tra la procedura concorsuale precedente e la rinnovazione della attività amministrativa disposta con la citata l. n. 202 del 2010, sottolinea come il Legislatore del 2010 non abbia volutamente fatto riferimento a una prova orale, quanto invece a un colloquio selettivo, al termine del quale rilasciare un attestato finale, che non costituisce certo l’esito di una prova orale concorsuale.
Anche il secondo motivo non è fondato.
Diversamente da quanto ritiene l’appellante, e come fondatamente considerato dal MIUR, e dal TAR, la scelta compiuta dalla commissione in ordine allo svolgimento del colloquio selettivo non contrasta con le disposizioni normative in materia e, in particolare, è aderente alla norma primaria di cui all’art. 6, comma 2, della l. n. 202 del 2010 che dispone quanto segue: i candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
Da un lato l’art. 6 – e l’art. 5 del d.m. applicativo n. 2 del 2011 – non indicano modalità specifiche di svolgimento del colloquio selettivo, o argomenti particolari sui quali deve vertere il colloquio orale finale.
Dall’altro, viene in considerazione lo svolgimento di un colloquio qualificato in modo esplicito dalla norma primaria come “selettivo”, vale a dire rivolto a selezionare, a compiere una scelta, una cernita.
L’aggettivo “selettivo” ha un rilievo che non può essere trascurato.
E’ pertanto inappropriato, e privo di agganci nella disposizione primaria, collegare il superamento della procedura concorsuale rinnovata, esclusivamente a una valutazione positiva degli elaborati e alla frequenza del periodo intensivo di formazione, senza considerare che al termine del corso semestrale la legge prevede un colloquio, appunto, “selettivo”.
Non può essere condivisa la tesi secondo la quale il Legislatore del 2010, nel sostituire la prova orale della procedura concorsuale con un colloquio selettivo, avrebbe inteso eliminare qualsiasi prova, o colloquio, di carattere selettivo.
Al contrario, occorre convenire col TAR laddove in sentenza si osserva che in modo legittimo e corretto la commissione, considerando anche le peculiarità del colloquio selettivo, ha deliberato, in data 29 luglio 2013, che quest’ultimo dovesse avere ad oggetto solo gli argomenti trattati nei moduli del corso di formazione secondo un elenco già conosciuto da parte dei partecipanti al predetto corso; e che il candidato dovesse sostenere il colloquio su tre argomenti dallo stesso estratti a sorte tra quelli di cui al predetto elenco.
Che sia improprio riferirsi a una surrettizia riproposizione dellaprova orale lo si ricava anche, come giustamente si osserva in sentenza, avendo riguardo alle caratteristiche del colloquio che doveva essere agganciato, quanto agli argomenti trattati, a quelli svolti nel periodo intensivo di formazione.
La circostanza che la l. n. 202 del 2010 abbia comportato uno scollegamento tra la procedura concorsuale precedente e il rifacimento della procedura disposto dalla l. n. 202 del 2010, come statuito da Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2010, non toglie che la formulazione degli articoli 5 e 6 della l. n. 202 del 2010, da esaminare in modo congiunto, non risulti certo ostativa alla previsione e allo svolgimento di un “colloquio selettivo effettivo” al termine della frequenza del corso. Il colloquio, sia pure non collimante, dati i suoi contenuti specifici, con una prova orale concorsuale per dir così “tipica”, non preclude(va) l’assegnazione di una votazione in trentesimi, quantunque non esplicitamente indicata nella legge.
Sulla base dunque di una lettura congiunta degli articoli 5 e 6 della l. n. 202 del 2010, contrariamente a quanto sostiene l’appellante il colloquio selettivo era tutt’altro che ininfluente nell’ambito del rifacimento della procedura.
Non rileva poi in contrario l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 619, della l. n. 296 del 2006, in quanto anteriore alla l. n. 202 del 2010 e superato dalla legge stessa.
6.3. Ugualmente infondato e da respingere è il terzo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante lamenta, nella sostanza e in primo luogo, come la commissione abbia stabilito le modalità della valutazione del colloquio selettivo finale soltanto il 29 luglio 2013, vale a dire un giorno prima del colloquio.
Al riguardo, il Collegio rileva come non esistesse un obbligo giuridico puntuale di stabilire con un adeguato anticipo i quesiti specifici da porre ai singoli candidati sulle materie di esame o gli argomenti (i macro argomenti entro cui condurre il colloquio guidato: cfr. pagine 9 e 10 sent.) sui quali avrebbe dovuto vertere il colloquio selettivo finale.
E’ corretto osservare, come fa il TAR in sentenza, che la commissione, al fine di stabilire i criteri e le modalità di valutazione del colloquio finale, ha fatto riferimento alla normativa generale in materia di concorsi pubblici, e in particolare all’art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 487/1994, il quale stabilisce che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
In maniera conforme a tale previsione normativa (applicabile alla fattispecie anche per il rinvio alle norme contenute nel d.P.R. n. 487 del 1994, disposto con l’art. 4 della l. n. 202 del 2010 – norma di rinvio “adattata” alle peculiarità della vicenda), in considerazione della selettività del colloquio, la Commissione ha ritenuto di dover condurre il colloquio orale attraverso le modalità operative specificate nel verbale n. 69 del 29 luglio 2013…
Né … alla Commissione spettava altro adempimento, se non quello di determinare i criteri di valutazione del colloquio prima dello svolgimento dello stesso… (così, la sentenza impugnata).
“I contenuti” e le modalità di svolgimento del colloquio stesso (“guidato”, su “macro argomenti”, su cui cfr. i verbali in atti) non si sono posti in contrasto con la normativa rilevante in materia.
Sul punto, va rilevato che la scelta sui quesiti o, comunque, sugli argomenti oggetto del colloquio attiene a una sfera di discrezionalità dell’Amministrazione estremamente ampia e sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente entro limiti “esterni” assai ristretti, e qui non valicati, attinenti alla abnormità della scelta medesima.
Nella specie, la scelta operata risulta essere stata fatta in termini tutt’altro che arbitrari o anche solamente irragionevoli.
6.4. Sub IV) – mancata predeterminazione della durata del colloquio, e sua inadeguatezza (nell’atto di appello si argomenta che a ciascun candidato è stato dedicato un tempo medio complessivo di trenta minuti, ma che il tempo riservato alla esposizione delle argomentazioni non può essere stato superiore ai quindici), il Collegio ritiene di dover ribadire che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso (su cui v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3924), non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso o di un giudizio idoneativo alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorché i tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati in quanto, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.
7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Nonostante l’esito dell’appello, nelle peculiarità di talune delle questioni trattate, specialmente con riguardo a quanto statuito al punto 6.2., si ravvisano ragioni eccezionali per compensare integralmente tra le parti le spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6770 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del secondo grado del giudizio compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
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